Corte di Cassazione – sezione quinta – sentenza del 8.3.2013, n. 5886
cessione d’azienda e rendita vitalizia
…omissis…
1) Vanno, preliminarmente, riuniti i ricorsi, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., trattandosi di impugnazioni avverso la medesima sentenza.
All’odierna udienza il difensore del contribuente ha dichiarato l’avvenuto decesso della parte.
Va, al riguardo, rilevato che nel giudizio di cassazione, che è dominato dall’impulso di ufficio, non sono applicabili le comuni cause di interruzione del processo previste dalla legge in generale e non trova applicazione l’istituto della interruzione del processo per il decesso della parte, anche se dichiarata dal difensore, il quale può continuare nella sua attività difensiva anche successivamente al decesso della parte (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 22624 del 31/10/2011).
2) In ordine logico va esaminato il motivo del ricorso incidentale con cui si lamenta la omessa pronuncia sull’eccezione inammissibilità dell’appello proposto dall’ufficio per decorrenza dei termini di impugnazione.
Il motivo difetta di autosufficienza limitandosi a riportare la motivazione dell’atto di costituzione in giudizio in appello, in cui si deduce, genericamente, l’inammissibilità dell’impugnazione perchè notificata “a quasi tre anni dal deposito” della sentenza, senza indicazione alcuna della data di proposizione dell’appello.
Il ricorrente deve indicare specificamente (e non già soltanto per relationem) i fatti e le circostanze di cui trattasi, onde consentire al giudice di legittimità il controllo sulla loro decisività, controllo che deve avvenire sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative, prospettando un rapporto di causalità fra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data alla controversia, tale da far ritenere che quella circostanza, se fosse stata considerata, avrebbe portato ad una diversa soluzione della vertenza. (Cass. Sez. 3, 21/04/2006, n. 9368).
Risulta, peraltro, infondata l’asserzione che non possa invocarsi la proroga prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 16, nel caso in cui il contribuente manifesti la chiara volontà di non avvalersi del condono, non avendo tale circostanza alcuna rilevanza sulla sospensione dei termini processuali prevista dal cit. art. 16, comma 6, in quanto la sospensione opera indipendentemente dalla volontà della parte contribuente di avvalersi del condono, mentre, trattandosi, nella fattispecie, di sospensione del termine dell’impugnazione, non assume rilevanza alcuna la circostanza, solamente enunciata, senza alcuna indicazione della data, che era già stata fissata l’udienza di discussione del ricorso, senza specificare quando dove l’intimato avrebbe presentato istanza di trattazione.
Va, quindi, respinto il ricorso incidentale.
3) Nel merito il ricorso principale è fondato.
Ai sensi dell’art. 1872 c.c., la rendita vitalizia può essere costituita a titolo oneroso mediante alienazione di un bene, essa pertanto può costituire il corrispettivo di un’alienazione patrimoniale e quindi anche il corrispettivo di una cessione di azienda.
E’ configurabile una plusvalenza tassabile anche nel caso di cessione di azienda (nella specie una farmacia) con costituzione di una rendita vitalizia, posto che può costituire il corrispettivo di un’alienazione patrimoniale, che – pur assicurando una utilità aleatoria quanto all’ammontare concreto delle erogazioni che in base ad essa verranno eseguite – ha un valore economico agevolmente accettabile in base a calcoli attuariali, secondo criteri riconosciuti dall’ordinamento giuridico, nè può essere considerato di ostacolo alla tassazione il rischio di una doppia imposizione, essendo la rendita vitalizia assimilabile a fini fiscali al reddito da lavoratore dipendente, in quanto il divieto di doppia imposizione scatta solo nel momento della concreta liquidazione della seconda imposta e solo nel caso in cui l’Amministrazione ritenga di avere diritto a ricevere il doppio pagamento (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 1175 del 27/01/2012).
In relazione alla configurabilita di un’ipotesi di doppia imposizione vietata non ha alcuna rilevanza l’avvenuta corresponsione, in relazione al medesimo fatto indice di reddito, di un altro tributo, atteso che il contribuente ha l’obbligo di corrispondere il tributo previsto dalla legge (senza possibilità di “scegliere”, in alternativa, un diverso tributo), e pertanto non sono violati i principi di alternatività dell’imposta e/o del divieto di doppia imposizione allorchè l’amministrazione finanziaria richieda il versamento del tributo ritenuto dovuto, senza peraltro escludere la rimborsabilità dell’imposta erroneamente versata (v. Cass. n. 18524 del 2010, in tema di vendita di immobile non soggetta ad Iva, in cui l’amministrazione aveva ritenuto non detraibile l’Iva erroneamente versata e richiesto il pagamento dell’imposta di registro senza peraltro escludere il rimborso della suddetta Iva).
Ai fini dell’imputazione del corrispettivo, occorre infatti considerare il momento di stipulazione del contratto, ai sensi del D.P.R. n. 917 cit., art. 75, tenendo conto della natura intrinsecamente onerosa e della configurazione giuridica dell’atto traslativo, e prescindendo da clausole estranee al tipo contrattuale, senza che assuma alcun rilievo il carattere aleatorio della rendita, comunque determinabile sulla base delle tabelle di capitalizzazione risultanti dalla normativa fiscale (v. Cass. n. 10801 del 2007). Va, conseguentemente, accolto il ricorso dell’Agenzia e cassata senza rinvio la sentenza impugnata.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito col rigetto de ricorso introduttivo.
Atteso lo sviluppo della vicenda processuale nel merito, si ritiene di compensare le spese di primo grado e d’appello e di condannare il soccombente alle spese del presente giudizio di legittimità come in dispositivo liquidate.
P.Q.M.
Riunisce i ricorsi, accoglie il ricorso principale dell’Agenzia, rigetta il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso introduttivo.
Compensa le spese dei gradi di merito e condanna parte soccombente alle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 3.000, oltre alle spese prenotate a debito.
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