Corte di Cassazione sentenza n. 7970 del 18 maggio 2012
SICUREZZA SUL LAVORO – INFORTUNIO IN ITINERE – PERCORSO CASA-LAVORO IN BICICLETTA E INFORTUNIO STRADALE – NECESSITA’ DI UTILIZZO DI UN MEZZO PRIVATO – RESPONSABILITA’ CIVILE DEL DATORE DI LAVORO: (PRESUPPOSTI)
massima
________________
Non è indennizzabile l’infortunio occorso al lavoratore, nel percorrere con la propria bicicletta il percorso dalla casa al luogo di lavoro, in quanto non è stato dimostrato la necessità di utilizzare il mezzo privato (la bicicletta) per recarsi al luogo di lavoro, trovandosi il percorso dalla abitazione al luogo di lavoro in pieno centro urbano ed essendo servito da mezzi di trasporto pubblico, anche su rotaie, che viaggiano in corsie preferenziali.
_________________
FATTO-DIRITTO
1. La Corte di Appello di Milano con sentenza n. 4993 del 2010, in accoglimento dell’appello proposto dall’INAIL contro la decisione del Tribunale della stessa città, ha rigettato la domanda proposta da (Omissis), diretta ad ottenere l’indennità a seguito di infortunio occorsole il (Omissis), allorchè, nel percorrere con la propria bicicletta il percorso dalla casa al luogo di lavoro, la stessa era rimasta vittima di un incidente stradale.
La Corte territoriale ha ritenuto, contrariamente a quanto assunto dal primo giudice, che non fosse stata dimostrata da parte dell’appellata la necessità di utilizzare il mezzo privato (la bicicletta) per recarsi al luogo di lavoro, trovandosi il percorso dalla abitazione al luogo di lavoro in pieno centro urbano ed essendo servito da mezzi di trasporto pubblico, anche su rotaie, che viaggiano in corsie preferenziali.
La stessa Corte ha aggiunto che l’utilizzo del mezzo pubblico avrebbe potuto far conseguire all’appellata maggiore comodità e minore disagio nel conciliare esigenze lavorative e familiari, ma non rappresentava una necessità, atteso che il tempo occorrente a coprire il percorso con il mezzo pubblico, di circa 30 minuti, non impediva alla (Omissis) di far fronte ai suoi impegni.
La (Omissis) ricorre con un unico articolato motivo, cui resiste l’INAIL con controricorso.
2. La ricorrente contesta la decisione di appello per avere negato il riconoscimento dell’infortunio in itinere, sostenendo che il giudice di appello non ha tenuto nella debita considerazione le condizioni di salute e familiari che consigliavano l’uso della bicicletta, al posto del mezzo pubblico, nel percorrere il tragitto casa-luogo di lavoro.
Il ricorso così proposto non merita adesione, atteso che tende ad ottenere il riesame del merito della causa opponendo un diverso apprezzamento alle valutazioni del giudice di merito circa la necessità dell’utilizzo della bicicletta da parte della (Omissis), fondate su adeguata e logica motivazione con riferimento agli anzidetti profili (sulla necessità dell’utilizzo del mezzo di trasporto proprio per raggiungere il luogo di lavoro e sull’assenza di alternative si richiama precedente e consolidato orientamento di questa Corte: cfr da ultimo Cass. ordinanza n. 22759 del 3 novembre 2011).
Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in euro 30,00 per esborsi, oltre euro 1500,00 per onorari ed oltre accessori d legge.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 22 marzo 2021, n. 7970 - In tema di imposte dirette, l'art. 38 del d.P.R. cit. attribuisce la legittimazione a richiedere il rimborso dei versamenti sia al soggetto che ha effettuato il versamento, sia al percipiente…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 13 ottobre 2020, n. 22084 - Decesso del coniuge a seguito di infortunio per incidente automobilistico da considerarsi infortunio in itinere
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 13 gennaio 2022, n. 958 - A norma dell'art. 52 d.P.R. n. 1124 del 1965, "l'assicurato è tenuto a dare immediata notizia di qualsiasi infortunio gli accada, anche se di lieve entità, al proprio datore di lavoro. Quando…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 19 maggio 2020, n. 9194 - Infortunio "in itinere" causato da un sinistro stradale e decurtazione dell'importo risarcitorio relativo alla capitalizzazione del danno biologico indennizzato dall'INAIL
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 32735 depositata il 24 novembre 2023 - Gli importi dei massimali delle polizze per la copertura assicurativa dei medici specialisti ambulatoriali stipulate dalle aziende sanitarie locali in adempimento degli obblighi…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 06 novembre 2019, n. 28516 - Non può esigersi da parte del datore di lavoro la predisposizione di misure idonee a fronteggiare le cause di infortunio imprevedibili, dovendosi escludere che la responsabilità del datore di…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Spese di sponsorizzazione sono deducibili per pres
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 6079 deposi…
- E illegittimo il licenziamento del dipendente in m
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 8381 depositata…
- Illegittimo il licenziamento per inidoneità fisica
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9937 depositata…
- Nel giudizio civile con il gratuito patrocinio la
La Corte costituzionale con la sentenza n. 64 depositata il 19 aprile 2024, inte…
- Il titolare del trattamento dei dati personali é r
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella causa C-741/2021 depositat…