Corte di Cassazione sentenza n. 890 del 16 gennaio 2013
LAVORO (RAPPORTO DI) – DIRIGENTE – LICENZIAMENTO – CCNL – ONERE DELLA PROVA – DIRIGENTE APICALE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Venezia rigettava il ricorso presentato da (OMISSIS) nei confronti della (OMISSIS) s.p.a., diretto alla declaratoria di illegittimita’ della de qualificazione subita, oltre che del licenziamento da questa intimatogli il 4 marzo 2002; veniva inoltre respinta la domanda proposta nei confronti della societa’ (OMISSIS) s.p.a. per il riconoscimento della sussistenza di un rapporto di lavoro dirigenziale con conseguente illegittimita’ del licenziamento. Deduceva il (OMISSIS) di essere stato assunto dalla societa’ (OMISSIS) nel 1983; di essere stato nominato direttore amministrativo dal 22 agosto 1985, con lettera che gli garantiva la stabilita’ reale del posto di lavoro, divenendo poi direttore generale nel 1996. A seguito dell’incorporazione della (OMISSIS) da parte della Societa’ (OMISSIS) s.p.a., era stato assunto da quest’ultima il 14 novembre 2000 e successivamente, dopo la sua costituzione, anche dalla societa’ (OMISSIS) s.p.a. dal 22 dicembre 2000, dopo il conferimento a quest’ultima del ramo di azienda relativo alla sola attivita’ editoriale.
Che successivamente era stato nominato consigliere di amministrazione per il triennio 2001 2003, quindi amministratore delegato sino al 4 settembre 2001 allorche’, a seguito delle sue dimissioni, venne nominato a.d. altro soggetto. Egli mantenne invece le mansioni di direttore generale.
A seguito di cio’, esponeva il (OMISSIS), gli era stato affidato l’ulteriore incarico di Direttore Amministrazione e Finanza. Anche a seguito di contestazioni sul suo operato, il C.d.A. aveva deliberato tuttavia il suo licenziamento in data 19 febbraio 2002 e la rimozione da tutti gli incarichi da parte dell’amministratore delegato del Gruppo, essendo state le posizioni di direttore Centrale e Generale accentrate nella mani del nuovo a.d..
Lamentava che cio’ era avvenuto senza il rispetto dell’accordo 22 agosto 1985 con la societa’ (OMISSIS), che escludeva la possibilita’ di cessazione del rapporto per giustificato motivo. Secondo il ricorrente il licenziamento per giustificato motivo era illegittimo per insussistenza delle ragioni poste a suo fondamento (la pretesa soppressione delle posizioni di direttore generale ed amministrativo), oltre che per il mancato rispetto dell’accordo 22 agosto 1985 con la (OMISSIS) che escludeva la possibilita’ di risoluzione del rapporto per giustificato motivo. Relativamente alla societa’ (OMISSIS), il (OMISSIS) riteneva di essere stato direttore generale, poi consigliere di amministrazione ed in seguito amministratore delegato sino alla nomina di altro soggetto nel settembre 2001 e chiedeva il riconoscimento del rapporto quale dirigente dal gennaio 1992 al 4 marzo 2002, con pagamento delle retribuzioni di direttore amministrativo fino al 20 novembre 2000 e successivamente di direttore generale, con conseguente dichiarazione di illegittimita’ del licenziamento e condanna della societa’ convenuta al pagamento dell’indennita’ supplementare dovuta ex articolo 27 CCNL, oltre “al risarcimento del danno morale, esistenziale, professionale e patrimoniale”.
Le societa’ (OMISSIS) ed (OMISSIS) si costituivano, contestando in primo luogo la ipotizzabilita’ di due rapporti dirigenziali nello stesso periodo con societa’ strettamente collegate, ed evidenziando la mancanza di una struttura organizzativa in capo a (OMISSIS).
Il giustificato motivo oggettivo era ritenuto dalle societa’ sussistente in forza dell’accentramento dei poteri in capo all’amministratore delegato che aveva assorbito il ruolo di direttore generale. Sosteneva che il (OMISSIS) non poteva regredire dal ruolo di d.g. a quello subalterno di d.a.. Deduceva poi che la clausola di garanzia di cui all’accordo del 22 agosto 1985 non poteva considerarsi piu’ operativa per passaggio del (OMISSIS) al ruolo di d.g. Venivano contestate anche tutte le altre domande del (OMISSIS).
