Corte di Cassazione sentenza n. 6610 del 15 marzo 2013
CONTENZIOSO TRIBUTARIO – IMPUGNABILITA’ ESTRATTO DI RUOLO – NON SUSSISTE
massima
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L’estratto di ruolo, che è atto interno all’Amministrazione, non può esser oggetto di autonoma impugnazione davanti al giudice tributario. E questo perchè, senza notifica di un atto impositivo, non c’è alcun interesse concreto e attuale ex art. 100 c.p.c., a radicare una lite tributaria. L’estratto di ruolo, quindi, può esser impugnato soltanto unitamente alla cartella che sia stata notificata. Ciò che è altresì confermato dalla struttura oppositiva del processo tributario, che non ammette preventive azioni di accertamento negativo del tributo”.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 89/02/07 la Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa – nel contraddittorio coll’Agenzia delle Entrate di Siracusa e con la Concessionaria per la riscossione Serit Sicilia S.p.A. – accoglieva il ricorso avverso il Ruolo n. …/ SSN IRPEF 1992 1993 1994 1996 1998 proposto dal contribuente P. Secondo la CTP il ruolo – della cui esistenza il contribuente sarebbe venuto a conoscenza “casualmente” – era D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ex art. 19, comma 1, lett. d), tra gli atti autonomamente impugnabili e nella concreta fattispecie da annullarsi poiché la notifica della corrispondente cartella era da ritenersi inesistente in quanto non avvenuta entro i prescritti termini.
Avverso la sentenza della CTP proponeva appello l’Agenzia delle Entrate di Siracusa facendo valere, con unico mezzo, “solo la questione pregiudiziale relativa all’eccezione di inammissibilità del ricorso contro gli estratti del ruolo già sollevata in primo grado”.
Con sentenza n. 179/07/09 depositata in data 6.7.2009 la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia sez. staccata di Siracusa – in totale riforma della sentenza della CTP – dichiarava l’inammissibilità del ricorso del contribuente P.L. giacché era da “escludersi l’autonoma impugnazione del ruolo”. Ruolo che, pertanto, poteva esser impugnato solo unitamente alla cartella ed a seguito della notifica di questa.
Contro la sentenza della CTR, P.L. proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi. Serit Sicilia S.p.A. resisteva con controricorso.
L’Agenzia delle Entrate non presentava difese.
Ricorrente e controricorrente si avvalevano della facoltà di presentare memoria ex art. 378 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Col primo motivo la sentenza era censurata à sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., e artt. 324 e 100 c.p.c., e per il che il contribuente P.L. eccepiva il giudicato interno formatosi per non aver l’appellante Agenzia delle Entrate impugnato il capo della prima decisione che aveva statuita la nullità dell’impugnato ruolo per inesistenza della notifica della corrispondente cartella e con la conseguente perdita di interesse processuale dell’Agenzia delle Entrate di Siracusa ad appellare davanti alla CTR e cosicché formulava il quesito: “se configuri o meno violazione dell’art. 2909 c.c., e artt. 324 e 100 c.p.c., il mancato rilievo, a cura del giudice d’appello, dell’exceptio rei iudicati, prospettata in secondo grado dal contribuente appellato nei termini sopra descritti e della conseguente inammissibilità dell’appello erariale per mancanza di interesse processuale”.
Con secondo motivo la sentenza veniva censurata à sensi ancora dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, da interpretarsi in modo contrario a quello fatto proprio dalla CTR e cioè che lo stesso consenta di impugnare autonomamente il ruolo senza preventiva notifica della cartella e per il che era formulato il quesito: “se costituisca o meno violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 1, lett. d), la statuita inammissibilità del ricorso proposto avverso estratto al ruolo, fondata sulla circostanza che “i ruoli sono atti interni dell’amministrazione che potranno esser impugnati solo con l’impugnazione dell’atto impositivo (di regola cartella esattoriale) attraverso il quale il contribuente assume contezza dell’iscrizione a ruolo”.
I due motivi di ricorso, che per la loro stretta connessione debbono andare esaminati congiuntamente, sono infondati.
In effetti, secondo il costante insegnamento di questa Corte, è possibile impugnare il ruolo soltanto a seguito di notifica di un atto impositivo. E questo per la ragione che, diversamente, mancherebbe un interesse concreto ed attuale ex art. 100 c.p.c., ad impugnare una imposizione che mai è venuta ad esistenza e dappoiché il ruolo è un semplice atto interno all’Amministrazione. Ed è invero per tale motivo che il processo tributario ha semplice struttura oppositiva di manifestazioni di volontà fiscali “esternate” al contribuente, senza cioè che possa farsi luogo a preventive azioni di accertamento negativo del tributo (Cass. n. 1630 del 2008; Cass. n. 23619 del 2006). Deve poi esser fatto osservare come la questione della possibilità o no di impugnare in via autonoma il ruolo, presenta natura preliminare di merito e quindi assorbente ogni altra. E colla conseguenza che, avendo la CTR accolto la impugnazione statuendo la non autonoma impugnazione del ruolo in assenza di notifica della cartella, l’eventuale giudicato interno formatosi sulla circostanza della inesistenza o della mancanza di notifica della cartella è irrilevante. Difatti, la declaratoria di inammissibilità della impugnazione del solo ruolo per mancanza di interesse processuale ex art. 100 c.p.c., prescinde dalla circostanza che la cartella sia stata o meno notificata o sia stata notificata in modo inesistente.
Ex art. 384 c.p.c., comma 1, i principi da enunciarsi son perciò quelli appresso: “1. L’estratto di ruolo, che è atto interno all’Amministrazione, non può esser oggetto di autonoma impugnazione davanti al giudice tributario. E questo perché, senza notifica di un atto impositivo, non c’è alcun interesse concreto e attuale ex art. 100 c.p.c., a radicare una lite tributaria. L’estratto di ruolo, quindi, può esser impugnato soltanto unitamente alla cartella che sia stata notificata. Ciò che è altresì confermato dalla struttura oppositiva del processo tributario, che non ammette preventive azioni di accertamento negativo del tributo”.
2. “La questione della possibilità o no di impugnare in via autonoma l’estratto ruolo, presenta natura preliminare di merito assorbente ogni altra. Cosicché, nel caso in cui la CTR abbia accolto la impugnazione statuendo la non autonoma impugnazione dell’estratto di ruolo, l’eventuale giudicato interno formatosi sulla circostanza della inesistenza o della mancanza di notifica della cartella è da ritenersi irrilevante in quanto non preclusivo della statuizione in parola”.
2. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, condanna il contribuente P. L. a rimborsare alla resistente Serit Sicilia S.p.A. le spese processuali che si liquidano in Euro 2.025,00 per compensi ed oltre a Euro 200,00 per esborsi ed oltre ad accessori di legge.
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