Corte di Cassazione sentenza n. 8843 del 7 marzo 2011
SICUREZZA SUL LAVORO – RESPONSABILITA’ – MANCANZA DI PROTEZIONE DEGLI ORGANI IN MOVIMENTO DI UNA MACCHINA – MANCANZA DI ABBIGLIAMENTO PROTETTIVO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’IMPRESA – DISPOSITIVO DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
massima
________________
In tema di prevenzione di infortuni, il datore di lavoro è tenuto a controllare che siano osservate dai lavoratori le disposizioni di legge e le istruzioni aziendali eventualmente impartite. Di conseguenza, il comportamento omissivo del datore, che abbia disatteso i doveri di formazione e informazione del prestatore ed omesso ogni forma di sorveglianza, integra il reato di lesioni colpose, aggravato dalla violazione di norme antinfortunistiche. Infatti, il datore di lavoro, quale responsabile della sicurezza del lavoratore, deve operare un controllo continuo e pressante per imporre ai dipendenti il rispetto della normativa, facendoli fuggire dalla tentazione, sempre presente, di sottrarvisi instaurando prassi di lavoro non corrette.
________________
FATTO
La Corte di Appello di Cagliari ha confermato la sentenza di condanna pronunziata dal Tribunale di Cagliari in composizione monocratica che ebbe a ritenere Li. St. (nella sua qualità di presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante di spa Co.) responsabile del delitto di lesioni colpose accertate il (omissis) in danno del lavoratore Me. An., dipendente della Co. in servizio presso lo stabilimento della SA. committente del Co. di. Im. Sa. As. del quale la Co. spa faceva parte. Sul rapporto tra colpa contestata e colpa ritenuta è necessario avvertire che esso costituisce oggetto di specifica censura.
L’imputato Li. ha proposto ricorso per cassazione per ottenere l’annullamento del provvedimento appena sopra menzionato.
All’udienza pubblica del 9/12/2010 il ricorso è stato deciso con il compimento degli incombenti imposti dal codice di rito.
DIRITTO
Per chiarezza di contesto si deve anzitutto qui ricordare che Gr. An. Ma. e At. An., direttore l’uno dello stabilimento e l’altro dirigente responsabile dell’esercizio dell’impianto Sa., furono incriminati in relazione al medesimo infortunio e concordarono la pena.
Parte oggi ricorrente, dopo aver affermato che la ricostruzione dei fatti operata dalla sentenza impugnata è sostanzialmente corretta, denunzia:
1) inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, per avere la sentenza impugnata individuato, in violazione dell’articolo 522 c.p.p., la colpa del Li. nella mancata rilevazione della assenza di una griglia a protezione contro gli organi in movimento di una macchina scagliettatrice di proprietà Sa. (in rubrica addebitata come mancanza di dispositivo antinfortunistico ai soli Gr. e At. per la Sa.) e appartenente all’imputato o alla società da lui rappresentata, e per non avere – la stessa sentenza – considerato la questione a tal proposito proposta fin dalle censure di appello;
2) violazione dell’articolo 606 c.p.p., lettera b), in relazione all’articolo 43 c.p., con erronea applicazione della legge penale e, in particolare, dell’articolo 43 c.p. e dei principi in tema di colpa a fronte delle certe circostanze per le quali l’imputato aveva svolto ogni doverosa attività per la tutela della salute dei lavori, aveva organizzato la prestazione del Me., lavoratore di grande esperienza, prevedendo solo interventi su macchinari fermi, aveva istituito figure di responsabili per la prevenzione infortuni (un ingegnere) e di responsabile per la sicurezza certamente competenti. Le circostanze e il contesto sottolineati non dovevano consentire la individuazione a carico dell’imputato, della colpa a lui contestata.
2.2 Nel contesto emerso, l’evento, accaduto fuori e contro le misure organizzative adeguatamente adottate, non era prevedibile. I dipendenti di Co. dovevano intervenire solo a macchine ferme e dunque i rischi derivanti dal movimento delle macchine non erano prevedibili per Li.
Il ricorso rileva che le obbligazioni di protezione inerenti alla posizione di garanzia erano trasferite sui due tecnici competenti e sullo stesso dipendente che avrebbe dovuto comunicare al suo datore di lavoro i pericoli ravvisati.
2.3 Secondo il ricorrente anche utilizzando il parametro dell’agente modello non poteva essere posto a suo carico l’onere di tenere un comportamento diverso che avrebbe evitato il fatto lesivo. Il Motivo di ricorso dettaglia diverse categorie di imprevedibilità che allontanano dal Li. ogni colpa. Tra le cause di imprevedibilità il ricorrente menziona, alla fine, anche un comportamento abnorme del lavoratore che dovendo procedere a controlli solo visivi, rimase preso da una parte di macchinario in movimento all’interno di un ingresso di 28 cm.