Il giudice di primo grado ritenne di dover escludere tale dedotta duplicita’ di rapporti, in quanto la societa’ (OMISSIS) risultava a capo di un unico gruppo, mentre la societa’ (OMISSIS) era una sua controllata. Il Tribunale giungeva a tali conclusioni per una serie di elementi: l’unicita’ di struttura organizzativa e produttiva; l’integrazione tra le attivita’ esercitate dalle varie imprese del gruppo ed il correlativo interesse comune; il coordinamento tecnico ed amministrativo-finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo tale da far confluire le diverse attivita’ delle singole imprese verso uno scopo comune; l’utilizzazione contemporanea delle prestazioni lavorative da parte delle varie societa’ titolari delle distinte imprese, in modo da essere svolta in termini indifferenziati e contemporaneamente in favore delle varie imprese. In questo senso l’attivita’ del (OMISSIS) in favore della (OMISSIS) non poteva non ricondursi anche a favore della societa’ (OMISSIS) per il menzionato coordinamento unitario, ravvisabile nella struttura organizzativa non autonoma della (OMISSIS) ed alla identita’ di struttura societaria delle varie societa’.
Rispetto alla domanda relativa al primo licenziamento, il giudice non aveva rilevato alcun profilo di illegittimita’ nella revoca da parte del nuovo a.d. e nella successiva avocazione dei poteri di d.g. con conseguente soppressione del posto di lavoro, e questo a seguito dell’insediamento di un nuovo C.d.A. e conseguente modifica dei rapporti fiduciari, sicche’ non era possibile sottoporre a sindacato giudiziale tale scelta. Anche il mantenimento in servizio con la carica di d.a. contrastava con la lamentata dequalificazione da parte del (OMISSIS). Relativamente alla pretesa stabilita’ garantita dall’accordo 22 agosto 1985, sempre secondo il primo giudice, tale patto non comportava alcuna stabilita’ reale e la giustificatezza del licenziamento esonerava la societa’ dalle ulteriori domande -ritenute peraltro meramente risarcitorie e non reintegratorie. Avverso tale sentenza proponeva appello il (OMISSIS). Si costituivano le societa’ (OMISSIS) e (OMISSIS).
Con sentenza del 19 marzo 2007, la Corte d’appello di Venezia accoglieva parzialmente il gravame, condannando la societa’ (OMISSIS) s.p.a. al pagamento, in favore del (OMISSIS), delle somme ivi indicate a titolo di compensi dovuti per l’attivita’ di consigliere di amministrazione, e condannando il lavoratore al pagamento della meta’ delle spese del grado. Per la cassazione propone ricorso il (OMISSIS), affidato a diciotto motivi.
Resiste (OMISSIS) s.p.a., gia’ Societa’ (OMISSIS) s.p.a., incorporante la s.p.a. (OMISSIS), con controricorso, contenente ricorso incidentale, affidato ad unico motivo. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex articolo 378 c.p.c. I difensori della controricorrente hanno dichiarato di aderire all’astensione collettiva dalle udienze, ritualmente proclamata per la giornata odierna.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 I ricorsi avverso la medesima sentenza vanno riuniti ex articolo 335 c.p.c..
1.2 Deve inoltre evidenziarsi che il Codice di autoregolamentazione delle astensioni collettive dalle udienze degli Avvocati, approvato dalla Commissione di Garanzia con deliberazione 13 dicembre 2007 (G.U. 4 gennaio 2008) prevede, all’articolo 5, lettera b), tra le prestazioni indispensabili in materia civile rispetto alle quali l’astensione non e’ consentita, quelle inerenti la repressione della condotta antisindacale, nella fase di cognizione sommaria prevista dalla Legge n. 300 del 1970, articolo 28, ed i procedimenti aventi ad oggetto licenziamenti individuali o collettivi ovvero trasferimenti. Considerato che la presente controversia ha ad oggetto un licenziamento, la Corte procede alla decisione dei ricorsi, nonostante la dichiarazione di adesione all’astensione comunicata per iscritto dai difensori della controricorrente, con atto depositato in Cancelleria e ribadito all’udienza odierna.
