CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 06 febbraio 2014, n. 5759

Reati fiscali – Dichiarazione fraudolenta mediante l’uso di fatture false – Sequestro per equivalente sui beni del legale rappresentante – Sussiste

Ritenuto in fatto

1. Vicenda processuale e provvedimento impugnato – L’indagato, nella sua qualità di legale rappresentante della società C.V.A. S.r.l., si è visto sequestrare ex art. 322 ter c.p., un magazzino e le quote ideali di due terreni di sua proprietà. La misura cautelare reale era stata disposta sulla base dell’ipotesi di reato di cui all’art. 2 d.lgs 74/00, ritenendo, cioè, che i beni sequestrati fossero il profitto (o comunque ad esso equivalente) o, anche, il prodotto dell’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti.

Il Tribunale per il Riesame, accogliendo il gravame del T., ha annullato il provvedimento del G.i.p..

2. Motivi del ricorso – Avverso tale decisione, ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica deducendo erronea applicazione della legge penale.

Secondo il ricorrente, il ragionamento del Tribunale si baserebbe su una non corretta nozione di profitto del reato di cui all’art. 2. I giudici, infatti, hanno annullato il provvedimento sul presupposto che non fosse stata previamente accertata la possibilità di reperire una somma corrispondente nel patrimonio della società né verificata la natura fittizia di quest’ultima. Il tutto, sulla scia di pronunzie di questa S.C. come, ad esempio, la n. 38740 (Sgarbi, di 4.10.12).

In realtà – come fa notare il ricorrente – quest’ultima decisione muove da presupposti diversi perché riguarda una ipotesi di violazione dell’art. 10 bis (omesso versamento nel termine fissato delle ritenute risultanti dalle certificazioni rilasciate ai sostituti) e, comunque, il provvedimento cautelare reale disposto in quel caso, trovava giustificazione nel fatto che «il profitto del reato di omesso versamento delle ritenute si trovava ancora nelle casse della società».

Dal che si deve evincere che la possibilità di apprensione diretta del profitto del reato possa affermarsi certamente nelle ipotesi nelle quali l’imposta trattenuta sia illecitamente conservata nelle casse della società.

Invece, quando si versi nelle altre fattispecie tributarie delittuose, ove la condotta illecita è costituita dalla rappresentazione, nella denuncia fiscale, di poste passive fittizie ovvero omessa rappresentazione di elementi attivi di reddito (e, quindi, risparmio di imposta), non è individuabile un profitto concreto (depositato nei conti della società) e, come tale, aggredibile.

Diversamente opinando (considerando, cioè, il risparmio fiscale come incremento del patrimonio e, quindi, dato direttamente sequestrabile), si finisce per equiparare il presupposto per la sequestrabilità del profitto del reato al presupposto per la sequestrabilità del vantaggio che la persona giuridica trae dal reato. Quest’ultimo, però, è autonomamente considerato dall’art. 5 L. 231/01, solo per quei reati per i quali il legislatore ha previsto la responsabilità penale degli enti ma, fra detti reati, non vi sono quelli tributari.

Il ricorrente conclude invocando l’annullamento della ordinanza impugnata.

Considerato in diritto

3. Motivi della decisione – Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Come bene ricorda il ricorrente, la giurisprudenza di legittimità si è frequentemente espressa nel senso che, nei reati tributari, il profitto è costituito anche dal risparmio economico che consegue alla sottrazione degli importi evasi alla loro destinazione fiscale (sez. III, 2.12.11, Galiffo, n. 1199; Sez. IlI, 7.7.10, Beilonzi, n. 35807).

Le stesse sezioni unite (23.4.13, Adami, n. 18374) hanno affermato che il profitto confiscabile, anche nella forma per equivalente, «è costituito da qualsivoglia vantaggio patrimoniale direttamente conseguito alla consumazione del reato e può dunque consistere anche in un risparmio di spesa come quello derivante dal mancato pagamento del tributo».

E, dunque, per tale ragione che, nel caso in esame, il ragionamento del Tribunale è parzialmente esatto quando afferma che il profitto derivato dal reato tributario ha incrementato il patrimonio della società. Ciò, infatti, è vero solo nel senso che, a seguito del reato tributario, non si è verificato un decremento del patrimonio circolante (vaie a dire, i contanti) ma non anche nel senso che, all’interno dei conti della società, sia conseguentemente individuabile in concreto una somma direttamente sequestrabile.

Ed infatti, l’accrescimento patrimoniale è solo il riflesso di un mancato depauperamento che, però, non si traduce in un elemento concreto, materialmente apprensibile.

Ha, dunque, ragione il ricorrente quando sostiene che, contrariamente a quanto asserito dal Tribunale, nella specie, non occorreva alcuna specifica dimostrazione della impossibilità di sequestrare – in alternativa ai beni dell’indagato – la corrispondente somma nel patrimonio della società.

Il principio, del resto, è stato enunciato chiaramente anche in altra recente pronunzia di questa sezione (9.5.12, Sgarbi, Rv. 254795) – opportunamente richiamata dal ricorrente – che ha expressis verbis sottolineato come la possibilità di sequestro preventivo per equivalente del profitto (consistente nell’imposta non versata) derivante dall’omesso versamento di ritenute certificate (posto in essere dall’amministratore) – è prevista nella misura in cui “la somma corrispondente sia rimasta nelle casse della società”.

Ne consegue che, avendo la sentenza in esame deciso sulla base di una erronea interpretazione della norma, se ne impone l’annullamento con rinvio al Tribunale di Frosinone per nuovo esame della questione alla luce dei rilievi appena formulati.

 

P.Q.M.

 

Visti gli artt. 615 e ss. c.p.p.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Frosinone.