Corte di Cassazione sentenza n. 697 del 14 luglio 2013
PREVIDENZA SOCIALE – PRESCRIZIONE E DECADENZA – RICALCOLO DELL’INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE – RILIQUIDAZIONE DELLA PRESTAZIONEE
massima
_________________
In tema di decadenza delle azioni giudiziarie volte ad ottenere la riliquidazione di una prestazione parzialmente riconosciuta, la novella del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, articolo 38, lettera d), conv. in Legge n. 111 del 2011 – che prevede l’applicazione del termine decadenziale di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, articolo 47, anche alle azioni aventi ad oggetto l’adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito -, detta una disciplina innovativa con efficacia retroattiva limitata ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, con la conseguenza che, ove la nuova disciplina non trovi applicazione, come nel caso di giudizi pendenti in appello, o in cassazione alla data predetta, vale il generale principio dell’inapplicabilita’ del termine decadenziale.
_________________
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
L’attuale ricorrente, operaio agricolo a tempo determinato, si e’ rivolto al Giudice del lavoro di Foggia per ottenere il ricalcolo dell’indennita’ di disoccupazione agricola corrisposta in relazione alle giornate di lavoro effettuate nel periodo dedotto in giudizio ai sensi del Decreto Legislativo 16 aprile 1997, n. 146, articolo 4, in relazione alla retribuzione fissata dalla contrattazione integrativa collettiva della provincia, anziche’ in base al salario medio convenzionale rilevato nell’anno 1995 e non piu’ incrementato negli anni successivi.
Il Tribunale adito ha respinto la domanda.
L’appello proposto dal lavoratore e’ stato respinto dalla Corte di appello di Bari sul rilievo che il ricorso giudiziario era stato proposto intempestivamente, giacche’ era maturato il termine di decadenza dall’azione Decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 1970, ex articolo 47, come interpretato dal Decreto Legge n. 103 del 1991, articolo 6, conv. in Legge n. 166 del 1991. Riteneva che la decadenza sostanziale dovesse trovare applicazione anche alle domande aventi ad oggetto la riliquidazione della prestazione previdenziale.
Propone ricorso per cassazione il lavoratore articolando due motivi.
L’INPS ha depositato procura in calce alla copia notificata del ricorso.
Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 1991, articolo 47, in relazione all’articolo 360 cod. proc. civ., n. 3, per avere la Corte di appello ritenuto applicabile la decadenza sostanziale anche alle domande giudiziali aventi ad oggetto non il riconoscimento del diritto ad una prestazione previdenziale, ma solo il suo adeguamento. Si sostiene che le ipotesi di riliquidazione non configurano un autonomo diritto rispetto al trattamento gia’ riconosciuto.
Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 1991, articolo 47, in relazione all’articolo 360 cod. proc. civ., n. 3, per essere stato applicato l’istituto della decadenza, previsto per le ipotesi in cui sia richiesta la previa istanza amministrativa, a fattispecie direttamente azionabili in giudizio concernendo il pagamento di differenze su prestazioni gia’ riconosciute.
Il ricorso e’ fondato.
Va premesso che l’originario testo del Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, articolo 47 stabiliva quanto segue.
“Esauriti i ricorsi in via amministrativa, puo’ essere proposta l’azione dinanzi all’autorita’ giudiziaria, ai sensi dell’articolo 459 cod. proc. civ., e segg..
L’azione giudiziaria puo’ essere proposta entro il termine di dieci anni dalla data di comunicazione della decisione definitiva del ricorso pronunziata dai competenti organi dell’istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della decisione medesima, se trattasi di controversie in materia di trattamenti pensionistici. L’azione giudiziaria puo’ essere proposta entro il termine di cinque anni dalle date di cui al precedente comma se trattasi di controversie in materia di prestazioni a carico dell’assicurazione contro la tubercolosi e dell’assicurazione contro la disoccupazione involontaria”.
Come e’ noto, i termini stabiliti dall’articolo di legge citato erano stati ritenuti dalle sezioni unite di questa Corte (Cass. S.U. 21 giugno 1990 n. 6245) di decadenza, di tipo peraltro procedimentale, vale a dire finalizzata unicamente a delimitare l’efficacia temporale della condizione di procedibilita’ della domanda giudiziaria, rappresentata dall’attivazione e dall’esaurimento del procedimento amministrativo.
