CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 04 febbraio 2014, n. 5481

Tributi – Reati fiscali – Danno all’immagine in favore dell’Agenzia delle Entrate – Non sussiste

Ritenuto in fatto

1 R. A. veniva condannato dal Tribunale di Trento con sentenza del 13.12.2011 per il reato di cui all’art. 2 Dlgs 74/2000 perché, quale rappresentante legale ed amministratore della R. S.p.A. si avvaleva, nella dichiarazione annuale Iva della società predetta relativa all’anno di imposta 2004, di due fatture relative ad operazioni inesistenti, entrambe emesse nei confronti della R. S.p.a.: la fattura numero 1 emessa dalla R. S.r.l. il 26.10.04 per l’importo imponibile di € 7.400.000 e per Iva di € 1.000.480 e la fattura numero 1 emessa dalla F. S.r.l. il 10.11.04 per l’importo imponibile di € 7.690.000 ed IVA di € 1.538.000. Fatti commessi in Mezzocorona il 29.10.2005.

R. G. e B. F. venivano condannati a loro volta, con la medesima sentenza, il primo in qualità di amministratore e legale rappresentante della F. S.r.l. e il secondo in qualità di amministratore e legale rappresentante della R. S.r.l. per il reato di cui all’art. 8 Dlgs 74/2000 per aver emesso le fatture citate nei confronti della R. al fine di consentire alla stessa di evadere l’IVA. Fatti commessi in Trento il 10.11.2004 per R. e il 26.10.2004 per B..

La pena loro irrogata era di anni due di reclusione per ciascuno dei tre imputati, pena estinta ex art. 1 L. 241/06 e pene accessorie.

Tutti gli imputati venivano condannati poi in solido al risarcimento dei danni arrecati alla parte civile Agenzia delle Entrate che si quantificavano in complessivi euro 4.000.000 (di cui euro 3.018.000 per danno patrimoniale – pari alla somma di € 1.480.000, fattura emessa dalla R. srl, e di € 1.538.000 pari alla fattura emmessa dalla F. srl -e la differenza per danno non patrimoniale sub specie di danno all’immagine), oltre spese del giudizio.

La Corte d’Appello di Trento, con sentenza del 17.10,2012 (depositata in data 12.12.2012), in parziale riforma della sentenza impugnata da tutti e tre gli imputati, dichiarava non doversi procedere nei confronti di R. G. e F. in ordine ai reati rispettivamente loro ascritti perché gli stessi erano estinti per intervenuta prescrizione, con la precisazione che a carico dei predetti non sussisteva, come ritenuto dal giudice dì primo grado, anche l’obbligo del risarcimento del danno patrimoniale a favore dell’Erario. Confermava nel resto tutte le statuizioni quanto a R. A. che rimaneva obbligato al risarcimento del danno patrimoniale come già quantificato nella sentenza impugnata. Riaffermata la solidarietà nel debito verso l’Erario di tutti e tre gli imputati quanto al solo danno non patrimoniale, ridefiniva quest’ultimo in € 300.000,00 complessivi. Condannava R. A. al pagamento delle spese processuali relative al secondo grado di giudizio e tutti gli imputati, inoltre, alla rifusione in solido delle spese sostenute dalla parte civile Agenzia delle Entrate, che liquidava in €.2.300,00 per onorari.

2. Avverso tale provvedimento hanno proposto separati ricorsi per Cassazione nei termini di legge gli imputati, con l’ausilio dei propri difensori, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. Pen A. R. e F. B. hanno dedotto:

a. erronea applicazione della legge penale (art. 606, comma primo lett. b cod. proc. pen.) nonché, sotto diverso profilo, manifesta illogicità della motivazione, se non vero e proprio travisamento del fatto -art. 606, comma primo, lett. e cod. proc. pen. – capo a) di rubrica – in ordine alla sussistenza dell’elemento materiale del reato richiesto con particolare riferimento all’art. 2 Dlgs 10/3/2000 n.74 quanto a R. A. e all’art. 8 Dlgs 10/3/2000 n.74 quanto a B.

In particolare, quanto all’assunto travisamento del fatto, i ricorrenti ripropongono le argomentazioni che aveva già proposto al giudice di appello. Contestano a quest’ultimo di non aver perdonato l’errore materiale riconosciuto e scusabile nella intestazione della fattura di acconto per la futura vendita di un immobile sito in Vicenza, errore peraltro subito evidenziato da R. con lettera del 15 novembre 2004.

L’operazione, secondo tale assunto, avrebbe riguardato un’operazione immobiliare in Villa Lagarina che, come dimostrato in dibattimento, aveva avuto seguito successivamente con l’acquisizione del compendio. Se ne sarebbe dovuto, perciò, trarre la conclusione che detta operazione, prevista da regolare contratto preliminare, era reale. Il fatto poi che il contratto sia stato annullato di per sé non potrebbe far giungere all’automatica conclusione che il tutto fosse preordinato alla indebita detrazione d’imposta. Prova ne sarebbe l’annotazione contabile dello storno.

Ad avviso dei ricorrenti, il ragionamento del primo giudice appare basato sulle valutazioni negative espresse negli atti dell’Agenzia delle Entrate, del valore di mere presunzioni peraltro smentite dai fatti.

