Svolgimento del processo
La Corte d’Appello di Venezia, con sentenza depositata il 15 maggio 2009, accogliendo l’impugnazione proposta da C. R. avverso la decisione del Tribunale di Vicenza in funzione di giudice del lavoro, in parziale riforma di quest’ultima, dichiarava l’illegittimità del licenziamento intimato all’appellante in data 28.11.2001 da Poste Italiane s.p.a. a seguito di una procedura di riduzione del personale ai sensi della L. n. 223 del 1991.
Ad avviso della Corte territoriale le comunicazioni previste dall’art. 4 comma 9° della L. n. 223/1991 (ai sensi del quale, contestualmente all’irrogazione dei licenziamenti, il datore di lavoro deve comunicare per iscritto alle organizzazioni sindacali, alla Direzione Regionale del lavoro competente ed agli organi competenti sostitutivi della Commissione regionale per l’impiego l’elenco dei lavoratori licenziati, con indicazione per ciascun soggetto del nominativo, del luogo di residenza, dell’età, del carico di famiglia e delle modalità di applicazione dei criteri di scelta) non erano pervenute contestualmente alta comunicazione dei singoli licenziamenti, bensì ad oltre quaranta giorni da quest’ultima e tale ritardo non era legittimato da giustificati motivi oggettivi. Sì rilevava, inoltre, che il requisito della maturazione del diritto alla pensione, prescelto dalle parti sociali nell’accordo dell’ottobre del 2001, non poteva prescindere dall’esistenza di posti di lavoro in esubero; ed infatti, l’individuazione dei lavoratori da porre in mobilità doveva avvenire in modo che essi venissero individuati nell’ambito dei settori o dei reparti in relazione ai quali fossero state prospettate e riscontrate le situazioni di eccedenza, così da esprimere un nesso eziologico tra le esigenze tecnico – produttive e la scelta del personale in esubero, mentre, attraverso il criterio concordatole parti avevano solo inteso limitare la scelta ad una categoria di personale eccedentario, indipendentemente dalla preventiva definizione della collocazione aziendale degli esuberi.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso le Poste Italiane spa affidato a quattro motivi.
Resiste con controricorso la C. che propone ricorso incidentale fondato su dieci motivi cui resiste Poste Italiane spa. con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c.
Motivi della decisione
Preliminarmente, va disposta la riunione dei ricorsi in quanto proposti avverso la medesima sentenza (art. 335 c.p.c).
Con il primo motivo del ricorso principale Poste Italiane s.p.a. deduce la violazione e la falsa applicazione della L n. 223 del 1991, art. 4, comma 9, censurando la rilevata mancanza di contestualità tra la lettera dì recesso e le comunicazioni previste dalla normativa in esame per l’Ufficio regionale del lavoro e della Massima Occupazione competente, oltre che per la Commissione regionale per l’impiego e per le associazioni di categoria. In particolare, la società ricorrente pone il seguente quesito di diritto: “Dica la Corte se l’avverbio “contestualmente” di cui all’art. 4, comma 9°, della legge n. 223/1991, riferito alla comunicazione scritta che il datore di lavoro deve inviare agli organismi sindacali ed alle autorità ivi indicate, debba avvenire nello stesso momento dell’invio delle lettere di comunicazione del recesso ai singoli lavoratori, oppure possa avvenire anche in un momento successivo.”.
Con il secondo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma 9° e dell’art. 5 della legge n. 223/1991, in riferimento alle conseguenze derivanti dalla violazione delle procedure formali (art. 360 co.1°,nn. 3 e 5c.p.c.)
Si assume che l’impugnata sentenza meriterebbe censura anche laddove ha ritenuto che l’asserita mancata “contestualità”, tra l’invio delle comunicazioni richieste dall’art. 4, comma 9 della legge n. 223/1991 e la comunicazione di recesso della lavoratrice , determinerebbe l’inefficacia del recesso. Viene posto il seguente quesito di diritto: ” Dica la Corte se il vizio formale della procedura consistente nella mancanza di contestualità tra l’invio delle comunicazioni di cui all’art. 4 , comma 9°, legge n. 223/1991 e la comunicazione del recesso sia tale da rendere inefficace il recesso; e se, più in generale, gli eventuali vizi della procedura siano tali da incidere sulla regolarità dei recessi; se tale interpretazione non si ponga in contrasto con il disposto dell’art. 5, comma 3 legge n. 223/1991; e se gli eventuali inadempimenti e/o vizi di informativa della procedura sindacale possano essere fatti valere dal singolo lavoratore oppure solo dall’organizzazione sindacale a cui lo stesso appartiene”.
Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 4 , comma 9° e dell’art. 5 comma 3° legge n. 223/1991 in riferimento all’efficacia dell’intervenuto accordo ( art. 360 , co.1 nn. 3 e 5 c.p.c.) per avere la sentenza gravata omesso dì considerare che eventuali vizi della procedura resterebbero, comunque, superati dall’intervenuto accordo. Si formula il relativo quesito di diritto.
Con il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 5 comma 1° legge n. 223/1991 contestandosi il ragionamento del giudice d’appello secondo il quale il requisito della maturazione del diritto alla pensione, prescelto dalle parti sociali nell’accordo dell’ottobre del 2001, non può prescindere dall’esistenza di posti di lavoro in esubero.
Viene evidenziato che il ricorso ad un unico criterio di scelta fissato nell’accordo sindacale tra datore di lavoro ed organizzazioni sindacali, costituito dalla prossimità al trattamento pensionistico, è stato ritenuto pienamente legittimo e non discriminatorio oltre ad essere quello che comporta minor impatto sociale. E, nel caso in esame, l’accordo del 17.10.2001 costituisce, nel suo complesso, una razionale soluzione alle esigenze organizzative alla base della procedura di mobilità e non presenta alcun profilo discriminatorio. Inoltre, si sottolinea che le censure mosse al predetto accordo sono in gran parte inconferenti, ovvero riguardano l’opportunità della scelta per cui sono inevitabilmente sottratte al sindacato giudiziale In quanto rientranti nella discrezionalità delle parti stipulanti l’accordo.
Viene formulato il seguente quesito di diritto: “Dica la Corte se costituisca violazione dell’art. 5 , comma 1° legge n. 223/1991 , prevedere come unico criterio di scelta quello del possesso dei requisiti per il godimento dei diritti pensionistici , e solo in via residuale i criteri di scelta indicati dal succitato art. 5 , comma 1° , legge n. 223/1991; e se una volta stabilito come unico criterio di scelta quello del possesso dei requisiti per il godimento dei diritti pensionistici, sia necessario dimostrare la sussistenza di un nesso causale tra il programma di ristrutturazione in atto ed il singolo provvedimento di recesso”.
I primi due motivi vanno trattati congiuntamente in quanto logicamente connessi e sono entrambi infondati.
Vale richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte – dal quale non v’è ragione di dissentire – secondo cui, in tema di licenziamenti collettivi, la lettera della disposizione dì cui alla L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 4, comma 9, e la sua “ratto” – che, in funzione di garanzia dei licenziati, è quella di rendere visibile e quindi controllabile dalle organizzazioni sindacali (e tramite queste dai singoli lavoratori) la correttezza del datore di lavoro in relazione alle modalità di applicazione dei criteri di scelta – portano a ritenere che il requisito della contestualità della comunicazione del recesso ai competenti uffici del lavoro (e ai sindacati) rispetto a quella al lavoratore – comunicazioni entrambe richieste a pena dì inefficacia del licenziamento – non può non essere valutato, in una procedura temporalmente cadenzata in modo rigido e analitico, e con termini ristretti, nel senso di una necessaria contemporaneità la cui mancanza vale ad escludere la sanzione della inefficacia del licenziamento solo se dovuta a giustificati motivi di natura oggettiva da comprovare da parte del datore di lavoro (cfr, in termini, Cass 23.1.2009 n. 1722, nella quale è stata confermata la decisione di merito che aveva escluso che la comunicazione del recesso, effettuata ai competenti uffici del lavoro ed alle organizzazioni sindacali dopo trenta giorni da quella effettuata al lavoratore, potesse considerarsi contestuale rispetto a questa, ai fini della efficacia del recesso medesimo; in senso conforme, Cass. n. 12142/2012, n. 43/2011; Cass. n. 1785/2011, n. 1233/2011; Cass. 17.7.2009 n. 16776; Cass. 26.3.2010 n. 7407; Cass. 31.3.2011 n. 7490).
Poiché nella specie il ritardo è stato accertato dalla sentenza di merito in oltre quaranta giorni e non sono stati rilevati giustificati motivi del ritardo stesso, il primo motivo è infondato.
