Corte di Cassazione sentenza n. 6048 del 11 marzo 2013
CONTENZIOSO TRIBUTARIO – TERMINE LUNGO PER IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA – L’IMPUGNAZIONE NON DECADE SE IL CONTRIBUENTE NON RICEVE GLI AVVISI – IL TERMINE PER APPELLARE DECORRE DALLA DATA DELLA CONOSCENZA DELLA SENTENZA
massima
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In tema di processo tributario, nelle controversie cui non risulti applicabile il secondo comma dell’art. 153 c.p.c. (introdotto dalla L. n. 69 del 2009, entrata in vigore il 4 luglio del 2009), il termine “lungo” per l’impugnazione delle sentenze di cui al primo comma dell’art. 327 c.p.c. decorre per la parte cui non sia stato debitamente comunicato né l’avviso di trattazione di cui all’art. 22 del D.Lgs. n. 546 del 1992 né il dispositivo della sentenza ai sensi dell’art. 37 del medesimo decreto, dalla data in cui essa ha avuto conoscenza di tali sentenze. Fino alla data del 4 luglio 2009, in assenza di un’espressa previsione normativa, deve essere applicato il principio di diritto, secondo cui i termini per l’impugnazione delle sentenze decorrono, per la parte cui non sia stata debitamente comunicato né l’avviso di trattazione, né il dispositivo, dalla data in cui essa ne ha avuto conoscenza. L’innovativo principio è particolarmente importante per le controversie instaurate prima del 4 luglio 2009. Per quelle successive, in conseguenza delle citate modifiche, occorre riconoscere la possibilità di rimessione nei termini, fatta salvo l’onere della prova a carico di chi lo richiede. Per la controversia instaurata dopo la riforma dell’art. 153 c.p.c. (dal 4 luglio 2009), applicabile al processo tributario, occorre invocare il principio della rimessione in termini della parte che sia incorsa in decadenza senza colpa.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Omissis spa ricorre per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna 104/01109 del 14 novembre 2009, che rigettava l’appello della contribuente e confermava la sentenza di primo grado 1681111 2007 che aveva riconosciuto l’avvenuto passaggio in giudicato della sentenza 389/14/03 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Bologna.
2. L’Amministrazione si è costituita in giudizio con controricorso.
3. La CTR così motivava: “ritiene questa Commissione che la sentenza n. 389/14/03 sia da considerare passata in giudicato per effetto del mancato gravame dei vizi procedurali che andava proposto con rituale ricorso nei modi e nei tempi stabiliti dalla legge. Nel caso in esame la “Omissis SpA” risultava costituita in giudizio avendo introdotto il processo proponendo il ricorso avverso l ‘Avviso di accertamento e la sua posizione, pertanto, non si inquadra in quanto previsto dall’art. 38, comma 3, ultimo periodo, D.Lgs. n. 546/92,che ha inserito nel processo tributario la disciplina dell’art. 327 c.p.c. laddove il decorrere il termine annuale per l ‘impugnazione della sentenza dalla conoscenza della stessa, qualora la parte non costituita dimostri di non essere a conoscenza del processo per nullità della citazione, o della notifica, e della comunicazione della fissazione dell’udienza. [ma] Come evidenziato, la società era a conoscenza del processo per averlo introdotto con il ricorso proposto avverso l’Avviso di accertamento e, quindi, il gravame della più volte citata sentenza va rigettato perché proposto oltre il termine previsto dai comma 1), dell’art. 327 c.p.c., termine che decorre dal deposito della sentenza, non assumendo, nel caso in esame, alcun rilievo la comunicazione da parte della segreteria della Commissione tributaria, poiché la società non ha potuto dimostrare di essere contumace involontaria ed incolpevole, e non poteva dimostrarlo proprio perché era a conoscenza del ricorso dalla medesima proposto”.