3) Col terzo motivo di censura il ricorrente censura la misura della stabilita provvisionale che non avrebbe tenuto conto della esistenza di altri due imputati e del ristoro già corrisposto dall’Inail e avrebbe evitato di specificare il concorso di colpa suscettibile di determinare quote diverse di debito dei tre responsabili
Ritiene la Corte indispensabile rammentare che il capo di imputazione addebita al Li. una colpa consistita in imprudenza e negligenza, per avere unitamente a Gr. , direttore dell’impianto raffineria di Sa. spa., e ad At. , dirigente responsabile dell’esercizio dell’impianto, area distillazioni e desolforazioni, e secondo le rispettive competenze a attribuzioni cagionato a Me. An. dipendente di Co. spa. (il cui consiglio di amministrazione era presieduto dal Li.) incaricata dell’assistenza e del controllo delle apparecchiature degli impianti presso il predetto stabilimento, lesioni personali gravi cagionate dalla mancanza di idonea protezione degli organi in movimento di una macchina scagliettatrice Z3 e dalla mancanza di adeguata dotazione in favore del lavoratore di abbigliamento protettivo adeguato (giacca dotata di elastico al polsino).
La Corte di Appello ha già rigettato la censura relativa alla violazione dell’articolo 522 c.p.p., ritenendo, secondo gli insegnamenti costanti del giudice di legittimità che qualora nei reati colposi siano contestati elementi generici e specifici di colpa, la sostituzione o l’aggiunta di un profilo di colpa, sia pure specifico rispetto a quelli originariamente contestati, non vale a realizzare una diversità, una mutazione del fatto né una sostanziale modifica o un ampliamento della operata contestazione. Considerato che la sentenza di appello ha utilizzato il principio appena ora citato per affermare che il Li. non deve solo rispondere della mancata fornitura di apposito vestiario adeguato a scongiurare i concreti pericoli delle lavorazioni alle quali il dipendente infortunato era addetto, ma anche della mancata predisposizione di griglie di protezione per gli organi in moto delle macchine che dovevano essere controllate e verificate in condizione di fermo macchina, risulta all’evidenza che la condanna ha trovato fondamento in una specifica condotta omissiva già addebitata ad altri e in totale assenza della verifica del titolo e della ragione in forza dei quali quella omissione fosse davvero addebitabile al Li. e alle sue responsabilità di organizzazione e di struttura. Ciò tanto più in quanto, come si è notato, la sentenza del primo grado aveva escluso la incidenza causale della inadeguatezza del dispositivo di protezione individuale rappresentato dalla tuta di lavoro (con manica libera senza polsino chiuso a contrastare casuali trascinamenti) e la sentenza di appello ha invece fondato la responsabilità sulla mancanza della griglia e sulla omessa vigilanza dell’imputato, odierno ricorrente, in ordine a quella assenza. E mentre il capo di imputazione è costruito sulla mancanza della griglia addebitata a certi soggetti per certe ragioni e non sull’omesso controllo in ordine a tale mancanza, la sentenza di appello affida invece il giudizio di responsabilità del Li. alla asserita e non dimostrata esistenza di una colpevole omissione senza spendere motivazione alcuna sulla fonte dell’obbligo tradito per omissione, nonché sulla addebitabilità al Li. di quella omissione.
Tanto determina, senza necessità di esame delle ulteriori censure, l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Cagliari.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Cagliari.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 26570 depositata il 17 giugno 2019 - La responsabilità del costruttore, nell’ipotesi in cui l’evento dannoso sia stato provocato dall'inosservanza delle cautele antinfortunistiche nella progettazione e…
- MINISTERO delle INFRASTRUTTURE e TRASPORTI - Decreto ministeriale del 22 maggio 2023 - Individuazione del percorso professionale marittimo di direttore di macchina su navi con apparato motore principale inferiore a 750 kw ed equipollenze con i titoli…
- CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 33548 depositata il 16 settembre 2022 - Sussiste la concorrente responsabilità del datore di lavoro con quella del costruttore, nel caso di evento dannoso provocato dall'inosservanza delle cautele…
- CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, sentenza n. 3961 depositata il 13 febbraio 2024 - In tema di sanzioni pecuniarie per violazioni delle leggi tributarie, il fallimento del contribuente prima della scadenza del termine di pagamento del tributo…
- CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, sentenza n. 3956 depositata il 13 febbraio 2024 - In tema di sanzioni pecuniarie per violazioni delle leggi tributarie, il fallimento del contribuente prima della scadenza del termine di pagamento del tributo…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 02 novembre 2022, n. 32272 - In tema di IRAP, non integra il presupposto impositivo l'attività di sindaco o di componente degli organi di amministrazione e di controllo di enti e società svolta dai singoli associati in…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- E’ onere del notificante la verifica della c
E’ onere del notificante la verifica della correttezza dell’indirizzo del destin…
- E’ escluso l’applicazione dell’a
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 9759 deposi…
- Alla parte autodifesasi in quanto avvocato vanno l
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 7356 depositata il 19…
- Processo Tributario: il principio di equità sostit
Il processo tributario, costantemente affermato dal Supremo consesso, non è anno…
- Processo Tributario: la prova testimoniale
L’art. 7 comma 4 del d.lgs. n. 546 del 1992 (codice di procedura tributar…