CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 13 marzo 2013, n. 6264
Accertamento tributario definitivo – Emissione cartella esattoriale – Non è applicabile il termine perentorio di notifica decorrente dalla dichiarazione del contribuente
Svolgimento del processo
Il contribuente propose ricorso avverso cartella di pagamento notificatagli il 26.9.2000, scaturente da avvisi di accertamento relativi agli anni 1990 e 1992, notificati rispettivamente il 2.3.1998 e l’11.12.1999.
Richiese, in particolare, l’annullamento del provvedimento riscossivo limitatamente all’annualità 1990, per asserito mancato rispetto del termine decadenziale di cui all’art. 17 d.p.r. 602/1973.
L’adita commissione tributaria accolse il ricorso, con decisione confermata, in esito all’appello dell’Agenzia, dalla commissione regionale.
La decisione è così testualmente motivata: “La Suprema Corte di Cassazione, con sentenza delle Sezioni Unite del 12 novembre 2004, n.21498, ha definitivamente chiarito che la cartella di pagamento deve essere notificata al contribuente entro il 31 dicembre del 5° anno successivo alla dichiarazione a pena di decadenza, osservando come detto termine, ancorché riguardante la esecutività dei ruoli, deve intendersi riferito anche alla notifica della cartella esattoriale, non essendo ammissibile che il privato contribuente rimanga assoggettato sine die al potere impositivo dell’amministrazione finanziaria. Come appare evidente, quindi, è del tutto errato quanto affermato dall’Ufficio nel proprio atto impugnativo allorché fa riferimento alla data di esecutorietà della cartella e non alla data di notifica della stessa. La Suprema Corte ha chiaramente stabilito come il termine di notifica della cartella non possa rimanere sospeso in un limbo e ciò in quanto il termine per la consegna dei ruoli al concessionario è un termine interno all’amministrazione e non notificato al contribuente.
… L’appello dell’Ufficio va, dunque, rigettato”.
Avverso la sentenza di appello, l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione, in due motivi, e, con il primo motivo, ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 17 d.p.r. 602/1973 (nella versione vigente ratione temporis), censurando la decisione impugnata per non aver considerato che si controverteva in tema di cartella emessa in esito ad avviso di accertamento divenuto definitivo, in relazione alla quale la norma evocata pone, per l’iscrizione a ruolo il termine di decadenza è costituito dal “31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto esecutivo”.
Il contribuente non si è costituito.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato.
Dalla motivazione della decisione impugnata emerge che la cartella dedotta in controversia tendeva alla riscossione di importi oggetto di avvisi dì accertamento divenuti definitivi.
Alla luce di tale premessa, la decisione si rivela errata, dal momento che risulta imperniata sulla normativa e sulla giurisprudenza relative alle cartelle emesse in sede di liquidazione delle dichiarazioni ex art. 36 bis d.p.r. 600/1973, mentre è stato puntualizzato che alla cartella esattoriale emessa a seguito di accertamento tributario divenuto definitivo non è applicabile, in via analogica, il termine perentorio di notifica, decorrente dalla dichiarazione del contribuente, stabilito nell’art. 1, comma 5-bis, lettera e), d.l. 106/2005, convertito in L. 156/2005, in quanto tale previsione normativa, emanata in ossequio alla sentenza 280/05 della Corte costituzionale, riguarda esclusivamente le cartelle relative alle liquidazioni, fondate su un’attività di verifica meramente formale, eseguita ai sensi dell’art. 36 bis d.p.r. 600/1973; mentre in caso di accertamento definitivo, essendo la cartella preceduta da un’attività istruttoria da compiere in termini decadenziali predeterminati, non si determina quella indefinita soggezione temporale alla verifica del fisco che la Corte costituzionale ha inteso censurare con la predetta sentenza (cfr. Cass. 1388/11, 6148/09).
Deve, d’altro canto, escludersi che l’Agenzia sia altrimenti incorsa in decadenza, posto che, dalla sentenza impugnata, l’iscrizione a ruolo della somma intimata risulta avvenuta il 6.10.1999 e, quindi, nel rispetto del termine di cui all’art. 17 d.p.r. 602/1973.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, restando assorbita l’ulteriore censura, s’impone l’accoglimento del ricorso.
Non risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa, ai sensi dell’art. 384, comma 1 ult. parte, c.p.c., va decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo.
Per la natura della controversia e per tutte le implicazioni della fattispecie, si ravvisano le condizioni per disporre la compensazione delle spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente; compensa le spese dell’intero giudizio.
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