Corte di Cassazione sentenza n. 6088 del 15 marzo 2011
AVVISO DI ACCERTAMENTO – NOTIFICA PRIMA DEI 60 GIORNI DALLA CHIUSURA DEI VERBALI – ILLEGITTIMITA’ ATTO IMPOSITIVO
massima
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L’Agenzia delle Entrate non può notificare un avviso di accertamento Iva, Irpef, Irap e Addizionale Regionale prima che sia decorso il termine di 60 giorni dalla chiusura dei verbali d’accesso, così come previsto dallo Statuto del contribuente; ciò per consentire a quest’ultimo di presentare le sue osservazioni, indipendentemente dalla natura perentoria del termine.Il termine serve a garantire al contribuente la possibilità di interagire con l’amministrazione prima che essa pervenga all’emissione di un avviso di accertamento. Il mancato rispetto del termine, sacrificando un diritto riconosciuto dalla legge al contribuente, non può che comportare l’illegittimità dell’accertamento, senza bisogno di alcuna specifica previsione in proposito.
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IN FATTO E DIRITTO
1. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di F.A.A. (che non ha resistito) e avverso la sentenza con la quale, in controversia concernente impugnazione di avvisi di accertamento per Iva, Irpef, Irap e Addizionale Regionale relativi all’anno di imposta 2003, la C.T.R. Campania riformava la sentenza di primo grado (che aveva rigettato il ricorso introduttivo) rilevando che l’avviso di accertamento era stato notificato prima del decorso di sessanta giorni dalla emissione dei verbali di accesso.
2. L’unico motivo di ricorso (col quale si deduce violazione e/o falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, rilevando che il termine di cui alla citata norma non è perentorio ed inoltre che nella specie non era in ogni caso necessario il rispetto del suddetto termine perchè l’accesso non si era chiuso con la stesura di un verbale di contestazione finale ma con la redazione di due verbali meramente descrittivi dell’accesso) è manifestamente infondato.
La L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, prevede testualmente che “dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste; l’avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza”.
Dalla lettura della norma emerge, per la corrispondenza del termine di emissione dell’avviso con quello concesso al contribuente per comunicare osservazioni e richieste, che il suddetto termine è inteso a garantire al contribuente la possibilità di interagire con l’amministrazione prima che essa pervenga alla emissione di un avviso di accertamento ed in tal senso il mancato rispetto del termine, sacrificando un diritto riconosciuto dalla legge al contribuente, non può che comportare l’illegittimità dell’accertamento, senza bisogno di alcuna specifica previsione in proposito. Peraltro, in ipotesi di termine non perentorio (come ritenuto dalla ricorrente) non avrebbe senso la previsione della possibilità, contemplata nella medesima norma, di emissione di avviso prima del decorso del termine suddetto, solo in “casi di particolare e motivata urgenza”.
È peraltro da rilevare che la norma non distingue in relazione al contenuto dei verbali, potendo il contribuente comunicare osservazioni e richieste anche in relazione a verbali che, pur non contenendo contestazioni potrebbero in ogni caso, come nella specie, dare luogo alla emissione di avvisi di accertamento, essendo poi appena il caso di aggiungere che dalla sentenza impugnata non risulta che i due verbali redatti prima degli avvisi opposti fossero meramente descrittivi dell’accesso e che la ricorrente si limita ad affermare tale circostanza, senza riportare il testo dei suddetti verbali nel rispetto del principio di autosufficienza e senza depositare unitamente al ricorso i medesimi verbali (sui quali la censura è fondata) ai sensi dell’art. 369 c.p.c., n. 4.
Il ricorso deve essere pertanto rigettato. In assenza di attività difensiva, nessuna decisione deve essere assunta in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
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