2. Con il primo motivo, il ricorrente principale denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 1362, 1175 e 1375 c.c., Legge n. 604 del 1966, articoli 1 e 3, nonche’ insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine all’interpretazione dell’accordo 22 agosto 1985 ed all’assoggettamento convenzionale del rapporto al regime di stabilita’ reale, con conseguente illegittimita’ del licenziamento.
Lamenta che il tenore letterale dell’accordo era chiaro nel prevedere il mantenimento al neo dirigente delle garanzie occupazionali sino ad allora godute, la possibilita’ di recesso solo per giusta causa o giustificato motivo, e la tutela reale del posto di lavoro. Si duole che la Corte di merito si limito’ al riguardo a ritenere che tale scrittura assicurava al (OMISSIS) “una sorta di stabilita’ reale”, senza tuttavia farne discendere alcuna effettiva conseguenza.
3. Con il secondo motivo il (OMISSIS) denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 416 c.p.c.; degli articoli 1230 e 1231 c.c., articolo 2697 c.c., comma 2; della Legge n. 604 del 1966, articoli 1, 3, e 5, nonche’ insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla persistente rilevanza ed efficacia, al momento del licenziamento, dell’accordo 22 agosto 1985. Lamenta al riguardo l’erroneita’ delle considerazioni svolte dalla Corte di merito circa il notevole lasso di tempo intercorso da tale accordo ed il licenziamento; l’instaurazione di un rapporto completamente diverso quanto a contenuti e soggetti stipulanti. Lamenta al riguardo che il giudice di appello non abbia tenuto in alcun conto che egli aveva mantenuto la carica di direttore amministrativo dal 1985 sino al licenziamento (2002), mentre l’attribuzione delle funzioni aggiuntive di vice direttore generale e di direttore generale poi (1993 e 1996) non potevano aver mutato la natura del rapporto.
4. Con il terzo motivo il (OMISSIS) denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 416 c.p.c.; degli articoli 2934, 2935 e 2948 c.c., articolo 2697 c.c., comma 2; della Legge n. 604 del 1966, articoli 1, 3, e 5, nonche’ insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla persistente rilevanza ed efficacia, al momento del licenziamento, dell’accordo 22 agosto 1985.
5. Con il quarto motivo il ricorrente principale denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 2112 e 2504 bis c.c. e articolo 2697 c.c., comma 2; nonche’ insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla irrilevanza della fusione per incorporazione sull’efficacia della clausola di stabilita’ convenzionale del rapporto di lavoro.
Lamenta che il suo rapporto di lavoro si era “consolidato” in capo alla societa’ (OMISSIS) per effetto di fusione, in data 22 novembre 2000, e quindi in capo alla s.r.l. (OMISSIS) per il conferimento di azienda avvenuto il 13 dicembre 2000, risultando cosi’ erronea la motivazione della Corte territoriale secondo cui “la conferma delle condizioni contrattuali” di cui al verbale del C.d.A. del 22 dicembre 2000 della s.r.l. (OMISSIS), doveva intendersi limitato alle sole condizioni economiche, mentre la clausola di stabilita’ doveva essere semmai riportata esplicitamente.
6. Con il quinto motivo il ricorrente principale denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 2112 c.c. e articolo 2697 c.c., comma 2; nonche’ insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla irrilevanza del conferimento di azienda sull’efficacia della clausola di stabilita’ convenzionale del rapporto, con conseguente illegittimita’ del licenziamento.
A suo avviso la Corte territoriale ritenne erroneamente che tale clausola avrebbe dovuto essere espressamente richiamata dai datori di lavoro avvicendatisi nel tempo, in contrasto con l’articolo 2112 c.c..
7. I motivi, che stante la loro connessione possono essere congiuntamente esaminati, risultano infondati. La Corte di merito ha infatti accertato che l’accordo 22 agosto 1985, stipulato con la societa’ San Marco, non era opponibile all’incorporante (OMISSIS), risultando peraltro dalla stessa esposizione dei fatti ad opera del (OMISSIS), che tale societa’ lo abbia assunto ex novo, senza richiamare l’accordo in questione, nonche’ alla societa’ (OMISSIS), considerando inoltre che i successivi mutamenti di incarichi ed il conseguente mutamento sostanziale del rapporto di lavoro, non consentivano di ritenere comunque applicabile il primitivo e risalente accordo.
