Corte di Cassazione sentenza n. 5832 del 11 marzo 2011
CONTENZIOSO TRIBUTARIO – CONTENZIOSO – CONCESSIONARIO IN GIUDIZIO – CARTELLA DI PAGAMENTO VIZIATA
massima
__________
Se la cartella di pagamento è viziata il contribuente deve chiamare in giudizio solo il concessionario della riscossione. Nel processo tributario, infatti, il concessionario è parte quando oggetto della controversia è l’impugnazione di atti viziati da errori a esso direttamente imputabili, e cioè solo nel caso di vizi propri della cartella di pagamento e dell’avviso di mora.
__________
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 22 novembre 2004, la Commissione tributaria regionale di Aosta rigettava l’appello proposto da L.G.l quale legale rappresentante della fallita s.r.l. S. avverso la decisione della locale CTP che aveva rigettato tre ricorsi riuniti relativi a svariati avvisi di mora.
I giudici di secondo grado – dopo aver affermato che la perdita della capacità processuale relativamente a rapporti di pertinenza fallimentare poteva essere eccepita solo dal curatore e considerato che il contribuente fallito conservava autonoma e concorrente capacità processuale relativamente ai rapporti sorti prima del fallimento – confermavano che la convenuta Regione autonoma Valle d’Aosta era estranea ad una vertenza inerente a tributi statali e non regionali.
L.G.l ricorre per la cassazione di tale pronuncia, adducendo tre motivi, ai quali la Regione resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
A. L.G.l censura l’impugnata decisione, denunciando sia la violazione del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 42 nonchè del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 10, 11, e 29 con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, sia l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione alle predette norme con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5.
B. In particolare, con il primo motivo la ricorrente sostiene d’aver legittimamente convenuto in giudizio la Regione, quale ente impositore nel cui ruolo risultavano iscritti i tributi contestati, atteso che tutti gli avvisi di mora erano stati emessi dalla S.p.A. U., quale concessionaria del “servizio riscossione tributi – ruoli” della Regione autonoma Valle d’Aosta.
Il motivo va disatteso.
C. Premesso che quella denunciata è violazione di legge in senso proprio per asserita erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa (art. 360 c.p.c., n. 3), è del tutto inammissibile l’alternativo richiamo al difetto di motivazione (art. 360, n. 5), perchè esso verte solo sull’applicazione di norme di legge e non sulla ricognizione della fattispecie concreta a mezzo di risultanze di causa esterne all’esatta interpretazione delle norme.
D. Tanto premesso, la censura di diritto non è condivisibile riguardo ai tributi erariali controversi (IRPEG 1989/90; ILOR 1989/90; Rit. IRPEF 1991), atteso che la Regione autonoma Valle d’Aosta era del tutto estranea al contenzioso fiscale promosso sul punto dalla L., a nulla rilevando che gli avvisi di mora fossero stati notificati dalla soc. U..
E. Infatti, per effetto del D.P.R. n. 43 del 1988, alla esazione generale dei tributi e delle altre somme di spettanza dello Stato o di altri enti pubblici non economici, che erano riscossi tramite esattorie, si provvedeva con affidamento in concessione amministrativa (art. 2), per ambiti territoriali a livello provinciale (art. 7), a istituti di credito, S.p.A., etc. (art. 31) aventi determinati requisiti.
F. È pacifico che la soc. U. operava sul territorio nazionale in qualità di concessionaria del “servizio della riscossione tributi” anche per la provincia di Aosta, coincidente con il territorio regionale. Dunque tale S.p.A. provvedeva alla esazione di tributi tanto statali, quanto regionali o pertinenti ad altri enti pubblici e da riscuotersi attraverso ruoli.
G. Invero, sono parti nel processo dinanzi alle commissioni tributarie oltre al ricorrente, l’ufficio finanziario o l’ente locale o il concessionario del servizio di riscossione che ha emanato l’atto impugnato; sicchè la Regione autonoma Valle d’Aosta, non essendo ente impositore riguardo ai tributi erariali controversi (IRPEG, ILOR, rit. IRPEF), non poteva essere destinataria dell’iniziativa processuale della L. sul punto, oggetto di due dei tre ricorsi di prime cure.
H. Passando al terzo motivo, connesso al primo, la ricorrente denuncia la violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 29 e sostiene d’aver legittimamente convenuto in giudizio la Regione almeno riguardo ai tributi camerali di pertinenza regionale (imposta CCIAA 1996), il che avrebbe dovuto comportare la definizione separata della relativa vertenza.