Viene riproposta la considerazione secondo cui la costituzione di una società immobiliare di scopo, vale a dire per una singola operazione, è legittima e rituale nella prassi commerciale societaria oltreché pienamente legittima. Si insiste sulla valutazione della consulenza del professor P. indotta da parte R.. Si ripropongono, poi, pedissequamente i motivi di appello con riferimento alla fattura 01 R. del 26/10/2004 e, in generale, si invita ad interrogarsi sull’adeguatezza della sentenza della Corte trentina in ordine alle questioni dedotte nell’atto d’appello. Secondo i ricorrenti la Corte afferma che le fatture si riferiscono a operazioni inesistenti adducendo come prova gli atti di accertamento della Guardia di Finanza e le dichiarazioni dei testi, svilendo la documentazione difensiva.

b. erronea applicazione della legge penale ex art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen., con particolare riferimento alla sussistenza del reato di cui all’articolo 2 decreto legislativo 10/3/2000 n.74 quanto a R. A. ed alla sussistenza del reato di cui all’art. 8 decreto legislativo 10/3/2000 n.74 quanto a B. F., nonché, sotto altri profili, manifesta illogicità, omessa motivazione, art. 606, comma primo, lett. e) cod. proc. pen., in ordine alla sussistenza del dolo richiesto per l’affermazione di responsabilità.

In particolare si sostiene che la Corte di secondo grado non avrebbe assolutamente motivato sull’elemento psicologico del reato.

c. erronea applicazione della legge penale, art.606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen., con particolare riferimento alla sussistenza del reato di cui all’art.2 Dlgs 10/3/2000 n.74 quanto a R. A. ed alla sussistenza del reato di cui all’art. 8 Dlgs 10/3/2000 n.74 quanto a B. F., nonché, sotto altri profili, manifesta illogicità della motivazione, art.606, comma primo, lette) cod. proc. pen., in ordine alla errata applicazione del principio “al di là di ogni ragionevole dubbio” di cui all’art.533 cod. proc. pen.

d. erronea applicazione della legge penale, art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen., art.187 c.p. e 2059 c.c. nonché, sotto altri profili, mancanza della motivazione, manifesta illogicità della motivazione, art.606, comma primo, lett. e) c.p.p, con riferimento alla sussistenza del danno patrimoniale e non, loro determinazione, attribuzione del vincolo della solidarietà.

I ricorrenti lamentano la mancanza di motivazione in merito alla quantificazione del danno patrimoniale e non patrimoniale, ed in merito alla dichiarazione di solidarietà di quest’ultimo.

e. erronea applicazione della legge penale, art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen., art.187 c.p. e 2059 c.c. nonché, sotto altri profili, mancanza della motivazione, manifesta illogicità della motivazione, art.606, comma primo, lett. e) cod. proc. pen., con riferimento alla determinazione della pena. In particolare si lamenta la mancata indicazione dei parametri utilizzati per l’irrogazione della pena.

In relazione a tali motivi la difesa dei due imputati sopra indicati chiede a questa Corte di Cassazione di annullare ai sensi dell’articolo 620 cod. proc. pen. la sentenza della Corte d’Appello di Trento numero 348 del 2012 e per l’effetto assolvere gli stessi del reato loro rispettivamente ascritto perché il fatto non sussiste ovvero perché il fatto non costituisce reato, ovvero ancora ai sensi dell’art. 530, comma secondo, cod. proc. pen.; sul piano civile, annullare sensi dell’articolo 620 cod. proc. pen. la sentenza della Corte d’Appello di Trento n.348 del 2012 escludendo il risarcimento in favore della parte civile comunque qualificato e determinato.

Per G. R. venivano invece proposti i seguenti motivi:

a. articolo 606 lettere b) e c) cod. proc. pen., per l’errata applicazione della legge penale, nella specie l’art. 2 Dlgs 74/2000 nonché per l’errata e contraddittoria motivazione.

In particolare il ricorrente lamenta che la Corte di Appello, dichiarando estinto il reato per intervenuta prescrizione, ha ritenuto che non emergessero elementi probatori per una declaratoria di assoluzione, motivando con un richiamo per relationem alla sentenza di primo grado. Precisa che vi è stata un’errata valutazione degli elementi oggettivi risultanti dal processo.

Ancora, lamenta un’errata interpretazione delle norme fiscali, non sussistendo un obbligo di emissione di nota di variazione dell’iva.

b. art.606 lettera b) cod. proc. pen. per l’errata applicazione di norma di legge (art.2059 c.c. e 187 cod. pen.).

Il ricorrente deduce che l’avvenuta liquidazione, da parte della Corte territoriale, sia pure in forma ridotta rispetto al Giudice di primo grado, di un danno all’immagine subito dall’Agenzia delle Entrate sarebbe avvenuta in assenza di prova del danno stesso e senza motivazione del criterio di liquidazione adoperato.

Pertanto, R. chiede cassarsi, senza rinvio, l’impugnata sentenza nella parte in cui ritiene sussistente l’ipotesi di reato, con assoluzione perché il fatto non sussiste. Annullarsi la condanna a favore della parte civile, escludendo qualsiasi risarcimento del danno all’immagine.

Propone, a sua volta, ricorso l’Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura dello Stato di Trento, già costituita parte civile nel procedimento penale, con particolare riguardo al punto della sentenza della Corte d’Appello in cui, riformando la sentenza di primo grado, il giudice del gravame dichiarava non doversi procedere nei confronti di R. G. B. F. per intervenuta prescrizione dei reati loro ascritti, con la precisazione che a carico dei predetti non grava ulteriormente l’obbligo di risarcimento del solo danno patrimoniale come già liquidato in primo grado.

Ritiene l’Agenzia delle Entrate che l’impugnata decisione vada cassata per la parte in cui erroneamente assolve i due imputati sopra indicati dall’obbligo di risarcire il danno patrimoniale nella misura quantificata in primo grado e con vincolo di solidarietà passiva con ogni conseguente statuizione di legge anche in ordine alle spese, per i seguenti motivi:

a. motivazione mancante, contraddittoria e manifestamente illogica (art.606 lett. e del codice di procedura penale).

