Corte di Cassazione sentenza n. 7974 del 18 maggio 2012
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – LAVORI DI TINTEGGIATURA – INFORTUNIO DI UN DIPENDENTE COMUNALE – RESPONSABILITA’ DEL DATORE DI LAVORO
massima
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Vi è la responsabilità del vicecomandante dei vigili urbani dell’infortunio occorso al dipendente comunale mentre tinteggiava il salone dell’ufficio comunale. Il vicecomandante ha impartito un preciso ordine alla squadra di operai verniciatori addetti all’ufficio traffico e si disinteressò della esecuzione dei lavori da svolgersi in piena sicurezza, senza tener conto se gli operai comandati avessero la necessaria competenza operativa ed organizzativa per gli inconsueti lavori ordinati.
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FATTO-DIRITTO
1. La Corte di Appello di Cagliari con sentenza n. 6 del 2010, in sede di rinvio da Cass. n. 14918 del 5 giugno 2008, che aveva cassato decisione della Corte di Appello di Cagliari – Sezione Distaccata di Sassari – n. 402 del 2004, ha così deciso, in accoglimento dell’appello proposto dall’INAIL contro la sentenza del Tribunale di Sassari del 30 luglio 2002 nei confronti del Comune di Sassari, di (Omissis), degli eredi di (Omissis) e degli eredi di (Omissis):
a) ha dichiarato la responsabilità di (Omissis) in ordine all’infortunio occorso il (Omissis) a (Omissis);
b) ha condannato il Comune di Sassari a pagare all’INAIL la somma di lire 70.366.764 (pari ad euro 36.341,49), oltre interessi e rivalutazione decorrenti per la rendita dalla data dell’ultima capitalizzazione e per i singoli ratei e l’indennità temporanea dalla data dei singoli esborsi;
c) ha condannato il (Omissis) a rimborsare al Comune di Sassari quanto pagato all’INAIL.
La Corte di rinvio, nel riesaminare la posizione del (Omissis), vicecomandante dei vigili urbani, nel quadro dell’infortunio occorso al dipendente comunale (Omissis) e tenendo in considerazione i principi fissati dalla sentenza rescindente, ha ritenuto che lo stesso (Omissis) fosse responsabile dell’evento infortunistico, in quanto non si limitò ad una generica richiesta di tinteggiatura del salone da indirizzare al preposto all’ufficio comunale competente, tinteggiatura poi eseguita dal (Omissis), ma impartì un preciso ordine alla squadra di operai verniciatori addetti all’ufficio traffico e si disinteressò della esecuzione dei lavori da svolgersi in piena sicurezza, senza tener conto se gli operai comandati avessero la necessaria competenza operativa ed organizzativa per gli inconsueti lavori ordinati.
La Corte, accertata la colpa in via incidentale del (Omissis), ha sostenuto che il Comune di Sassari aveva assunto la responsabilità civile dell’infortunio, rientrando l’azione del dipendente pur sempre nell’ambito dell’attività d’ufficio, sicché l’ente locale era tenuto a rimborsare all’INAIL gli oneri sostenuti Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, ex art. 10 e il (Omissis) doveva essere condannato a tenere indenne il Comune stesso.
La Corte ha escluso qualsiasi responsabilità per l’evento infortunistico di (Omissis) e (Omissis).
Il (Omissis) ricorre con due motivi, illustrati con memoria ex art. 378 c.p.c.
Gli intimati INAIL, Comune di Sassari e gli eredi di (Omissis) e di (Omissis) non si sono costituiti.
2. Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione degli artt.384 e 394 c.p.c., osservando che il giudice di rinvio non si è attenuto al principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione nella sentenza rescindente in punto di responsabilità del solo Comune di Sassari come direttamente responsabile come datore di lavoro, procedendo ad una inammissibile valutazione dei fatti e individuando in esso (Omissis) il datore di lavoro e responsabile della normativa antinfortunistica.
Il motivo è infondato.
Il giudice di rinvio si è mantenuto nel solco del principio di diritto fissato dalla sentenza rescindente, che indicava nel Comune di Sassari il datore di lavoro, ma ciò non era di ostacolo alla ricostruzione delle modalità dell’infortunio e all’accertamento di eventuali responsabilità di propri dipendenti, come il (Omissis). Questi in concreto aveva impartito ordini ad una squadra di verniciatori, addetti all’ufficio traffico, la cui competenza era limitata all’esecuzione di lavori inerenti la circolazione sulle strade e la minuta manutenzione e non comprendeva anche l’esecuzione di lavori di tinteggiatura di muri a notevole altezza non rientranti nei loro compiti e mai eseguiti in precedenza (cfr pagine 6 e 7 della sentenza impugnata). Il giudice di rinvio ha posto altresì in rilievo, come già detto, che il (Omissis) si era disinteressato dell’esecuzione di tali lavori da svolgersi in piena sicurezza non avendo cognizioni antinfortunistiche, senza tener conto se gli operai comandati avessero la necessaria competenza operativa ed organizzativa per gli inconsueti lavori ordinati.
Correttamente poi lo stesso giudice ha ritenuto che nessuna responsabilità per l’evento infortunistico potesse essere ascritta a (Omissis), preposto all’Ufficio traffico, e tanto meno ad (Omissis), sostituito nelle sue funzioni dal (Omissis), per essere entrambi assenti dal servizio per ferie.
3. Con il secondo motivo il ricorrente ribadisce sostanzialmente le stesse doglianze di cui al precedente motivo, ribadendo che esso (Omissis) non rivestiva la qualità di dirigente o funzionario dotato di poteri gestionali e quindi di non essere tenuto a far rispettare le norme di sicurezza e di cui al Decreto Legislativo n. 29 del 1993 e successive modifiche.
Il motivo così proposto non merita adesione, in quanto tende ad ottenere il riesame dei fatti di causa opponendo un diverso apprezzamento rispetto alle valutazioni del giudice di merito, che ha ritenuto, come già detto, che il ricorrente non si fosse posto fuori dell’attività di ufficio e la sua condotta imprudente si configurasse come una violazione dell’art. 2087 c.c.
4. In conclusione il ricorso va rigettato con la conferma dell’impugnata sentenza.
Nessun statuizione va emessa sulle spese del giudizio di cassazione, non essendosi costituiti gli intimati i indicati in epigrafe.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
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