Il datore di lavoro non ha, ai fini del repechage, l’obbligo di formazione del dipendente ha stabilirlo e la Corte di Cassazione con la sentenza n. 5963
Licenziamento individuale – Obbligo di repechage – Obbligo di formazione del dipendente – Insussistenza
L’obbligo di repechage va riferito limitatamente alle attitudini ed alla formazione di cui il lavoratore è dotato al momento del licenziamento con esclusione dell’obbligo del datore di lavoro a fornire tale lavoratore di un’ulteriore o diversa formazione per salvaguardare il suo posto di lavoro
Il caso di specie è sorto in seguito al licenziamento di un lavoratore dopo la soppressione del reparto di manutenzione carrozzeria dei veicoli al quale era addetto.
La Corte d’appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma, rigettava la domanda del lavoratore volta ad ottenere la declaratoria di nullità del licenziamento osservando che il lavoratore avrebbe solo saltuariamente svolto l’attività di autista che lo stesso lavoratore rivendicava e per lo svolgimento della quale la società aveva proceduto ad assunzioni successivamente al licenziamento. La Corte territoriale ha osservato che l’obbligo di repechage «non impone comunque al datore di lavoro la riqualificazione del personale con il sacrificio dell’ottimizzazione delle prestazioni sulla base della professionalità precedentemente acquisita».
Il lavoratore ricorreva pertanto in Cassazione assumendo che non sarebbero state valutate in modo concreto le risultanze dell’istruttoria dalle quali sarebbe emerso che egli aveva svolto frequentemente le mansioni di autista e che, comunque, le mansioni di autista, nelle quali avrebbe potuto essere utilizzato, sarebbero contrattualmente equivalenti a quelle svolte precedentemente e pertanto che egli, peraltro in possesso della patente di guida necessaria a condurre i mezzi della società, ben avrebbe potuto svolgere mansioni di autista.
La Cassazione, ritenendo il ricorso infondato, ha osservato che il datore di lavoro non ha l’obbligo di formazione professionale dei dipendenti e che «l’obbligo di repechage va riferito limitatamente alle attitudini ed alla formazione di cui il lavoratore è dotato al momento del licenziamento con esclusione dell’obbligo del datore di lavoro di fornire tale lavoratore di un’ulteriore o diversa formazione per salvaguardare il suo posto di lavoro».