Corte di Cassazione sentenza n. 6096 del 12 marzo 2013 

RAPPORTO DI LAVORO – LAVORO AUTONOMO – PRESTAZIONI PROFESSIONALI – DEBITO PECUNIARIO ILLIQUIDO – TARIFFA PROFESSIONALE – FORO COMPETENTE

massima

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Il compenso per prestazioni professionali, che non sia stato convenzionalmente pattuito, è un debito pecuniario illiquido, da determinare secondo la tariffa professionale. Ne deriva che il foro facoltativo del luogo ove deve eseguirsi l’obbligazione deve essere individuato, in base all’art. 1182, ultimo comma, c.c., nel domicilio del debitore in quel medesimo tempo.

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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

R.F. propose opposizione al D.I. n. 382 del 2004 del Giudice di Pace di Acireale emesso in favore dell’Avv. T. A., con il quale le si ingiungeva il pagamento di Euro 1.274,45 per compensi professionali spettanti al medesimo Avvocato, a seguito dell’attività prestata in occasione di una transazione fra la stessa R., datrice di lavoro, e tale S.G.d.G., assistito da detto Avvocato.

L’opponente deduceva che nulla era dovuto a quest’ultimo perché l’accordo transattivo di cui sopra è datato 1° febbraio 2001, mentre la copia notificata del ricorso, redatto dall’Avv. T. è datato 13 febbraio 2001. Chiedeva pertanto revocarsi il decreto ingiuntivo e dichiararsi infondata la pretesa avversaria.

L’opponente eccepiva inoltre l’incompetenza territoriale del Giudice di Pace di Acireale, essendo competente quello di Catania.

Il Giudice di Pace di Acireale confermava il D.I.

Formulava appello R.F. riproponendo l’eccezione di incompetenza territoriale; la violazione della Legge Professionale n. 578 del 1933, art. 68; l’inosservanza dell’onere della prova dell’attività svolta da parte del professionista.

Il Tribunale di Catania – Sezione distaccata di Acireale ha rigettato l’appello.

Propone ricorso per cassazione R.F. con tre motivi.

Resiste con controricorso T.A.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo parte ricorrente denuncia “Falsa applicazione dello art. 1182 c.c., comma 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 2. Violazione della norma sulla competenza territoriale”.

Sostiene parte ricorrente che, a norma dell’art. 1182 c.c., comma 4, la competenza territoriale ad emettere il D.I. opposto è quella del Giudice di Pace di Catania, ove l’opponente aveva la residenza al tempo sia della liquidazione dei compensi da parte del consiglio dell’ordine, sia dell’emissione e notifica del D.I.

Il motivo è fondato.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte infatti, il compenso per prestazioni professionali, che non sia convenzionalmente stabilito, è un debito pecuniario illiquido, da determinare secondo la tariffa professionale; ne consegue che il foro facoltativo del luogo ove deve eseguirsi l’obbligazione (art. 20 c.p.c., seconda ipotesi) va individuato, ai sensi dell’art. 1182 c.c., u.c., nel domicilio del debitore in quel medesimo tempo (Cass., 12 ottobre 2011, n. 21000).

L’impugnata sentenza ha correttamente affermato che la dichiarazione del creditore e il parere del Consiglio dell’Ordine non equivalgono a liquidazione del credito e che pertanto, trattandosi di credito illiquido, la competenza si radica nel luogo in cui l’obbligazione deve essere eseguita, ossia nel domicilio del debitore (art. 1182 c.c., u.c.) e non in quello del creditore (art. 1182 c.c., comma 3).

Ha tuttavia errato perché non ha tenuto conto che la residenza della debitrice R.F. si trova a (OMISSIS), proprio nel luogo in cui le è stato notificato il decreto ingiuntivo.

Pertanto competente per territorio è il Giudice di Pace di Catania.

Con il secondo motivo parte ricorrente denuncia “Violazione dell’art. 64 n. 158/33, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Falsa applicazione della norma”.

Con il terzo motivo parte ricorrente denuncia “Violazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5”.

L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento degli altri.

In conclusione deve essere accolto il primo motivo, assorbiti gli altri, con cassazione della sentenza impugnata e dichiarazione della competenza del Giudice di Pace di Catania.

Per l’incertezza della lite si compensano le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo e dichiara assorbiti gli altri.

Cassa la sentenza impugnata; dichiara la competenza del Giudice di Pace di Catania e compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.