Col successivo Decreto Legge 29 marzo 1991, n. 103, articolo 6 convertito con modificazioni nella Legge 1 giugno 1991, n. 166, ritenuto da Corte Cost., con la sent. n. 246 del 1992, di interpretazione autentica del Decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 1970, articolo 47 venne poi stabilito: “1 – I termini previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, articolo 47, commi 2 e 3, sono posti a pena di decadenza per l’esercizio del diritto alla prestazione prestazione previdenziale, la decadenza determina l’estinzione del diritto ai ratei pregressi delle prestazioni previdenziali e l’inammissibilita’ della relativa domanda giudiziale. In caso di mancata proposizione del ricorso amministrativo, i termini decorrono dall’insorgenza del diritto ai singoli ratei. 2 -Le disposizioni di cui al comma precedente hanno efficacia retroattiva, ma non si applicano ai processi che sono in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto”.
Con il Decreto Legge 19 settembre 1992, n. 384, articolo 4, del citato articolo 47, commi 2 e 3 sono stati successivamente sostituiti dai seguenti: “Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici, l’azione giudiziaria puo’ essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell’istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l’esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione.
Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui alla Legge 9 marzo 1989, n. 88, articolo 24 l’azione giudiziaria puo’ essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma”.
L’articolo 4, u.c. ha poi stabilito che le disposizioni indicate “non si applicano ai procedimenti istaurati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto ancora in corso alla medesima data”.
Con riferimento a tale quadro normativo, le Sezioni unite di questa Corte, con la sentenza n. 12720 del 29 maggio 2009, componendo un contrasto di giurisprudenza insorto nell’ambito della sezione lavoro, avevano affermato che “La decadenza di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, articolo 47 – come interpretato dal Decreto Legge 29 marzo 1991, n. 103, articolo 6, convertito, con modificazioni, nella Legge 1 giugno 1991, n. 166 – non puo’ trovare applicazione in tutti quei casi in cui la domanda giudiziale sia rivolta ad ottenere non gia’ il riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale in se’ considerata, ma solo l’adeguamento di detta prestazione gia’ riconosciuta in un importo inferiore a quello dovuto, come avviene nei casi in cui l’Istituto previdenziale sia incorso in errori di calcolo o in errate interpretazi’oni della normativa legale o ne abbia disconosciuto una componente, nei quali casi la pretesa non soggiace ad altro limite che non sia quello della ordinaria prescrizione decennale”.
Recentemente, peraltro, la questione era stata nuovamente rimessa dalla sezione lavoro, con ordinanza interlocutoria depositata il 18 gennaio 2011, n. 1071, alle sezioni unite di questa Corte, sulla base del rilievo che l’interpretazione prevalente non appariva giustificata dal tenore letterale e dalla considerazione delle finalita’ della norma.
Interveniva, tra l’ordinanza interlocutoria di rimessione alle sezioni unite e la data dell’udienza avanti a queste ultime, la novella di cui al recente Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, articolo 38, comma 1, lettera d) convertito in Legge n. 111 del 2011, che ha aggiunto al citato articolo 47 un ultimo comma, del seguente tenore: “Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l’adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte”, precisando al comma 4 che “le disposizioni di cui al comma 1, lettera c) e d) si applicano anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore del presente decreto”.
Le Sezioni Unite hanno quindi disposto la restituzione degli atti alla sezione lavoro, sulla base della considerazione della necessita’ di valutare la persistenza del proposito di investire della questione le sezioni unite, alla luce della valutazione della eventuale incidenza delle norme di legge citate sulla interpretazione del l’articolo 47, vigente prima di essa.