Viene ricordato che la Corte territoriale ha sostanzialmente accolto la tesi difensiva per cui dal conteggio dei danni patrimoniali ascrivibili agli imputati sopra indicati, entrambi ritenuti responsabili del reato di cui all’art.8 Dlgs 74/2000 (emissione di fatture per operazioni inesistenti), sono stati depennati gli importi corrispondenti all’Iva portata illegittimamente in detrazione (per complessivi euro 3.018.000,00) e non percepita dall’erario. Detta imposta costituiva, per contro, componente essenziale del danno patrimoniale subito dall’Agenzia sotto forma di indebite detrazioni fiscali.

In ogni caso deve rilevarsi, secondo il ricorrente, la palese contraddittorietà della motivazione adottata sul punto dalla Corte territoriale la quale, dopo aver rilevato la correttezza della liquidazione operata in primo grado del danno patrimoniale nella misura complessiva di euro 3.018.000 ed aver ribadito il vincolo di solidarietà che lega gli imputati con riferimento a tale voce di danno ha inspiegabilmente escluso il R. e il B. dall’onere risarcitorio ribadito nella sua interezza nei confronti del solo imputato R..

b. inosservanza e/o errata applicazione dell’articolo 19 comma primo del d.p.r. 633/72 dell’art.13, comma primo D.lgs 74/2000, omessa motivazione (art.606, lett. b ed e cod. proc. pen.).

Rileva la ricorrente come l’articolo 19 comma primo del decreto 633 del 1972 legittima il contribuente a portare in detrazione l’imposta assolta o dovuta dal soggetto passivo o a lui/addebitata a titolo di rivalsa in relazione all’effettuazione di operazioni imponibili. Tale diritto alla detrazione rimane escluso quando viene esercitato in modo fraudolento e illegittimo come nel caso di operazioni inesistenti. L’avvenuto versamento dell’iva, da parte della R. Srl e della F. Srl non incide sulla indetraibilità dell’iva stessa da parte della R. SpA, così come non incide sulla quantificazione del danno che deve tener conto sia dell’iva illegittimamente detratta che di quella evasa a monte.

c. inosservanza e/o errata applicazione dell’art. 87, 2° cpv c.p. e degli artt. 2055, 1292 e 1294 c.c.. Motivazione carente e/o contraddittoria (art.606, lett. e) cod. proc. pen.).

La ricorrente lamenta l’avvenuta applicazione del vincolo della solidarietà per il solo danno morale e non per quello patrimoniale.

Chiede pertanto cassarsi l’impugnata sentenza per la parte in cui assolve R. e B. dall’obbligo di risarcire il danno patrimoniale.

Considerato in diritto

1. I proposti ricorsi sono infondati, fatta eccezione per la doglianza riguardante la condanna degli imputati R., R. e B. al risarcimento del danno non patrimoniale in favore della Agenzia delle Entrate, limitatamente alla quale la sentenza impugnata va annullata senza rinvio.

2. Il primo motivo dì ricorso dedotto da R. e B. e il primo motivo del ricorso proposto da R., appaiono manifestamente infondati.

I ricorrenti, non senza evocare in larga misura censure in fatto non proponibili in questa sede, si sono nella sostanza limitati a riprodurre le stesse questioni già devolute in appello e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese con motivazione del tutto coerente e adeguata che i ricorrenti non hanno in alcun modo sottoposto ad autonoma e argomentata confutazione.

E’ ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte, infatti, come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per Cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, dal momento che quest’ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell’art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso Sez. 2, n. 29108 del 15.7.2011, Cannavacciuolo» non mass.; conf. Sez. 5, n. 28011 del 15.2.2013, Sammarco, rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 9.2.2012, Pezzo, rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15.5.2008, Lo Piccolo, rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 3.7.2007, Scicchi- tano, rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30.9.2004, Burzotta, rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22.2.2002, Palma, rv. 221693).

La Corte di Appello ha correttamente e compiutamente motivato sui punti sottoposti al suo gravame, ricostruendo l’intera vicenda, come si dirà di qui a poco, e motivando le ragioni del proprio convincimento sulla base di precisi elementi di fatto.

3. Legittimamente, inoltre, la Corte territoriale, ritenendo di condividerle (cfr. pag. 9 del provvedimento impugnato), ha richiamato le motivazioni del giudice di prime cure.

Quanto alla doglianza sul punto, va ricordato che per giurisprudenza pacifica di questa Corte, in caso di doppia conforme affermazione di responsabilità, deve essere ritenuta pienamente ammissibile la motivazione della sentenza d’appello per relationem a quella della sentenza di primo grado, sempre che le censure formulate contro la decisione impugnata non contengano elementi ed argomenti diversi da quelli già esaminati e disattesi.

Il giudice di secondo grado, infatti, nell’effettuare il controllo in ordine alla fondatezza degli elementi su cui si regge la sentenza impugnata, non è chiamato ad un puntuale riesame di quelle questioni riportate nei motivi di gravame, sulle quali si sia già soffermato il prima giudice, con argomentazioni che vengano ritenute esatte e prive di vizi logici, non specificamente e criticamente censurate.

In una simile evenienza, infatti, le motivazioni della pronuncia di primo grado e di quella di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove i giudici dell’appello abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, di guisa che le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscano una sola entità (confronta l’univoca giurisprudenza di legittimità di questa Corte: per tutte Sez. 2 n. 34891 del 16.05.2013, Vecchia, rv. 256096; conf. sez. Ili, n. 13926 del 1.12.2011, dep. 12.4. 2012, Valerio, rv. 252615: sez. II, n. 1309 del 22.11.1993, dep. 4.2. 1994, Albergamo ed altri, rv. 197250).

Nella motivazione della sentenza il giudice del gravame di merito non è tenuto, inoltre, a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo. Ne consegue che in tal caso debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr. sez. 6, n. 49970 del 19.10.2012, Muià ed altri rv.254107).