Per completezza, quanto alle conseguenze della violazione dell’art. 4 co. 9° cit. vale solo precisare che dopo le Sezioni Unite della Corte ( n. 302 del 11/05/2000), intervenute a composizione di contrasto di giurisprudenza, è ormai consolidato il principio secondo il quale, nella materia dei licenziamenti regolati dalla L. n. 223 del 1991, finalizzata alla tutela, oltre che degli interessi pubblici e collettivi, soprattutto degli interessi dei singoli lavoratori coinvolti nella procedura, la sanzione dell’inefficacia del licenziamento, ai sensi dell’art. 5, comma 3, ricorre anche in caso di violazione della norma di cui all’art. 4, comma 9 che impone al datore di lavoro di dare comunicazione, ai competenti uffici del lavoro e alle organizzazioni sindacali, delle specifiche modalità di applicazione dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare. Invero, nessuna comunicazione dei motivi del recesso viene prescritta con riguardo al singolo lavoratore, essendo sufficiente che il recesso venga operato tramite atto scritto, di talché solo attraverso le comunicazioni di cui all’art. 4, comma 9 è reso possibile all’interessato di conoscere in via indiretta le ragioni della sua collocazione in mobilità, per cui è evidente come la comunicazione dei cui alla L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 9, assolva la funzione di rendere visibile e, quindi controllabile dalle organizzazioni sindacali (e tramite queste dai singoli lavoratori) la correttezza del datore di lavoro in relazione alle modalità di applicazione dei criteri di scelta e la possibilità del controllo si pone quale indispensabile presupposto per l’esercizio del potere, spettante al singolo lavoratore, di impugnare il licenziamento. Quanto al terzo motivo ne va rilevata, parimenti, la infondatezza.
Ed infatti, il raggiungimento dell’accordo sindacale ha efficacia sanante sui vizi concernenti la comunicazione di avvio della procedura e non sulla comunicazioni effettuate ai sensi dell’art. 4 comma 9″ della legge n. 223/1991.
Dal rigetto dei primi tre motivi di ricorso discende che la prima “ratio decidendi” dell’impugnata decisione non risulta incisa ed essendo da sola sufficiente a sorreggere il rigetto dell’appello comporta la inammissibilità del quarto motivo di ricorso per difetto di interesse in quanto il suo eventuale accoglimento non varrebbe a raggiungere lo scopo dell’impugnazione inteso ad ottenere la cassazione della sentenza ( per tutte cfr. SU n. 16602 del 08/08/2005).
Il ricorso incidentale, fondato su dieci motivi – violazione dell’art. 4 co. 2 e 4 L. 223/91 il “motivo) e del comma 9° dell’art. 4 L. 223 cit (2° motivo); violazione dell’art. 416 co. 3° e 421 c.p.c. per tardivo deposito di documenti avvenuto in primo grado (3° motivo) , dell’art. 24, co. 4° ed art. 5 L. 223 cit. (4° motivo); nullità degli accordi del 17-18 e 23 ottobre 2001 sotto vari profili ( 5° e 6° motivo); violazione dell’art. 5 L. 223 cit. e degli artt. 1175 e 1375 c.c. come conseguenza della nullità dei predetti accordi non ricorrendo alcun motivo inerente l’organizzazione aziendale che giustificasse il recesso (7° motivo); violazione del menzionato accordo del 17-18 ottobre 2001 e dei criteri di scelta ivi indicati (8° motivo) nonché degli artt. 1418 e 1325 n.2 c.c. e dell’art. 68 del CCNL dell”11.1.2001 sul necessario esperimento delle procedure di mobilità interaziendale prima della individuazione del personale in esubero e del licenziamento della lavoratrice, assenza di giusta causa e/o giustificato motivo (9°e 10” motivo) – è assorbito dal rigetto del ricorso principale.
Le spese del presente giudizio, per il principio della soccombenza, cedono a carico della società ricorrente e sono liquidate come da dispositivo con attribuzione in favore dell’avv. N. Z. per dichiarato anticipo fattone.
P.Q.M.
Riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale, assorbito l’incidentale; condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio liquidate in euro 50,00 per esborsi ed euro 3.500,00 per compensi oltre accessori di legge, con attribuzione all’aw. N. Z..
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