Corte di Cassazione sentenza n. 5910 del  8 marzo 2013 

TRIBUTI – ICI – IMMOBILI CASE POPOLARI – ESENZIONE – ESCLUSIONE – RIDUZIONE EX ART. 8, CO. 4, D.LGS. N. 504/92 – SUSSISTE

massima

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Per i periodi anteriori al 1° gennaio 2008 (data cui gli immobili in questione sono esenti da ICI ai sensi del D.L. 27 maggio 2008, n. 93, art. 1, comma 3, convertito, con modificazioni, nella L. 24 luglio 2008, n. 126) agli immobili degli IACP (ora ACER) non spettava bensì l’esenzione dall’imposta comunale sugli immobili (ici), prevista dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i), ma invece e soltanto la riduzione di imposta prevista dall’art. 8, 4 comma, medesimo decreto legislativo.

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È stata depositata la seguente relazione:

1. L’IACP di Napoli ricorre per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania 566/01/09 del 28 dicembre 2009 che rigettava l’appello dell’Istituto relativo all’applicazione dell’ICI per l’anno 2003 in relazione ad immobili da esso posseduti.

2. Il Comune non si è costituito in giudizio.

3. Si propone l’accoglimento del primo motivo di ricorso in adesione alla giurisprudenza di questa Corte (sentenza n. 6556 del 27 aprile 2012) secondo cui per i periodi anteriori al 1° gennaio 2008 (data cui gli immobili in questione sono esenti da ICI ai sensi del D.L. 27 maggio 2008, n. 93, art. 1, comma 3, convertito, con modificazioni, nella L. 24 luglio 2008, n. 126) agli immobili degli Iacp (ora ACER) non spettava bensì l’esenzione dall’imposta comunale sugli immobili (ici), prevista dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i), ma invece e soltanto la riduzione di imposta prevista dall’art. 8, 4 comma, medesimo D.Lgs. (Cass. Sez. un. 26 novembre 2008, n. 28160; sez. trib. 30 giugno 2010 n. 15444). Si deve poi presumere che gli alloggi di cui si discute siano gestiti dall’ente pubblico in conformità alla legge e quindi siano “regolarmente assegnati” (cosi come vuole la norma agevolativa), incombendo sull’ente impositore la eventuale prova contraria.

Il Collegio ha condiviso la proposta del relatore.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione e rinvia la controversia ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Campania.