Il ricorrente principale non muove specifiche censure a tale accertamento.
8. Con il sesto motivo il (OMISSIS) denuncia violazione e falsa applicazione della Legge n. 604 del 1966, articoli 1, 3 e 5, nonche’ insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla mancata soppressione del posto di lavoro e conseguente insussistenza di un giustificato motivo di licenziamento.
Lamenta che, secondo il giudice di appello, l’eliminazione della figura di direttore generale, con rafforzamento della figura dell’a.d. costituiva un’ipotesi non solo di giustificatezza del licenziamento del dirigente, ma anche di giustificato motivo oggettivo Legge n. 604 del 1966, ex articolo 3.
Si duole piu’ in particolare che il suo posto di lavoro non venne mai soppresso, bensi’ affidato ad altra persona “alla quale era stato solo attribuito un diverso nome, A.D. anziche’ D.G” (pag. 39 ricorso principale).
9. Con il settimo motivo il (OMISSIS) denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 1175 e 1375 c.c., Legge n. 604 del 1966, articoli 1, 3 e 5, nonche’ insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla persistenza delle funzioni e del ruolo del direttore amministrativo all’epoca del suo licenziamento e, successivamente, al momento dell’assunzione di un nuovo dirigente, con conseguente mancata soppressione del suo posto di lavoro.
Ad illustrazione del motivo formula il seguente quesito di diritto: “Dica la S.C. se sia carente di giustificato motivo oggettivo il licenziamento di un dirigente che goda convenzionalmente della tutela reale del posto di lavoro e svolga le funzioni di direttore generale e di direttore amministrativo, per soppressione di una sola delle predette cariche, quella di direttore generale, senza alcuna comunicazione da parte del datore di lavoro delle proprie determinazioni in ordine alla carica di direttore amministrativo, assegnata ad un altro dirigente neo assunto in sostituzione del lavoratore licenziato”.
10. Con l’ottavo motivo il ricorrente principale denuncia violazione e falsa applicazione della Legge n. 604 del 1966, articoli 1, 3 e 5 e articolo 2697 c.c., nonche’ insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla sussistenza di un giustificato motivo oggettivo di licenziamento in assenza di ragioni di carattere produttivoorganizzativo.
Lamenta il (OMISSIS) che la mera soppressione del “ruolo” da lui ricoperto, non costituiva di per se’ giustificato motivo oggettivo di licenziamento.
11. Con il nono ed il decimo motivo il ricorrente principale denuncia violazione e falsa applicazione della Legge n. 604 del 1966, articoli 1, 3 e 5 e articolo 2697 c.c., comma 2, nonche’ insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine all’esistenza di altre posizioni lavorative utili e compatibili (c.d. repechage), sempre in relazione all’obbligo assunto dall’azienda con l’accordo 22 agosto 1985.
Ad illustrazione del motivo formulava il seguente quesito di diritto: “Dica la S.C. se possa ricorrere un giustificato motivo oggettivo di licenziamento per soppressione del posto di lavoro, qualora il datore di lavoro abbia dichiarato di aver offerto, in alternativa al licenziamento, un posto di lavoro comportante un demansionamento del lavoratore e non abbia provato il relativo rifiuto di quest’ultimo”.
