Corte di Cassazione sentenza n. 6400 del 13 marzo 2013
IVA – IVA ASSOLTA DAL BENEFICIARIO NELLE OPERAZIONI COMMERCIALI CON LA SOCIETA’ FILTRO – NON DETRAIBILE
massima
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Nelle cd. “frodi carosello” – fondate sul mancato versamento dell’imposta incassata da società “cartiere” a seguito di acquisti intracomunitari, o altrimenti esenti, e successivamente rivendute anche attraverso l’interposizione di una o più società o ditte filtro (“buffers”) – il meccanismo dell’operazione e gli scopi che la stessa si propone (acquisizione di materiali a prezzi più contenuti al fine di praticare quelli di vendita più bassi, con alterazione a proprio favore del libero mercato) , fanno presumere la piena conoscenza della frode e la consapevole partecipazione all’accordo simulatorio del beneficiario finale, con la conseguenza che, in applicazione del relativo principio sancito dall’art. 17 della direttiva 17 maggio 1977, n. 77/388/CEE, l’IVA assolta dal medesimo beneficiario nelle operazioni commerciali con la società filtro non è detraibile ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, anche se le predette operazioni siano state effettivamente compiute e le relative fatture, al pari dell’intera documentazione contabile, sembrino perfettamente regolari, come nella specie. Gli stessi rilievi valgono anche in ordine alle altre imposte evase, trattandosi di effetti consequenziali alla “frode carosello”.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La società A. srl., E.T. e G.G., soci di essa al 50% ciascuno, propongono ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, avverso la sentenza della commissione tributaria regionale del Veneto n. 10/05/10, depositata il 15 febbraio 2010, con la quale, accolto in parte l’appello principale dell’agenzia delle entrate, e rigettato l’altro incidentale dei contribuenti contro la decisione di quella provinciale, l’opposizione dei medesimi, inerente a tre avvisi di accertamento e altrettante cartelle di pagamento, concernenti rispettivamente l’Irpeg, Irap ed Iva, nonché l’Irpef per il 2003, veniva ritenuta in parte fondata. In particolare il giudice di secondo grado osservava che il metodo induttivo seguito era stato regolare, atteso che si basava su presunzioni costituite dalle rilevazioni della Guardia di finanza, per le quali si era trattato dì operazioni inesistenti, a fronte della documentazione prodotta dai contribuenti, per la quale invece gli acquisti delle autovetture usate estere erano stati effettuati presso la ditta L. di G.L. e la società M. srl, essendo rilevante il fatto che queste poi non avessero in concreto pagato l’Iva; non possedessero un’effettiva organizzazione d’impresa, e avessero in particolare fatto sì che il prezzo di cessione finale fosse addirittura inferiore rispetto a quello di mercato, e di acquisto iniziale presso le ditte infracomunitarie.
L’agenzia delle entrate resiste con controricorso, mentre la ricorrente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Col motivo addotto a sostegno del ricorso i ricorrenti deducono violazione di norme di legge, in quanto la CTR non considerava che le autovetture venivano importate direttamente dalle intermediarie, con cui l’A. trattava, senza peraltro sapere che esse in realtà fossero solo delle cartiere, peraltro prive di organizzazione; magazzino; personale; punti vendita, ed inoltre avessero contabilità in nero, avendo piuttosto i contribuenti agito in buona fede. Né essi avevano l’obbligo di indagare in ordine alla correttezza delle operazioni poste in essere dalle intermediarie stesse.
Il motivo è inammissibile, giacché con la suindicata doglianza i ricorrenti denunziano la mancata valutazione del materiale probatorio acquisito secondo la loro prospettazione difensiva. Ciò non è possibile, posto che in sede di legittimità non è dato proporre un vaglio alternativo degli elementi acquisiti dal giudice di merito. Al riguardo la giurisprudenza insegna che la valutazione degli elementi probatori è attività istituzionalmente riservata al giudice di merito, non sindacabile in cassazione se non sotto il profilo della congruità della motivazione del relativo apprezzamento (V. anche Cass. Sent. 00322 del 13/01/2003) .
Né potrebbe essere ravvisato il vizio di contraddittoria (o insufficiente) motivazione, che si configura solamente allorquando non è dato desumere l’ logico-argomentativo condotto alla stregua dei canoni ermeneutici seguiti per addivenire alla formazione del giudizio. In proposito non v’ha dubbio che il vizio di omessa, o insufficiente o contraddittoria motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ., sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia, e non può invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, perché la citata norma non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento, e, all’uopo, valutarne le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (V. pure Cass. 05802 dell’11/06/1998)
Ciò premesso, tuttavia si rileva comunque che ha pregio, atteso che, com’è noto, in particolare in terna di IVA, nelle cd. “frodi carosello” – fondate sul mancato versamento dell’imposta incassata da società “cartiere” a seguito di acquisti intracomunitari, o altrimenti esenti, e successivamente rivendute anche attraverso l’interposizione di una o più società o ditte filtro (“buffers”) – il meccanismo dell’operazione e gli scopi che la stessa si propone (acquisizione di materiali a prezzi più contenuti al fine di praticare quelli di vendita più bassi, con alterazione a proprio favore del libero mercato) , fanno presumere la piena conoscenza della frode e la consapevole partecipazione all’accordo simulatorio del beneficiario finale, con la conseguenza che, in applicazione del relativo principio sancito dall’art. 17 della direttiva 17 maggio 1977, n. 77/388/CEE, l’IVA assolta dal medesimo beneficiario nelle operazioni commerciali con la società filtro non è detraibile ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, anche se le predette operazioni siano state effettivamente compiute e le relative fatture, al pari dell’intera documentazione contabile, sembrino perfettamente regolari, come nella specie (V. pure Cass. Sentenza n. 867 del 20/01/2010, Sezioni Unite: n. 30055 del 2008). Gli stessi rilievi valgono anche in ordine alle altre imposte evase, trattandosi di effetti consequenziali alla “frode carosello”.
3. Quindi anche in rapporto alle corrette valutazioni giuridiche svolte dal giudice di appello, le doglianze dei contribuenti non riescono ad intaccare quelle del medesimo, onde queste vanno complessivamente condivise, con il conseguente rigetto del ricorso.
4. Quanto alle spese del giudizio, esse seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso, e condanna i ricorrenti in solido” al rimborso delle spese del giudizio, che liquida in euro 8.000,00(ottomila/00) per onorario, oltre a quelle prenotate a debito.
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