4. È stata depositata relazione ex art. 380 bis c.p.c., con cui veniva proposto il rigetto del ricorso. Ma il Collegio con ordinanza 17 aprile-5 giugno 2012 ha rimesso la controversia alla Pubblica Udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Il Collegio ritiene di accogliere il ricorso, in dissenso rispetto all’orientamento tradizionale di questa Corte secondo cui il termine entro cui il contribuente deve proporre appello avverso la sentenza di primo grado che rigetti il suo ricorso decorre inesorabilmente dalla data di deposito della sentenza stessa in quanto egli è a conoscenza della pendenza della controversia.
Occorre infatti considerare che in forza dell’art. 22 del D.Lgs. n. 546/1992 “la segreteria dà comunicazione alle parti costituite della data di trattazione almeno trenta (ridotti a l O ove si discorra di recupero di aiuti di Stato) giorni liberi prima”. E (secondo comma) “uguale avviso deve essere dato quando la trattazione sia stata rinviata dal presidente in caso di giustificato impedimento del relatore, che non possa essere sostituito, o di alcuna delle parti o per esigenze del servizio”. A sua volta, l’art. 37 prevede (secondo comma) che “il dispositivo della sentenza sia comunicato alle parti costituite entro dieci giorni dal deposito di cui al precedente comma”.
Dunque il legislatore assume nei confronti del ricorrente (o dell’appellante in secondo grado) un “duplice affidamento” di informazione, tanto più rilevante in un procedimento che si svolge su impulso d’ufficio senza che sia prevista una fase istruttoria o di trattazione su istanza di parte. Il ricorrente “affida” la sua richiesta alla Commissione Tributaria, nella attesa di una convocazione che può avvenire ad anni di distanza.
La incresciosa situazione che si crea ove questo duplice obbligo di comunicazione non sia rispettato e conseguentemente la parte non eserciti tempestivamente il diritto di impugnazione, può essere risolta, per le controversie instaurate dopo la data della entrata in vigore della legge n. 69/2009 (avvenuta il 4 luglio 2009), dalla introduzione nel processo civile – e quindi anche nel processo tributario in virtù del generale rinvio operato dall’art. l comma 2 D.Lgs. n. 56/1992 (come affermato nelle sentenze di questa Corte n. 16572/2011, n. 3277/2012) – del secondo comma dell’art. 153 c.p.c. in forza del quale “la parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini; il giudice provvede a norma dell’art. 294, secondo e terzo comma”.
Questa Corte ha poi affermato che l’innovazione legislativa del 2009 (qui non applicabile ratione temporis) costituisce espressione del principio della effettività della tutela giurisdizionale scolpito sia nell’art. 111 della Costituzione, sia nell’art. 6 della CEDU (sentenza delle Sezioni Unite n. 15144 dell’11 luglio 2011; ordinanza n. 14627 del 17 giugno 20l O della seconda sezione civile).
Appare pertanto coerente ai principi costituzionali ed a quelli della Carta Europea dei diritti dell’Uomo che il diritto alla difesa ed all’attiva partecipazione al processo non sia vanificato da un’omissione degli Uffici Pubblici e quindi procedere ad una interpretazione costituzionalmente orientata della normativa in vigore enunciando il seguente principio di diritto:
“In tema di processo tributario, nelle controversie cui non risulti applicabile il 2° comma dell’art. 153 c.p.c. (introdotto dalla legge n. 69/2009), il termine “lungo” per l’impugnazione delle sentenze di cui al primo comma dell’art. 327 c.p.c. decorre per la parte cui non sia stata debitamente comunicato né l’avviso di trattazione di cui all’art. 22 del D.Lgs. n. 546/1992, né il dispositivo della sentenza (ai sensi dell’art. 37 del medesimo decreto), dalla data in cui essa ha avuto conoscenza di tali sentenze”.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia la controversia ad altra sezione Commissione Tributaria Regionale dell’ Emilia Romagna, che provvederà anche per le spese del presente grado di giudizio.
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