12. I motivi, che stante la loro connessione possono essere congiuntamente esaminati, risultano infondati. Esclusa l’applicabilita’ della clausola di stabilita’, la fattispecie deve essere valutata alla stregua dei principi in materia di licenziamento del dirigente (peraltro apicale), sicche’ non rileva la sussistenza delle condizioni (sostanzialmente la soppressione del posto di lavoro e l’impossibilita’ di utile ricollocazione) di cui alla Legge n. 604 del 1966, articolo 3, quanto piuttosto la sussistenza di qualsiasi ragione di carattere organizzativo e/o produttivo di natura obiettiva, che ne escluda il carattere pretestuoso (da ultimo Cass. 13 dicembre 2010 n. 25145; Cass. 8 marzo 2012 n. 3628), ipotesi all’interno della quale non vi e’ alcuno spazio per il c.d. repechage, inscindibilmente connesso alla fattispecie normativa di cui alla Legge n. 604 del 1966, articolo 3. La decisione aziendale di accentrare nelle mani dell’a.d. anche le funzioni di direttore generale, in un delicato momento di trasformazione e riassetto complessivo del gruppo societario, come incontestatamente accertato dalla Corte di merito, e’ risultata reale e non pretestuosa. La Corte di merito ha inoltre accertato che solo dopo due mesi dal licenziamento del (OMISSIS) era stato assunto un nuovo responsabile dell’amministrazione e finanza, e tale accertamento non risulta ritualmente censurato, sottoponendosi invece inammissibilmente alla Corte, anche attraverso la riproduzione sinottica di vari organigrammi aziendali (demandando alla Corte di trarne gli elementi a sostegno della tesi esposta, cfr. Cass. 7 febbraio 2012 n.1716), un riesame in fatto delle circostanze di causa.
13. Con l’undicesimo motivo il ricorrente principale denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 21 e 27 del c.c.n.l. per i direttori amministrativi e dirigenti di giornali quotidiani del 26 luglio 2007, nonche’ insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla mancata soppressione del posto di lavoro, non ravvisabile nella sola soppressione delle funzioni di direttore generale, con conseguente ingiustificatezza del licenziamento e diritto del (OMISSIS) all’indennita’ supplementare prevista dall’articolo 21 del citato c.c.n.l..
Il motivo e’ infondato. Per la giustificatezza del licenziamento del dirigente, non occorre la soppressione del posto di lavoro, mentre, giusta le considerazioni in precedenza svolte, ben puo’ rientrarvi, come accertato dal giudice di merito e sostanzialmente pacifico, l’attribuzione delle funzioni di direttore generale all’amministratore delegato, nel contesto evolutivo della societa’ in relazione al momento storico considerato ed analizzato dalla Corte di merito.
14. Con dodicesimo motivo il ricorrente principale denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 21 e 27 del c.c.n.l. per i direttori amministrativi e dirigenti di giornali quotidiani del 26 luglio 2007, nonche’ insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla persistenza del ruolo e delle funzioni di direttore amministrativo all’epoca del licenziamento, e successivamente all’epoca dell’assunzione del nuovo dirigente, con conseguente ingiustificatezza del licenziamento ai sensi del menzionato c.c.n.l. e diritto del (OMISSIS) alla ivi prevista indennita’ supplementare. Lamentava che la struttura organizzativa dell’ (OMISSIS) prevedeva due distinte posizioni lavorative: quella del direttore generale e quella del direttore amministrativo e finanziario, posizioni contemporaneamente attribuite al (OMISSIS) sino al momento del licenziamento, laddove la lettera di licenziamento faceva esclusivo riferimento alla soppressione della figura del direttore generale, senza alcun riferimento a quella del direttore amministrativo.
15. Con il tredicesimo motivo il ricorrente principale denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 1175, 1375 e 2697 c.c., nonche’ degli articoli 21 e 27 del c.c.n.l. direttori amministrativi e dirigenti di giornali quotidiani del 26 luglio 2007, nonche’ insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla ritenuta giustificatezza del licenziamento per soppressione del posto in mancanza di intervenuta riorganizzazione societaria, con conseguente diritto del ricorrente all’indennita’ supplementare ex articolo 27, comma 15, del menzionato c.c.n.l..
Lamenta che la deroga al principio di stabilita’ deve trovare causa in ragioni obiettive, di cui censura la mancanza di prova da parte della societa’. Tali ragioni non potevano ravvisarsi nelle nuove funzioni attribuite al nuovo a.d., come emergeva dal nuovo organigramma del 5 ottobre 2001, che riproduceva per schema sinottico.
16. I motivi, che per la loro connessione possono congiuntamente esaminarsi, risultano in parte inammissibili e per il resto infondati.