La motivazione della sentenza di appello è del tutto congrua, in altri termini, se il giudice d’appello abbia confutato gli argomenti che costituiscono T’ossatura” dello schema difensivo dell’imputato, e non una per una tutte le deduzioni difensive della parte, ben potendo, in tale opera, richiamare alcuni passaggi dell’iter argomentativo della decisione di primo grado, quando appaia evidente che tali motivazioni corrispondano anche alla propria soluzione alle questioni prospettate dalla parte (così si era espressa sul punto sez. 6, n. 1307 del 26.9.2002, dep. 14.1.2003, Deivai, rv. 223061).

E’ stato anche sottolineato di recente da questa Corte che in tema di ricorso in Cassazione ai sensi dell’art. 606, comma primo lett. e), la denunzia di minime incongruenze argomentative o l’omessa esposizione di elementi di valutazione, che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione, ma che non siano inequivocabilmente munite di un chiaro carattere di decisività, non possono dar luogo all’annullamento della sentenza, posto che non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto, ma è solo l’esame del complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell’impianto argomentativo della motivazione (sez. 2, n. 9242 dell’8.2.2013, Reggio, rv. 254988).

Peraltro, nel caso in esame la Corte di Appello di Trento non si è limitata a richiamare la sentenza di primo grado, ma ha evidenziato nuovamente una serie di importanti elementi di fatto su cui si è fondata l’affermazione di responsabilità.

È stato ad esempio ricordato, come la F. fosse stata costituita in data 8/11/2004 dalla società Gruppo R. s.p.a e come quest’ultima detenesse anche il 100% del capitale sociale della R. s.p.a.. O, ancora, come la F. avesse emesso la sua prima e unica fattura in data 10/11/2004 nei confronti della R. S.p.A. con oggetto “acconto per futura vendita immobile via Cattaneo 26 a Vicenza come da accordo preliminare sottoscritto in data odierna” e come alla fattura, inserita nella contabilità, non fosse allegato nessun documento né il preliminare cui si riferiva.

Solo alla data del 28/9/2007 -che, come fanno notare i giudici di secondo grado era successiva al primo accesso della Guardia di Finanza- R. G. esibiva ai finanzieri una lettera datata 15/11/2004 con cui F. comunicava a R. S.p.A. di essere incorsa in un errore di scrittura sulla fattura in oggetto, e che era stato inserito il nome di una città errata, Vicenza anziché Villa Lagarina. E, rileva ancora il giudice d’appello, solo in data 19/10/2007 R. esibiva un preliminare sottoscritto da F. e R. S.p.A. per la cessione dell’immobile di Villa Lagarina.

Dopo avere ricordato che la società P non ha dipendenti e che utilizza il personale della R. immobiliare per i servizi di amministrazione, i giudici di secondo grado ricordavano poi come i documenti esibiti da R. non erano mai stati trovati nel corso della verifica della Guardia di Finanza, fossero privi di data certa (in particolare la lettera non recava gli estremi né di protocollo né di spedizione) e il contratto privo di registrazione.

La motivazione per cui i giudici di merito ritengono non credibile la tesi dell’errore, dunque, non solo c’è, ma è anche coerente e logica. E viene esplicata, con riferimento ai vari momenti della trattativa che coinvolge la F. e la R., alle pagine 11-12 del provvedimento impugnato, ove si dà conto anche delle diverse versioni di stampa che aveva il libro giornale di volta in volta fornito dalla R..

In punto di diritto va ricordato che, per giurisprudenza di legittimità consolidata, in tema di I.V.A., la fattura è documento idoneo a rappresentare un costo dell’impresa, attesa la disciplina del suo contenuto di cui all’art. 21 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, sicché in ipotesi di fatture che l’Amministrazione ritenga relative ad operazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti, ha l’onere di provare che l’operazione commerciale oggetto della fattura non è stata posta in essere. Tale prova, ai sensi degli artt. 39, comma primo, lett. d), e 40 del d. P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e 54, comma secondo, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, potrà essere fornita, però, anche mediante presunzioni, nel qual caso passerà sul contribuente l’onere di dimostrare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate, a norma dell’art. 2697, secondo comma, cod. civ. R. e B. si dolgono (cfr. pag. 12 del ricorso) che la Corte trentina abbia fondato la propria valutazione sull’inesistenza delle fatture sugli atti di accertamento della GDF svilendo la documentazione difensiva Ma il giudice, qualora ritenga gli elementi addotti dall’Amministrazione dotati dei caratteri di gravità, precisione e concordanza, deve passare a valutare la prova contraria offerta dal contribuente (così Cass. Civ, sez. 5, n. 9108 del 6.6.2012, rv. 622993).

Ebbene, nel caso di specie, a fronte dei numerosissimi elementi indiziari portati dall’amministrazione circa l’inesistenza delle operazioni sottese all’emissione delle fatture di cui all’imputazione, gli elementi di segno contrario posti dalla difesa non convincono in alcun modo.

Alle medesime considerazioni, con una motivazione assolutamente coerente, sono pervenuti i giudici del merito per quanto riguarda la fattura emessa dalla R. nei confronti della R.. Tale fattura riporta la stessa descrizione della fattura emessa dalla F., con l’unica differenza dell’indicazione degli immobili, peraltro anche in questo caso siti a Vicenza.

Secondo la tesi difensiva la stessa, datata 26/10/2004, si riferirebbe ad un’operazione di compravendita immobiliare fallita nel dicembre 2004, che avrebbe visto la R. proponente venditore alla R. di un immobile che contava di acquistare dalla Società Cattolica di Assicurazioni.

A tal fine, secondo la tesi difensiva, sarebbe stato siglato un accordo tra la R. e la R., in data 26/10/2004, che prevedeva l’immediata fatturazione di un acconto con addebito di Iva. Successivamente, in data 31/12/2004, la R. avrebbe utilizzato la clausola risolutiva espressa poiché non era stato possibile effettuare l’acquisto dell’immobile.