Sulla questione questa Corte e’ cosi’ intervenuta con la sentenza n. 6959 dell’8 maggio 2012, che ha affermato il seguente principio di diritto: “In tema di decadenza delle azioni giudiziarie volte ad ottenere la riliquidazione di una prestazione parzialmente riconosciuta, la novella del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, articolo 38, lettera d), conv. in Legge n. 111 del 2011 – che prevede l’applicazione del termine decadenziale di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, articolo 47, anche alle azioni aventi ad oggetto l’adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito -, detta una disciplina innovativa con efficacia retroattiva limitata ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, con la conseguenza che, ove la nuova disciplina non trovi applicazione, come nel caso di giudizi pendenti in appello, o in cassazione alla data predetta, vale il generale principio dell’inapplicabilita’ del termine decadenziale” (successive conformi, Cass. sent. nn. 6960, 6962, 6963, 7068, 7069, 7070 7073, 7075, 7076, 7078, 7079, 7080, 7088, 7127, 7128, 7129, 7130, 7132, 7133, 7236, 7240, 7244, 7244, 7245, 7246, 7247, 7248, 7476, 7478, 7479, 7480, 7482 del 2012 ed altre ancora).
Con tale sentenza, questa Corte ha osservato quanto segue: “non puo’ non rilevarsi che a nuova disciplina, esprimendo il proposito del legislatore di modificare in materia, con una limitata efficacia retroattiva, la regola preesistente, quale consolidatasi per effetto delle recente pronuncia delle sezioni unite del 2009, conferma indirettamente la corrispondenza di quest’ultima all’originario contenuto dell’articolo 47, nel testo vigente fino alla novella del 2011. L’autorita’ del precedente arresto interpretativo delle sezioni unite della Corte e l’indiretta conferma della sua correttezza proveniente dallo stesso legislatore convincono in definitiva il collegio della inapplicabilita’ del Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, articolo 47, prima delle integrazioni apportate del Decreto Legge n. 98 del 2011, articolo 38, al caso di richiesta di riliquidazione di prestazioni previdenziali solo parzialmente riconosciute e liquidate dall’ente previdenziale. Pertanto, la modifica di cui al Decreto Legge n. 38 del 2011, da ultimo introdotta, prevede l’applicabilita’ della nuova norma anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore del decreto, cosi’ implicitamente escludendola riguardo ai giudizi, come il presente, pendenti in fase di impugnazione”.
La Corte territoriale non ha deciso in conformita’ a tali principi. Pertanto, i motivi di ricorso sono fondati, non potendo trovare applicazione alla fattispecie la decadenza dall’azione.
Il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio al altro giudice che si atterra’ ad essa, provvedendo altresi’ in ordine al regolamento delle spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 08 giugno 2020, n. 10865 - Il diritto all'indennità giornaliera di disoccupazione ex art. 19 r. d. l. n. 636 del 1939 sorge con il concorso di due requisiti: il primo è che alla data di inizio della disoccupazione l'assicurato…
- INPS - Circolare 25 gennaio 2019, n. 5 - Importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell’assegno ordinario e dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito, dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito…
- INPS - Circolare 10 febbraio 2020, n. 20 - Importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell’assegno ordinario e dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito, dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito…
- INPS - Circolare 21 gennaio 2021, n. 7 - Importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell’assegno ordinario e dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito, dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 13 luglio 2022, n. 22162 - In tema di indennità di mobilità, l'art. 7, dodicesimo comma l. 223/1991 rinvia alla normativa che disciplina l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e quindi all'art. 73 r.d.l.…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 13 luglio 2022, n. 22154 - In tema di indennità di mobilità, l’art. 7, dodicesimo comma l. 223/1991 rinvia alla normativa che disciplina l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e quindi all’art. 73 r.d.l.…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- La restituzione ai soci dei versamenti in conto au
La Corte di cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 39139 depositata il 2…
- I versamento eseguiti in conto futuro aumento di c
I versamento eseguiti in conto futuro aumento di capitale ma non «accompagnati d…
- La scelta del CCNL da applicare rientra nella scel
Il Tribunale amministrativo Regionale della Lombardia, sezione IV, con la senten…
- Il creditore con sentenza non definitiva ha diritt
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 27163 depositata il 22 settembre…
- Impugnazione del verbale di disposizione emesso ai
Il Tribunale amministrativo Regionale della Lombardia, sezione IV, con la senten…