Corte di Cassazione sentenza n. 9049 del 20 aprile 2011 

RAPPORTO DI LAVORO – CONDOTTA ANTISINDACALE – MANCATO VERSAMENTO DI CONTRIBUTI SINDACALI – CESSIONE DEL CREDITO

massima

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Nel caso di cessione, da parte del lavoratore, di una quota della retribuzione a favore della propria organizzazione sindacale, al fine di effettuare il versamento dei contributi sindacali, costituisce condotta antisindacale il rifiuto del datore di lavoro di effettuare la relativa trattenuta.

È consolidato l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale costituisce condotta antisindacale il rifiuto del datore di lavoro di effettuare i pagamenti mensili in favore dell’organizzazione sindacale prescelta da una parte dei dipendenti, relativi alla cessione del credito, finalizzato al versamento dei contributi sindacali. Sul punto, la Cass. civ., Sez. Unite, 21/12/2005, n. 28269 ha precisato che costituisce condotta antisindacale il rifiuto del datore di lavoro di effettuare, dietro richiesta del dipendente, le trattenute sulla retribuzione e il versamento dei contributi sindacali a favore di sindacati non firmatari del contratto collettivo applicato in azienda, posto che l’abrogazione del 2° e del 3° comma dell’art. 26 Stat. Lav. – legge n. 300/1970 – avvenuta a seguito del referendum dell’11 giugno 1995, non ha inciso sul diritto dei lavoratori di ottenere dal datore di lavoro, attraverso lo strumento della cessione del credito in favore del sindacato – cessione che non richiede, in via generale, il consenso del debitore – la trattenuta sulla retribuzione dei contributi sindacali, salvo che la cessione comporti in concreto, a carico del datore di lavoro, un onere aggiuntivo insostenibile in rapporto all’organizzazione aziendale e perciò inammissibile ex art. 1175 c.c.

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FATTO E DIRITTO

1. Il (omissis) e provincia chiede l’annullamento della sentenza della Corte d’appello di Venezia che ha rigettato l’appello contro la sentenza con la quale il giudice del lavoro di Padova aveva respinto il ricorso (in opposizione e, prima, in via d’urgenza), volto a far dichiarare l’antisindacalità del comportamento di Poste italiane consistente nel mancato accreditamento dei contributi sindacali.

2. La Corte, dopo aver richiamato i principi di diritto fissati dalla sentenza 21 dicembre 2005, n. 28269 delle Sezioni unite, ha affermato: “nel caso in esame la società appellata, insistendo sul suo diniego ad effettuare le trattenute, ha anche giustificato lo stesso in relazione al numero dei suoi dipendenti, indicato in circa 150.000. La circostanza non è stata mai contestata e, in ogni caso (per lo meno con riferimento ad un numero elevatissimo di dipendenti) può ritenersi un fatto notorio … tale da far ritenere eccessivamente gravoso l’adempimento richiesto e, di conseguenza giustificato il rifiuto di cui è causa”. Sulla base di tale ragionamento, ha escluso l’antisindacalità del comportamento.

3. Il sindacato ricorrente propone ricorso per cassazione, basato su di un unico motivo, rubricato: “violazione dell’art. 2697 c.c., in relazione agli artt. 115, secondo comma, cpc, 1218, 1175, 1374, 1375 c.c. Vizio di motivazione”.

4. Il quesito di diritto è così formulato: “nel caso di cessione del credito retributivo al sindacato per adempiere agli obblighi associativi e del relativo adempimento da parte del datore di lavoro con il pagamento, l’eccessiva gravosità che sola può giustificare l’inadempimento, da identificare in concreto con l’applicazione del precetto di buona fede e correttezza, a norma dell’art. 1218 c.c., deve essere provata dal debitore-datore di lavoro, il quale deve provare la giustificatezza dell’inadempimento. Non sussiste quindi tale aggravamento quando il debitore non deduce altro aggravio diverso e maggiore rispetto a quello conseguente a qualsiasi cessione parziale di credito (nella specie il solo dedotto è il numero dei dipendenti della società convenuta. Erra dunque la sentenza impugnata, per motivazione insufficiente o illogica, nel ritenere tale fatto in sé solo idoneo a definire la gravosità della prestazione)”.

5. (omissis) ha depositato controricorso con ricorso incidentale articolato in sette motivi.

6. Il sindacato ha depositato controricorso nei confronti del ricorso incidentale.

7. Entrambe le parti hanno depositato una memoria per l’udienza.

8. Il ricorso incidentale deve essere riunito al ricorso principale, poiché sono stati proposti contro la medesima sentenza.

9. Prima di esaminare le questioni poste, deve premettersi che, come del resto ricorda la sentenza della Corte veneziana, il contrasto sulla qualificazione giuridica di fattispecie del tipo di quella in esame è stato risolto dalle Sezioni unite spiegando che si è in presenza di “cessione del credito” e traendo da tale qualificazione una serie di conseguenze.