Anche in questo caso i giudici di appello danno conto in maniera logica e coerente (cfr. in particolare le pagine 13-14 del provvedimento impugnato) delle incongruenze, della tardiva presentazione di documenti e del mancato rinvenimento immediato da parte della Guardia di Finanza del contratto preliminare cui fa riferimento la fattura, che portano ad affermare che si tratta di operazioni inesistenti.

4. Anche il secondo motivo del ricorso R. B. appare chiaramente infondato.

Si censura il provvedimento impugnato sotto il profilo della motivazione del dolo richiesto per l’affermazione di responsabilità degli imputati. Ma l’esame dell’unicum costituito dalle due sentenze di merito lascia intendere chiaramente il percorso logico e motivazionale con cui i giudici del merito hanno ritenuto fondata la prova di comportamenti degli odierni ricorrenti necessariamente improntati alla coscienza e volontà degli stessi.

Va ricordato che il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione, di cui si saggia la oggettiva tenuta sotto il profilo logico argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, cfr. vedasi questa Sez. 3, n. 12110 del 19.3.2009 e n. 23528 del 6.6.2006).

Ancora, la giurisprudenza ha affermato che l’illogicità della motivazione per essere apprezzabile come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. 3, n. 35397 del 20.6.2007; Sez. Unite n. 24 del 24.11.1999, Spina, RV. 214794).

Più di recente è stato ribadito come ai sensi di quanto disposto dall’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), il controllo di legittimità sulla motivazione non attiene né alla ricostruzione dei fatti né all’apprezzamento del giudice di merito, ma è circoscritto alla verifica che il testo dell’atto impugnato risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile: a) l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; b) l’assenza di difetto o contraddittorietà della motivazione o di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento, (sez. 2, n. 21644 del 13.2.2013, Badagliacca e altri, rv. 255542).

Il sindacato demandato a questa Corte sulle ragioni giustificative della decisione ha dunque, per esplicita scelta legislativa, un orizzonte circoscritto.

Non c’è, in altri termini, come richiesto nel presente ricorso, la possibilità di andare a verificare se la motivazione corrisponda alle acquisizioni processuali. E ciò anche alla luce del vigente testo dell’art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. come modificato dalla I. 20.2.2006 n. 46. Il giudice di legittimità non può Cassazione di procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti ovvero ad una rivalutazione del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice del merito.

I ricorrente non possono, come nel caso che ci occupa limitarsi a fornire una versione alternativa del fatto (la riferibilità delle fatture ad operazioni immobiliari effettive), senza indicare specificamente quale sia il punto della motivazione che appare viziato dalla supposta manifesta illogicità e, in concreto, da cosa tale illogicità vada desunta.

II vizio della manifesta illogicità della motivazione deve essere evincibile dal testo del provvedimento impugnato. Com’è stato rilevato nella citata sentenza 21644/13 di questa Corte la sentenza deve essere logica “rispetto a sé stessa”, cioè rispetto agli atti processuali citati. In tal senso la novellata previsione secondo cui il vizio della motivazione può risultare, oltre che dal testo del provvedimento impugnato, anche da “altri atti del processo”, purché specificamente indicati nei motivi di gravame, non ha infatti trasformato il ruolo e i compiti di questa Corte, che rimane giudice della motivazione, senza essersi trasformato in un ennesimo giudice del fatto.

Avere introdotto la possibilità di valutare i vizi della motivazione anche attraverso gli “atti del processo” costituisce invero il riconoscimento normativo della possibilità di dedurre in sede di legittimità il cosiddetto “travisamento della prova” che è quel vizio in forza del quale il giudice di legittimità, lungi dal procedere ad una (inammissibile) rivalutazione del fatto (e del contenuto delle prove), prende in esame gli elementi di prova risultanti dagli atti per verificare se il relativo contenuto è stato o meno trasfuso e valutato, senza travisamenti, all’interno della decisione.

In altri termini, vi sarà stato “travisamento della prova” qualora il giudice di merito abbia fondato il suo convincimento su una prova che non esiste (ad esempio, un documento o un testimone che in realtà non esiste) o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale (alla disposta perizia è risultato che lo stupefacente non fosse tale ovvero che la firma apocrifa fosse dell’imputato). Oppure dovrà essere valutato se c’erano altri elementi di prova inopinatamente o ingiustamente trascurati o fraintesi. Ma -occorrerà ancora ribadirlo- non spetta comunque a questa Corte Suprema “rivalutare” il modo con cui quello specifico mezzo di prova è stato apprezzato dal giudice di merito, giacché attraverso la verifica del travisamento della prova.

Per esserci stato “travisamento della prova” occorre che sia stata inserita nel processo un’informazione rilevante che invece non esiste nel processo oppure si sia omesso di valutare una prova decisiva ai fini della pronunzia.

In tal caso, però, al fine di consentire di verificare la correttezza della motivazione, va indicato specificamente nel ricorso per Cassazione quale sia l’atto che contiene la prova travisata o omessa.

Il mezzo di prova che si assume travisato od omesso deve inoltre avere carattere di decisività. Diversamente, infatti, si chiederebbe al giudice di legittimità una rivalutazione complessiva delle prove che, come più volte detto, sconfinerebbe nel merito.

Se questa, dunque, è la prospettiva ermeneutica cui è tenuta questa Corte, le censure che il ricorrente rivolge al provvedimento impugnato si palesano manifestamente infondate, non apprezzandosi nella motivazione della sentenza della Corte d’Appello di Trento alcuna illogicità che ne vulneri la tenuta complessiva. Il ricorrente non contesta il travisamento di una specifica prova, ma sollecita a questa Corte una diversa lettura dei dati processuali non consentito in questa sede di legittimità .