Ed invero essi, oltre a richiedere a questa Corte un inammissibile diverso accertamento in fatto, risultano in contrasto con i principi affermati in tema di giustificatezza del licenziamento del dirigente, ed in contrasto con quanto dedotto dallo stesso ricorrente principale circa l’attribuzione ad altro dirigente delle funzioni di direttore amministrativo, mentre era stata soppressa la funzione di direttore generale (pag. 68 ricorso (OMISSIS)), dovendosi per il resto rinviare al principio enunciato da questa Corte con la citata sentenza 22 ottobre 2010 n. 21748.
17. Con il quattordicesimo motivo il (OMISSIS) denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 21 e 27 del c.c.n.l. per i direttori amministrativi e dirigenti di giornali quotidiani del 26 luglio 2007, e articolo 2697 c.c., comma 2, nonche’ insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla mancata prova dell’impossibilita’ di ricollocazione del dirigente licenziato in relazione al posto di direttore amministrativo asseritamente offerto e rifiutato (anche con demansionamento), con conseguente diritto all’indennita’ supplementare.
Il motivo e’ infondato. Deve infatti rimarcarsi, come sopra osservato, che la giustificatezza del licenziamento del dirigente e’ ampiamente ricompresa nella soppressione (anche parziale) del suo posto di lavoro, mentre l’asserita offerta di mansioni inferiori attengono al licenziamento per giustificato motivo oggettivo Legge n. 604 del 1966, ex articolo 3, e non al concetto di giustificatezza del licenziamento del dirigente.
18. Con il quindicesimo motivo il ricorrente principale denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 1340, 2103 e 2697 c.c., nonche’ dell’articolo 416 c.p.c., oltre ad insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla ritenuta mancanza del diritto all’incentivo annuale corrisposto al dirigente, in contrasto con l’opposta consuetudine aziendale, che aveva trasformato l’emolumento da liberale a corrispettivo dell’attivita’ prestata.
Lamenta che la Corte di merito escluse il diritto, senza considerare la condotta processuale dell’azienda, che non aveva contestato il diritto all’incentivo, limitandosi ad addurre fatti sopravvenuti (inadempimenti del (OMISSIS)) impeditivi all’erogazione di tale beneficio, di cui non aveva fornito alcuna prova.
Il motivo e’ in parte inammissibile e per il resto infondato.
Inammissibile laddove sottopone alla Corte un esame delle circostanze di fatto, quanto alla continuita’ dell’erogazione ed al suo variabile ammontare (riportato in cifre a pag.92 del ricorso, demandando alla Corte un apprezzamento di fatto), infondato laddove presuppone a carico dell’azienda l’onere di provare le ragioni ostative all’erogazione, e non invece al lavoratore di dimostrare l’esistenza del dedotto uso aziendale (su cui cfr. Cass. 3 dicembre 2004 n. 22751; Cass. 12 agosto 2009 n. 18263).
19. Con il sedicesimo motivo il (OMISSIS) denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 2120 c.c. e degli articoli 11 e 22 del c.c.n.l. direttori amministrativi e dirigenti di giornali quotidiani del 26 luglio 2000 e successive integrazioni, oltre ad insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla incidenza sul t.f.r. dell’incentivo annuale percepito. Lamenta che la Corte di merito omise del tutto di pronunciarsi circa l’incidenza sul t.f.r. dell’incentivo percepito ininterrottamente dal (OMISSIS) per circa dieci anni, in contrasto con le norme del c.c.n.l. disciplinanti l’istituto (t.f.r.). Lamenta che la stessa azienda aveva corrisposto (sia pure come media di quanto percepito negli anni 200-2001) escludendo quanto percepito nell’anno 2001. Evidenziava che il calcolo del dovuto emergeva dai conteggi allegati al ricorso. Ad illustrazione del motivo formula il seguente quesito di diritto: “Dica la S.C. se in applicazione dell’articolo 2120 c.c. e dell’articolo 22 del c.c.n.l. citato, ai fini del computo del t.f.r. vadano considerati, oltre allo stipendio, tutti gli emolumenti aventi carattere continuativo, ivi compresi le provvigioni, i premi di produzione ed ogni altro compenso ed indennita’ anche se non di ammontare fisso, con esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso spese e di emolumenti di carattere eccezionale”.
