CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 17 gennaio 2014, n. 860
Tributi – Elusione fiscale – Esenzione sull’imposta di registro – Limiti
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 74/8/08, depositata il 12.6.2008, la CTR della Liguria, confermando la decisione della CTP di Genova, annullava l’avviso di liquidazione con cui l’Ufficio di Genova aveva disconosciuto, ai fini dell’imposta di registro, l’esenzione di cui all’art. 19 della L. n. 74 del 1987, in relazione all’atto di costituzione di usufrutto vitalizio stipulato in favore di C.C. dalla Società semplice T., in esecuzione degli accordi raggiunti in sede di separazione personale tra la beneficiaria ed il marito V.A.F., legale rappresentante della Società. I giudici d’appello osservavano che il trasferimento del diritto di usufrutto trovava causa nella separazione coniugale, sicché competeva l’esenzione dal tributo.
Per la cassazione di tale sentenza, ricorre l’Agenzia delle Entrate con un articolato motivo.
Gli intimati non hanno presentato difese.
Motivi della decisione
1. Col proposto ricorso, l’Agenzia delle Entrate deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 19 della L. n. 74 del 1987, in combinato disposto con gli artt. 156 e 2697 cc, in relazione all’art 360, 1° co, n. 3, cpc, per avere i giudici d’appello ritenuto applicabile l’agevolazione fiscale, nonostante: a) l’atto non sia stato posto in essere dai coniugi personalmente, ma sia intervenuto tra uno di essi ed una Società; b) non abbia avuto ad oggetto lo scioglimento della comunione, ma una rinegoziazione dell’assetto dominicale di un precedente acquisto; c) le parti non ne avessero provato la diretta riferibilità al procedimento connesso allo scioglimento dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, in violazione delle regole di riparto dell’onere probatorio.
2. Il motivo è fondato sotto il profilo sopra rubricato sub a).
3. La L. n. 87 del 1974, art. 19, dispone che “Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli articoli 5 e 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono esenti dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa”. Per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 176 del 1992 e n. 154 del 1999, l’esenzione anzidetta si estende “a tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi”, in modo da garantire l’adempimento delle obbligazioni che i coniugi separati hanno assunto per conferire un nuovo assetto ai loro interessi economici (Corte costituzionale 25 febbraio 1999, n. 41).
4. L’agevolazione va, quindi, riconosciuta in riferimento ad atti e convenzioni posti in essere nell’intento di regolare, sotto il controllo del giudice, i rapporti patrimoniali trai coniugi conseguenti allo scioglimento del matrimonio, o alla separazione personale, compresi gli accordi che contengono il riconoscimento o attuino il trasferimento della proprietà di beni mobili ed immobili all’uno o all’altro coniuge, o in favore dei figli (cfr., per tale ultima ipotesi, Cass. n. 11458 del 2005).
5. La speciale normativa fiscale sugli atti esecutivi di siffatti accordi impone, però, che i soggetti che li pongano in essere siano gli stessi coniugi che li hanno conclusi, e non anche terzi.
6. Depone in tal senso sia il tenore letterale della norma, che, nel riferirsi a patti assunti in sede di procedimenti di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio o di separazione personale, non può che riguardare le prestazioni esecutive rese da un coniuge nei confronti dell’altro; sia la logica dell’agevolazione, che mira a promuovere una soluzione idonea a garantire un nuovo equilibrio, anche economico, per i coniugi, di tal chè l’inclusione di atti di diversa natura si presterebbe facilmente ad intenti elusivi (senza dire che, in caso d’inadempimento del terzo, sarebbe dovuto, solo, un indennizzo, con conseguente frustrazione del fine anzidetto); sia il principio di stretta interpretazione che ispira l’esegesi delle disposizioni tributarie agevolative.
7. L’impugnata sentenza, che ha esteso il dettato dell’art. 19 della L. 74/1987 ad un atto stipulato tra la moglie ed un terzo (irrilevante essendo, sotto il profilo qui in esame, che si trattava di una società semplice rappresentata dal marito), va, in conclusione, cassata e, non sussistendo necessità di ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, col rigetto del ricorso introduttivo
8. La novità delle questioni affrontate giustifica l’integrale compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo. Spese compensate.
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