Rispetto a tale motivata, logica e coerente pronuncia il ricorrente chiede una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l’adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione. Ma per quanto sin qui detto un siffatto modo di procedere è inammissibile perché trasformerebbe questa Corte di legittimità nell’ennesimo giudice del fatto.

5. li terzo motivo appare anch’esso infondato. Dall’analisi della sentenza impugnata risulta la corretta prospettazione delle motivazioni che hanno indotto il Giudice a ritenere la sussistenza dei reati.

La disposizione di cui all’art. 21 della legge d’imposta (d.P.R. 633/1972) – secondo la quale, se vengono emesse fatture per operazioni inesistenti, l’imposta stessa è dovuta per l’intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura – va interpretata nel senso che il corrispondente tributo viene, in realtà, ad essere considerato “fuori conto”, e la relativa obbligazione, conseguentemente, “isolata” da quella risultante dalla massa di operazioni effettuate, ed estraniata, per ciò stesso, dal meccanismo di compensazione (tra IVA “a valle” ed IVA “a monte”) che presiede alla detrazione d’imposta di cui all’art. 19 d.P.R. citato (e ciò anche perché l’emissione di fatture per operazioni inesistenti ha sempre costituito condotta penalmente sanzionata come delitto). Ne consegue che l’applicazione della ricordata norma di cui all’art. 21 prevale su qualsiasi regime speciale o agevolativo dell’IVA (così Cass. Civ. sez. 5, n. 7289 del 29.5.2001, rv. 547096; conf. Cass. Civ. sez. 5, n. 4247 del 23.2.2007, rv. 596520.

Secondo una consolidata giurisprudenza di legittimità in tema di IVA, qualora l’Amministrazione finanziarla contesti al contribuente l’indebita detrazione di fatture, in quanto relative ad operazioni inesistenti, la prova della legittimità e della correttezza delle detrazioni deve essere fornita dal contribuente mediante l’esibizione dei documenti contabili legittimanti, i quali non possono provenire da un soggetto inesistente né riferirsi a soggetti in essi non indicati, non assumendo alcun rilievo, in proposito, neppure la buona fede del contribuente, tenuto a contrastare concretamente la pretesa dell’Ufficio (così Cass. Civ. sez. 5, n. 1727 del 26.1.2007, rv. 595668; conf. Cass. Civ. sez. 5, n. 16896 del 31.7.2007, rv. 600933; sez. 5 civ. n. 2847 del 7.2.2008, rv. 602106; sez. 5 civ. n. 12802 del 10.6.2011, rv. 618373).

6. Il quarto motivo, sull’ammontare del danno patrimoniale e l’attribuzione della solidarietà, così come prospettato nel ricorso di R. e B., e anche, nei suvvisti diversi termini, in quello dell’Agenzia delle Entrate, appare infondato.

E’ vero, infatti, che l’art.9 del D.Lvo 74/2000 stabilisce che “in deroga all’art. 110 del codice penale: a) l’emittente di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e chi concorre con il medesimo non è punibile a titolo di concorso nel reato previsto dall’art. 2; b) chi si avvale di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e chi concorre con il medesimo non è punibile a titolo di concorso nel reato previsto dall’articolo 8”.

Dunque, la condotta posta in essere dai soggetto che emette le fatture per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lvo 74/2000) e quella di chi si avvale di dette fatture (art. 2 D.Lvo 74/2000) sono “autonome” e non danno luogo ad un illecito plurisoggettivo (il concorso nel reato è anzi espressamente escluso dal legislatore). Sicché non può trovare applicazione il principio solidaristico (con conseguente irrilevanza del riparto tra i correi del profitto conseguito) affermato dalle Sezioni Unite civili secondo cui di fronte ad un illecito plurisoggettivo deve applicarsi il principio solidaristico che informa la disciplina del concorso nel reato e che implica l’imputazione dell’intera azione delittuosa e dell’effetto conseguente in capo a ciascun concorrente (cfr. Sez. 3 n. 42641 del 26.9.2013 n. m.).

Tuttavia quanto al danno patrimoniale e alla solidarietà dello stesso, la Corte di appello ha escluso la solidarietà di R. e B. in quanto gli stessi hanno versato l’importo da loro dovuto come debito tributario (cfr. pag. 16 del provvedimento impugnato), e quindi non graverebbe più su di essi l’obbligazione del risarcimento del danno patrimoniale.

L’argomentare in tal senso è corretto e logico.

Sul punto l’Agenzia delle Entrate ritiene irrilevante l’avvenuto versamento dell’iva da parte delle società, in quanto nella liquidazione del danno dovrebbe tenersi conto dell’iva evasa con l’illegittima detrazione da parte della R. SpA. Il fatto che l’iva detratta sia relativa a fatture inesistenti determina, infatti, l’assoluta indetraibilità della stessa a prescindere dalla circostanza che l’iva sia stata versata o meno.

Ora, come si è visto in precedenza, se va considerato che tale affermazione è vera – e quindi l’iva dovuta dalla R. diventa, come sostiene l’Agenzia, “fuori conto” e la sua obbligazione è isolata dal meccanismo di compensazione tra iva “a valle” e iva “a monte”, che consente la detrazione – è pur vero che l’Agenzia delle Entrate ha comunque percepito l’importo dell’imposta che, essendo relativa a fatture considerate inesistenti, non era dovuta. Quindi se da un lato l’obbligazione al risarcimento del danno patrimoniale sussiste, dall’altro verrebbe a configurarsi, in ogni caso, un obbligo di restituzione di somme non dovute, percepite da parte dell’Agenzia.

7. Infondata è anche la doglianza circa la mancanza ovvero l’illogicità della motivazione con riferimento alla determinazione della pena e al mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’articolo 13 del Dlgs 74/2000.