Il quesito, e con esso l’intero motivo (Cass. sez.un. 9 marzo 2009 n, 5624), e’ inammissibile. Sia per contenere la mera riproduzione della norma di legge (cosi’ come modificata dalla Legge n. 297 del 1982), senza alcuno specifico riferimento al caso di specie; sia per sottoporre alla Corte un nuovo e diverso apprezzamento di circostanze di fatto, ivi compresi i conteggi allegati al ricorso.
La censura, inoltre, evidenziando che la Corte di merito omise del tutto di pronunciarsi circa l’incidenza sul t.f.r. dell’incentivo, espone un vizio di omessa pronuncia, neppure denunciato e per il quale difetta comunque il prescritto quesito di diritto.
20. Con il diciassettesimo motivo, il (OMISSIS) denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 2043 c.c. e dell’articolo 27 del c.c.n.l. per i direttori amministrativi e dirigenti di giornali quotidiani del 26 luglio 2000 e successive integrazioni, oltre ad insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla natura ingiuriosa del licenziamento.
Lamenta che la Corte territoriale non tenne in alcun conto il comportamento tenuto nei suoi confronti dalla datrice di lavoro tra la fine di febbraio e gli inizi di marzo 2002, e sostanzialmente la diffusione all’interno dell’azienda della nota con cui era stata decisa l’abolizione del posto di d.g., cui era seguita la modifica delle indicazioni tipografiche inerenti alla gerenza pubblicate sul quotidiano ” (OMISSIS)”, ove era stata eliminata la dicitura “direttore generale: (OMISSIS)”, essendo venuto questi a conoscenza di cio’ solo al ritorno da alcuni giorni di ferie il 4 marzo 2002, allorquando ricevette la comunicazione del licenziamento con invito a lasciare immediatamente l’azienda, cio’ concretando un atto illecito ed in contrasto con la disciplina contrattuale collettiva (Cass. n. 5713/79).
Il motivo e’ inammissibile, per richiedere alla Corte un diverso apprezzamento dei fatti, non contenendo inoltre una specifica censura alla decisione impugnata, laddove questa ha ritenuto che le ragioni obiettive ed organizzative poste a base della decisione aziendale non potrebbero configurarsi come ingiuriose; difetta inoltre di una adeguata esposizione dei motivi per cui la decisione aziendale di eliminare la figura del direttore generale, con le conseguenti modifiche nelle indicazioni tipografiche, violerebbero le norme di diritto denunciate.
21. Con il diciottesimo motivo il (OMISSIS) denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 36 Cost., articoli 2103, 2730, 2733 e 2697 c.c., nonche’ dell’articolo 116 c.p.c., oltre ad insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla ritenuta unicita’ sostanziale del rapporto di lavoro del dirigente con due societa’ distinte, con rigetto della domanda di separata retribuzione del ricorrente per il lavoro svolto presso la societa’ (OMISSIS).
Deduce che la sentenza impugnata, pur non ignorando la distinzione dei due soggetti societari, ricondusse ad un unico rapporto lavorativo quello intrattenuto dal (OMISSIS) con entrambe, attraverso una falsa ed arbitraria (pag. 105 ricorso) rappresentazione dei fatti, ignorando altresi’ le risultanze testimoniali, di cui riportava taluni brani, oltre a quelle documentali, di cui riportava vari passi.
Ad illustrazione del motivo formula il seguente quesito di diritto: “Dica la S.C. se il principio dell’unicita’ sostanziale del rapporto di lavoro nell’ambito delle societa’ facenti parte di un gruppo sia applicabile anche quando nella fattispecie sia accertato lo svolgimento da parte del lavoratore dipendente di una controllata, di prestazioni continuative di lavoro a favore della societa’ controllante, in difetto di accordi circa il relativo corrispettivo”.
Il motivo, ed il relativo quesito, sono inammissibili, per un verso richiedendo alla Corte nuovi ed ulteriori apprezzamenti di fatto (ex plurimis, Cass. 28 settembre 2007 n. 20360), per altro verso non contenendo il quesito: a) la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito; b) la sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal quel giudice; c) la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie.
E’, pertanto, inammissibile il ricorso contenente un quesito di diritto che si limiti a chiedere alla S.C. puramente e semplicemente di accertare se vi sia stata o meno la violazione di una determinata disposizione di legge” (ex aliis, Cass. 17 luglio 2008 n. 19769).
