Corte di Cassazione sentenza n. 6104 del 16 marzo 2011
TARSU – AVVISO DI MORA – PREVIA NOTIFICA – CARTELLA DI PAGAMENTO – MANCATO RICEVIMENTO
massima
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La mancata notificazione della cartella di pagamento comporta un vizio della sequenza procedimentale dettata dalla legge, la cui rilevanza non è esclusa dalla possibilità, riconosciuta al contribuente dall’art. 19, comma 3, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, di esercitare il proprio diritto di difesa a seguito della notificazione dell’avviso di mora, e che consente dunque al contribuente di impugnare quest’ultimo atto, deducendone la nullità per omessa notifica dell’atto presupposto o contestando, in via alternativa, la stessa pretesa tributaria azionata nei suoi confronti. In entrambi i casi, la legittimazione passiva spetta all’ente titolare del credito tributario e non già al concessionario al quale, se è fatto destinatario dell’impugnazione, incombe l’onere di chiamare in giudizio il predetto ente, se non vuole rispondere dell’esito della lite, non essendo il giudice tenuto a disporre d’ufficio l’integrazione del contraddittorio, in quanto non è configurabile nella specie un litisconsorzio necessario.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
U.C. impugnò gli avvisi di mora relativi all’iscrizione a ruolo della tassa per la raccolta dei rifiuti solidi urbani per gli anni 1996, 1997, 1998 e 1999 emessi dal Comune di Roma, lamentando di non aver ricevuto le relative cartelle esattoriali, e deducendo la carenza di motivazione degli atti impugnati, eccependo la decadenza dell’ente impositore dal diritto di riscuotere le somme pretese per decorrenza del termine, e la lesione del diritto di difesa, per non essere stato messo in grado di conoscere i presupposti della tassa richiesta.
Il ricorso era rigettato in primo grado.
La Commissione tributaria regionale del Lazio, adita in appello, rigettava il gravame del contribuente. Premesso infatti che, in ordine all’eccepita decadenza dall’azione accertatrice, l’operato dell’amministrazione si era svolto nel pieno rispetto del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 72, riteneva infondata l’eccezione di mancata notifica delle cartelle per gli anni 1996 e 1997, “come specificato dettagliatamente nelle controdeduzioni svolte dal concessionario della riscossione in questa fase processuale che qui si intendono riportate e condivise”, e, quanto alla mancata notifica delle cartelle per i due successivi periodi d’imposta, che essa non comportava alcuna invalidità dell’avviso di mora, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 30, facendo solo venir meno l’obbligo di corrispondere gli interessi di mora.
Nei confronti della decisione il contribuente propone ricorso per cassazione sulla base di un motivo.
Il Comune di Roma resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo del ricorso il contribuente lamenta, sotto il profilo della violazione e falsa applicazione di norme di diritto, che siano stati ritenuti validi gli avvisi di mora impugnati, ancorchè l’ufficio finanziario abbia ammesso che la cartella di pagamento relativa all’avviso di mora concernente gli anni 1998 e 1999 non fosse stata mai notificata, e, quanto agli altri avvisi, ancorchè il Concessionario abbia asserito, rispettivamente, di non poter produrre la relata di notifica delle relative cartelle esattoriali non essendone più in possesso, e di aver eseguito la notifica della cartella con affissione presso la Casa comunale ed affissione del rispettivo avviso presso l’Albo del Comune, senza che sussistesse a carico del notificante l’obbligo di affiggere relativo avviso presso la porta del contribuente.
Il ricorso è fondato, per essere stati ritenuti legittimi gli avvisi di mora impugnati benchè non fosse stata notificata la prodromica cartella di pagamento per due delle annualità controverse, e benchè non risultassero notificate le cartelle relative alle altre annualità.
Questa Corte ha ripetutamente affermato che in tema di riscossione delle imposte sui redditi, la cui disciplina è in larga parte applicabile alla riscossione della t.a.r.s.u. in forza di quanto disposto al D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 72, commi 4 e 5, “la mancata previa notifica della cartella esattoriale di pagamento – o, a maggior ragione, dell’avviso di accertamento – comporta la nullità dell’avviso di mora: nullità che, in quanto vizio proprio di tale atto, è deducibile nei confronti del concessionario che lo ha emesso. L’amministrazione finanziaria, infatti, deve rispettare le cadenze imposte dalla legge, in base alle quali la notificazione della cartella esattoriale costituisce un adempimento indefettibile, la cui mancanza comporta la nullità dell’avviso di mora indipendentemente dalla completezza o meno delle indicazioni in esso contenute” (Cass. n. 2798/2006; Cass. n. 11227/2002).
La cartella di pagamento svolge infatti “la funzione di portare a conoscenza dell’interessato la pretesa tributaria iscritta nei ruoli, entro un termine stabilito a pena di decadenza della pretesa tributaria, ed ha un contenuto necessariamente più ampio dell’avviso di mora, la cui notifica è prevista soltanto per il caso in cui il contribuente, reso edotto dell’imposta dovuta, non ne abbia eseguito spontaneamente il pagamento nei termini indicati dalla legge. La mancata notificazione della cartella di pagamento comporta pertanto un vizio della sequenza procedimentale dettata dalla legge, la cui rilevanza non è esclusa dalla possibilità, riconosciuta al contribuente dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3, di esercitare il proprio diritto di difesa a seguito della notificazione dell’avviso di mora, e che consente dunque al contribuente di impugnare quest’ultimo atto, deducendone la nullità per omessa notifica dell’atto presupposto o contestando, in via alternativa, la stessa pretesa tributaria azionata nei suoi confronti. In entrambi i casi, la legittimazione passiva spetta all’ente titolare del credito tributario e non già al concessionario, al quale, se è fatto destinatario dell’impugnazione, incombe l’onere di chiamare in giudizio il predetto ente, se non vuole rispondere dell’esito della lite, non essendo il giudice tenuto a disporre d’ufficio l’integrazione del contraddittorio, in quanto non è configurabile nella specie un litisconsorzio necessario” (Cass., sez. un., n. 16412/2007; Cass. n. 476/2008; cfr., inoltre, Cass. n. 5791/2008).
Il ricorso va pertanto accolto, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con l’accoglimento del ricorso introduttivo del contribuente diretto all’annullamento degli avvisi di mora notificatigli.
Si ritiene equo compensare tra le parti le spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo del contribuente.
Dichiara compensate tra le parti le spese dell’intero giudizio.
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