Anche in questo caso, come riconoscono gli stessi ricorrenti, si tratta di una reiterazione dei motivi di appello. E sul punto, così come per la sussistenza dei presupposti per mantenere il disposto sequestro, la corte di appello e il tribunale avevano motivato, con riferimento quanto alla pena ai criteri di cui all’articolo 133 del codice penale e quanto alla mancata concessione dell’attenuante dell’articolo 13 del decreto legislativo 74 del 2000 al fatto che la stessa può essere concessa solo se il pagamento del debito delle sanzioni avvenga entro l’apertura del dibattimento, mentre nel caso in esame i pagamenti erano stati successivi.

8. Fondato appare il motivo di ricorso in relazione al danno all’immagine liquidato dalla Corte territoriale, seppure in forma ridotta rispetto al giudice di prime cure, in favore dell’Agenzia delle Entrate.

La Corte d’appello ha ritenuto di condannare gli imputati, solidalmente tra loro, riducendo la liquidazione fatta in via equitativa dal Giudice di primo grado, ad € 300.000, con una motivazione insufficiente.

Va detto che al quesito sulla configurabilità in astratto del danno all’immagine, nei confronti dalla P.A., provocato dall’azione di un terzo, questa Corte in passato ha fornito una risposta positiva, affrontando il caso di un soggetto che con il proprio comportamento aveva leso il prestigio dell’Ente pubblico (sez. 3, n. n.35868 del 1.10.2002, Falconi, rv. 222512, nel pronunciarsi sulla questione, in materia di caccia, della legittimità della costituzione di parte civile dell’Amministrazione provinciale in un procedimento per violazione dell’art. 30 della legge 11 febbraio 1992 n. 157, in caso di caccia esercitata con mezzi vietati; si affermò allora che, atteso che l’esercizio della caccia con mezzi diversi da quelli consentiti determina una illegittima sottrazione al servizio pubblico della tutela dell’ambiente faunistico, ne derivava il conseguente danno all’immagine della Provincia, cui compete il dovere di assicurare il corretto esercizio della caccia, che legittima la risarcibilità del danno patito dall’ente locale).

Verso l’affermazione di un tale danno non patrimoniale (che, va ricordato, non esaurisce il genus, essendo in questo ricompreso, oltre il danno all’immagine, anche il danno morale) propende ancora oggi chi valorizza l’efferatezza dell’azione criminosa e la notorietà del fatto delittuoso per affermare che da tali elementi . derivi nell’opinione pubblica la convinzione dell’inadeguatezza dell’azione di vigilanza degli organismi preposti alla tutela del bene. E quindi l’esistenza di un danno all’immagine patito dagli stessi e conseguentemente risarcibile.

Pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza di questa Corte è che L’Agenzia delle Entrate è legittimata alla costituzione di parte civile al fine di ottenere il risarcimento dei danni derivanti dalle violazioni penali tributarie, (così questa Sez. 3, n. 34456 del 14.7.2010, Lazzarone, rv. 248992: nella specie, si trattava, anche in quel caso di false fatturazioni per operazioni inesistenti e frode fiscale). Persona offesa dei reati tributari è, infatti, oltre alla Amministrazione finanziaria, anche l’Agenzia delle Entrate, quale ente cui è affidata la tutela dell’interesse al corretto adempimento dell’obbligazione tributaria, (così Sez. 2, n. 7739 del 22.11.2011 dep. Il 28.2.2012, caso in cui, in applicazione del principio, la Corte ha dichiarato l’Agenzia delle Entrate legittimata al ricorso per cassazione avverso la sentenza di non luogo a procedere ex art. 428 cod. proc. pen.).

Pacifico è anche che possa configurarsi a favore dell’Agenzia delle Entrate un danno patrimoniale risarcibile, che non necessariamente corrisponde all’importo del tributo evaso.

Più complesso, nonostante la pronuncia di questa Corte del 2002 di cui si è detto, è il discorso che attiene alla sussistenza di un danno all’immagine dell’Ente preposto, in un ambito territoriale più ampio, ad accertare e sanzionare delle violazioni di carattere generale rispetto agli autori delle violazioni stesse.

E’ il caso dell’Agenzia delle Entrate quanto alle violazioni della legge tributaria. Ma potrebbe essere, lo stesso, ad esempio, per il Ministero dell’Interno, a fronte di reati che coinvolgono l’ordine e la sicurezza pubblica.

Sulla questione occorre oggi fare i conti con l’articolato ragionamento che ha offerto la Corte Costituzionale con la sentenza n. 355/10 al fine di rigettare le censure di illegittimità costituzionale sollevate nei confronti delle numerose questioni di legittimità costituzionale che erano state sollevate da varie sezioni giurisdizionali della Corte dei conti con riferimento alla norma di cui all’art. 17, comma 30-ter del D.L. n. 78/2009, conv. con L. n. 102/2009 e succ. mod. (il c.d. “Lodo Bernardo”, dal nome del parlamentare proponente), ai sensi del quale “Le procure della Corte dei conti esercitano l’azione per il risarcimento del danno all’immagine nei soli casi e nei modi previsti dall’articolo 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97”.

L’art. 7 richiamato dispone a sua volta che “La sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti dei dipendenti indicati nell’articolo 3 per i delitti contro la pubblica amministrazione previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale è comunicata al competente procuratore regionale della Corte dei conti affinché promuova entro trenta giorni l’eventuale procedimento di responsabilità per danno erariale nei confronti del condannato. Resta salvo quanto disposto dall’articolo 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271”.