I. In effetti, quanto al terzo ricorso iniziale riguardante l’imposta camerale 1996, la stessa controricorrente riconosce che si tratta di tributo di pertinenza regionale. Ciò comporta l’esame congiunto del secondo motivo di ricorso per cassazione, dalla cui lettura si comprende (così come rileva la controricorrente) che la doglianza della L. relativa all’atto impugnato riguarda la sola violazione della L. Fall., artt. 42, 43, 44 per esserle stato indirizzato l’avviso di mora nonostante il fallimento nel *1993* della società da lei rappresentata.
J. Dunque, quella concretamente prospettata dalla ricorrente, è la sola irregolarità dell’avviso di mora, in quanto notificato dal concessionario alla L., quale legale rappresentante della soc. fallita, invece che al curatore del suo fallimento.
K. Va, però, considerato che, non comportando l’apertura della procedura concorsuale il venir meno dell’impresa, anche dopo la dichiarazione di fallimento gli atti tributari devono indicare quale destinataria l’impresa in procedura (Cass. Sez. 5, n. 11784 del 14/05/2010). Invece l’individuazione del legale rappresentante della stessa nel curatore – ovvero nell’amministratore – ai fini della notifica dell’avviso di mora attinge l’operato del concessionario del servizio di riscossione che ha emanato l’atto impugnato.
L. Si è precisato al riguardo che – nel processo tributario regolato dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 -il concessionario del servizio di riscossione è parte (art. 10) quando oggetto della controversia è l’impugnazione di atti viziati da errori ad esso direttamente imputabili, e cioè solo nel caso di vizi propri della cartella di pagamento e dell’avviso di mora. In queste ipotesi l’atto va impugnato chiamando in causa esclusivamente il concessionario, cui è direttamente ascrivibile il vizio dell’atto. In tali casi non è, perciò, configurabile un litisconsorzio necessario con l’ente impositore, con conseguente inammissibilità del ricorso proposto – come nell’ipotesi in esame – esclusivamente nei confronti dell’amministrazione, dovendosi escludere la possibilità di disporre successivamente l’integrazione del contraddittorio nei confronti dello stesso concessionario (Cass. Sez. 5, n. 3242 del 14/02/2007; v. Cass. n. 22939 del 30/10/2007 e n. 27653 del 21/11/2008).
M. L’inammissibilità intrinseca della doglianza come formulata nel secondo motivo si riflette, per quanto occorra, sulla questione della illegittimazione processuale della Regione anche sotto il profilo oggetto del terzo motivo, dovendosi in tal senso correggere e integrare la decisione di secondo grado.
N. Il ricorso della L. va, dunque, disatteso con condanna della ricorrente alle ulteriori spese liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle ulteriori spese liquidate in Euro 3.200,00 (di cui Euro 200,00 per borsuali), oltre a rimb. forf., i.v.a. e c.p.a. secondo legge.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 14 settembre 2020, n. 19074 - In tema di contenzioso tributario, qualora il contribuente abbia impugnato una cartella esattoriale, emessa dal concessionario per la riscossione, per motivi che non attengono a vizi della…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 23 febbraio 2021, n. 4759 - In tema di disciplina della riscossione delle imposte mediante iscrizione nei ruoli, nell'ipotesi di giudizio relativo a vizi dell'atto afferenti il procedimento di notifica della cartella,…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 30 settembre 2019, n. 24371 - Nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale, notificata dall'istituto di credito concessionario per la riscossione di contributi previdenziali pretesi dall'INPS, la legittimazione…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 23 febbraio 2022, n. 5987 - Nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale, notificata dall'istituto di credito concessionario per la riscossione di contributi previdenziali pretesi dall'INPS, la legittimazione…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 15482 depositata il 16 maggio 2022 - Il contribuente che impugni una cartella esattoriale emessa dal Concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione, ovvero anche alla invalidità…
- Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Friuli Venezia-Giulia, sezione n. 1, sentenza n. 239 depositata il 16 novembre 2022 - In tema di riscossione mediante cartella di pagamento, allorché il contribuente possa contestare sia la pretesa…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- La presunzione legale relativa, di cui all’a
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 10075 depos…
- Determinazione del compenso del legale nelle ipote
La Corte di Cassazione, sezione III, con l’ordinanza n.10367 del 17 aprile…
- L’agevolazione del c.d. Ecobonus del d.l. n.
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza n. 7657 depositata il 21 ma…
- In caso di errori od omissioni nella dichiarazione
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 10415 depos…
- Processo tributario: competenza del giudice tribut
La sentenza n. 186 depositata il 6 marzo 2024 del Tribunale Amministrativo Regio…