22. Il ricorso principale deve pertanto respingersi.
23. Con unico motivo la societa’ (OMISSIS) propone ricorso incidentale relativamente alla condanna contenuta nella sentenza impugnata al pagamento degli emolumenti in tesi spettanti al (OMISSIS) quale consigliere di amministrazione.
Lamenta al riguardo la violazione degli articoli 1453, 1460 e 2697 c.c., deducendo che la societa’ aveva sin dal primo grado eccepito un grave inadempimento del (OMISSIS) rispetti ai suoi doveri di consigliere di amministrazione. Evidenziava che quest’ultimo non aveva mai preso posizione in ordine a tali circostanze, ne’ in ogni caso provato il suo corretto adempimento dei compiti di amministratore.
Formula il seguente quesito di diritto: “Dica la S.C. se, a fronte di una domanda per il pagamento di emolumenti di consigliere di amministrazione fondata su un verbale del C.d.A., l’eccezione della societa’ di grave inadempimento dell’attore ai propri doveri di amministrazione ne paralizzi la pretesa e comporti l’inversione dell’onere della prova e quindi, in mancanza di prova circa il corretto adempimento dei doveri di amministratore, il riconoscimento degli emolumenti richiesti costituisca violazione o falsa applicazione degli articoli 1453, 1460 e 2697 c.c.”. Il motivo, ed il relativo quesito, sono in parte inammissibili e per il resto infondati.
Ed invero, mentre il quesito si limita ad una astratta richiesta circa la violazione di norme di legge nel caso di specie (Cass. ord. 25 settembre 2007 n. 19892), non viene minimamente chiarito, neppure a livello deduttivo, quale fosse ed in cosa fosse consistito il “grave inadempimento del (OMISSIS) ai propri doveri di amministrazione”, impedendo cosi’ alla Corte di esaminare la fondatezza della censura. Va peraltro al riguardo evidenziato che il giudice di appello ha rilevato che tale accertamento era gia’ contenuto nella sentenza di primo grado, rimasta incensurata sul punto.
Per il resto deve rimarcarsi che (come statuito dalle sezioni unite di questa Corte con sentenza n. 13533 del 2001, citata dalla stessa ricorrente incidentale), in tema di prova dell’inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l’adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto e’ gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento.
Se e’ poi vero che eguale criterio di riparto dell’onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l’adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell’eccezione di inadempimento ex articolo 1460 c.c., e’ pur vero che in tal caso su entrambe le parti contrattuali grava l’onere della prova dei fatti costitutivi del diritto fatto valere o dell’eccezione, sicche’, come il creditore che agisca per l’adempimento, deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, l’eccepiente ex articolo 1460 c.c. deve provare il fatto costitutivo dell’eccezione, secondo quanto disposto dall’articolo 2697 c.c..
Non puo’ dunque ritenersi che l’eccezione ex articolo 1460 c.c. possa risolversi nella mera e generica allegazione di un inadempimento della controparte, senza essere gravato l’eccepiente di alcuna prova (cfr., ex aliis, Cass. 1 giugno 2004 n. 10477; Cass. 4 novembre 2003 n. 16530).
L’eccezione di inadempimento, del resto, si configura come forma di autotutela privata ammessa dall’ordinamento in via eccezionale, sicche’ la mera e generica deduzione dell’inadempimento del creditore non e’ sufficiente a giustificare il rifiuto della prestazione, occorrendo valutare se la prestazione non adempiuta e’ di lieve o rilevante importanza, occorrendo dunque quanto meno la precisa allegazione della natura e modalita’ dell’eccepito inadempimento. Nella specie il (OMISSIS) risulta aver assolto all’onere di provare la fonte negoziale del suo diritto e l’esigibilita’ della prestazione, sicche’ la societa’ avrebbe dovuto innanzitutto specificare la natura ed entita’ dell’inadempimento inerente gli obblighi di amministratore della controparte.
24. Entrambi i ricorsi vanno dunque rigettati. Cio’ giustifica l’integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta entrambi. Compensa le spese del presente giudizio di legittimita’.