Nella pronunzia ricordata la Corte Costituzionale si preoccupava di precisare che l’art. 17, comma 30-ter, cit., ha lo scopo di “… circoscrivere oggettivamente I casi in cui è possibile, sul piano sostanziale e processuale, chiedere il risarcimento del danno in presenza della lesione dell’immagine dell’amministrazione imputabile a un dipendente di questa”; la norma, cioè, secondo il Giudice delle leggi deve essere interpretata “… nel senso che, ai di fuori delle ipotesi tassativamente previste di responsabilità per danni all’immagine dell’ente pubblico di appartenenza, non è configurabile siffatto tipo di tutela risarcitoria”.

Dunque, secondo il dictum della Corte Costituzionale, soltanto nelle ipotesi in cui ricorrano taluni, specifici reati posti in essere dal pubblico dipendente (peculato, concussione, corruzione, etc.) sarebbe in astratto ipotizzabile una concorrente lesione dell’immagine pubblica; in tutti gli altri casi non sarebbe ammissibile, in radice, alcuna tutela dell’immagine pubblica. E, secondo una prima, restrittiva, interpretazione sembrerebbe escludere la configurabilità del danno all’immagine nei confronti della P.A. al d là delle ipotesi in cui vi è la giurisdizione della Corte dei Conti, ossia quando si tratti di un’azione posta in essere da un pubblico dipendente.

Tale scelta legislativa di limitare i rei e la tipologia dei reati ritenuti rilevanti ai fini del danno all’immagine è stata giudicata, dalla Consulta, non contrastante con i principi della Carta fondamentale, ma anzi è stato ritenuto possibile “… ricondurre anche la norma ora in esame, limitativa della particolare forma di responsabilità per i danni da lesione dell’immagine della pubblica amministrazione, all’alveo dei meccanismi, previsti con il citato decreto-legge, aventi lo scopo di introdurre nell’ordinamento misure dirette al superamento della attuale crisi in cui versa il Paese”.

Il legislatore, dunque, ha ammesso la proposizione dell’azione risarcitoria per danni all’immagine dell’ente pubblico da parte della procura operante presso il giudice contabile soltanto in presenza di un fatto di reato ascrivibile alla categoria di “delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione; ciò per effetto del richiamo di cui all’articolo sette della legge numero 97 del 2001 che fa. Espresso riferimento ai delitti previsti dal capo primo del titolo secondo del libro secondo del codice penale.

Non pare, peraltro, esservi alcun dubbio che la domanda di risarcimento del danno per la compromissione dell’immagine dell’amministrazione possa essere proposta anche dinanzi ad un organo giurisdizionale diverso dalla Corte dei Conti e al di fuori di un giudizio per responsabilità amministrativa ai sensi dell’articolo 103 della costituzione. Deve, in altri termini, optarsi per l’interpretazione secondo cui il legislatore non abbia inteso prevedere un maggiore ambito operativo alla giurisdizione contabile a discapito di un’altra giurisdizione, e segnatamente di quella ordinaria, ma soltanto circoscrivere oggettivamente i casi in cui è possibile, sul piano sostanziale e processuale, chiedere il risarcimento del danno in presenza della lesione dell’immagine della amministrazione. Che si avrà solo in presenza di una lesione dell’immagine della stessa ascrivibile ad un suo dipendente.

Come hanno correttamente rilevato numerose pronunce della Corte dei Conti, quella della Consulta é una sentenza di rigetto e pertanto – a differenza di quelle dichiarative di illegittimità costituzionale, che hanno invece efficacia erga omnes, sulla scorta dell’insegnamento di questa Corte (di cui è stata richiamata la pronuncia delle Sezioni Unite Penali n. 23016/2004) – vincolante (nemmeno in senso assoluto) solo per il giudice del procedimento nel quale la relativa questione è stata sollevata (in tal senso, tra tutte, Corte dei Conti, sez. giurisd. Toscana, n. 90 del 18.3.2011).

Negli altri procedimenti, invece, il giudice conserva il potere-dovere di interpretare in piena autonomia la norma denunciata, quindi anche eventualmente in difformità dall’interpretazione fatta propria dalla Corte Costituzionale, sempre che il risultato ermeneutico sia adeguato ai principi della nostra Carta fondamentale.

Sulla sorta di tale principio in numerose pronunce si è optato per un’interpretazione dell’art. 17, comma 30-ter, diversa e più ampia rispetto alla sentenza costituzionale 355/2010, anche non presenza di un reato ascrivibile alla categoria dei «delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione», cioè di uno dei delitti previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale.

Il danno all’immagine della PA, sia esso perseguito dinanzi alla Corte dei Conti o davanti ad altra A.G., va configurato come danno patrimoniale da “perdita di immagine”, di tipo contrattuale, avente natura di danno-conseguenza (tale, comunque, da superare una soglia minima di pregiudizio) e la cui prova, secondo il costante orientamento di questa Corte in sede civile, può essere fornita anche per presunzioni e mediante il ricorso a nozioni di comune esperienza. Si tratta, in particolare, di danno conseguente alla grave perdita dì prestigio ed al grave detrimento dell’immagine e della personalità pubblica che, anche se non comporta una diminuzione patrimoniale diretta, è tuttavia suscettibile di valutazione sotto il profilo della spesa necessaria al ripristino del bene giuridico leso.

Univocamente -e convincentemente- si è ritenuto sussistente il danno all’immagine della PA anche in presenza di reati comuni, sempre, tuttavia, posti in essere da appartenenti alla Pubblica Amministrazione stessa.

Non è questo, tuttavia, il caso che ci occupa, per cui l’impugnata sentenza va annullata senza rinvio limitatamente alla condanna degli imputati R., R. e B. al risarcimento del danno non patrimoniale in favore della Agenzia delle Entrate.

 

P.Q.M.

 

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla condanna degli imputati R., R. e B. al risarcimento del danno non patrimoniale in favore della Agenzia delle Entrate.

Rigetta i ricorsi dei predetti nel resto nonché il ricorso dell’Agenzia delle Entrate che condanna al pagamento delle spese processuali.