10. L’orientamento è stato successivamente ribadito da Cass. 7 agosto 2008, n. 21368, che ha schematizzato la posizione della Cassazione, dopo le sezioni unite 21 dicembre 2005, n. 28269, in questi termini:

11. Il referendum del 1995, abrogativo dell’art. 26 stat. lav., comma 2, e il susseguente D.P.R. n. 313 del 1995, non hanno determinato un divieto di riscossione di quote associative sindacali a mezzo di trattenuta operata dal datore di lavoro.

12. È soltanto venuto meno il relativo obbligo.

13. Pertanto, ben possono i lavoratori, nell’esercizio della propria autonomia privata ed attraverso lo strumento della cessione del credito in favore del sindacato, richiedere al datore di lavoro di trattenere sulla retribuzione i contributi sindacali da accreditare al sindacato stesso;

14. La cessione non necessita, in via generale, del consenso del debitore.

15. Qualora il datore di lavoro affermi che la cessione comporti in concreto, a suo carico, un nuovo onere aggiuntivo insostenibile in rapporto alla sua organizzazione aziendale e perciò inammissibile ex artt. 1374 e 1375 c.c., deve provarne l’esistenza.

16. L’eccessiva gravosità della prestazione, in ogni caso, non incide sulla validità e l’efficacia del contratto di cessione del credito, ma può giustificare l’inadempimento del debitore ceduto, finché il creditore non collabori a modificare le modalità della prestazione in modo da realizzare un equo contemperamento degli interessi.

17. Il rifiuto del datore di lavoro di effettuare tali versamenti, qualora sia ingiustificato, configura un inadempimento che, oltre a rilevare sul piano civilistico, costituisce anche condotta antisindacale, in quanto pregiudica sia i diritti individuali dei lavoratori di scegliere liberamente il sindacato al quale aderire, sia il diritto del sindacato stesso di acquisire dagli aderenti i mezzi di finanziamento necessari allo svolgimento della propria attività.

18. Nel caso in esame, la Corte d’appello di Venezia, ha espressamente richiamato questo orientamento giurisprudenziale. Contrariamente a quanto sostenuto dal sindacato ricorrente e riassunto nella prima parte del quesito di diritto, non ha negato che l’onere della prova della giustificatezza dell’inadempimento per eccessiva gravosità della prestazione gravi sul datore di lavoro. Al contrario, ha espressamente ribadito che tale onere grava sul datore di lavoro.

19. Il punto critico della sentenza è un altro ed è quello investito dalla seconda censura contenuta nel motivo e riassunta nella seconda parte del quesito di diritto.

20. Come si è detto, il datore di lavoro deve provare che la cessione comporta un nuovo onere aggiuntivo “insostenibile in rapporto alla sua organizzazione aziendale” e perciò inammissibile ex artt. 1374 e 1375 c.c.

21. La Corte di Venezia ha ritenuto provato tale elemento affermando che l’elevato numero dei dipendenti (non contestato da controparte e comunque notorio) è “tale da far ritenere eccessivamente gravoso l’adempimento richiesto e, di conseguenza giustificato il rifiuto di cui è causa”.

22. La motivazione è tutta qui.

23. La censura di insufficienza della motivazione è fondata.

24. Non può ritenersi sufficiente una motivazione che ritiene provata la insostenibilità dell’onere in ragione, esclusivamente, dell’elevato numero di dipendenti dell’azienda (dipendenti in generale, sindacalizzati e non, che abbiano o non abbiano richiesto di operare la trattenuta dei contributi sindacali).

25. La Corte di cassazione, a Sezioni unite e poi nella sentenza del 2008, è stata attenta a sottolineare il carattere della proporzionalità insito in tale valutazione. precisando che la sostenibilità dell’onere e l’eccessiva gravosità della prestazione devono essere verificate “in rapporto alla organizzazione aziendale”.

26. Un’impresa con un elevato numero di dipendenti di norma avrà una struttura amministrativa parametrata alla sua dimensione. Il numero di dipendenti non può, da solo, fondare la decisione. Se tale criterio dovesse essere considerato esaustivo e dirimente, si perverrebbe alla conclusione che le imprese di medie e piccole dimensioni sarebbero tenute a operare le trattenute sindacali richieste dai lavoratori, mentre tale onere non varrebbe per le imprese di grandi dimensioni. Con un risultato palesemente iniquo e non conforme ai principi di diritto, richiamati dalle Sezioni unite, che regolano la materia.

27. Il ricorso principale, pertanto, deve essere accolto. La sentenza deve essere cassata con rinvio alla Corte d’appello di Brescia, che dovrà compiere una nuova valutazione non basata in via esclusiva sul numero dei dipendenti.

28. Il ricorso incidentale è, al contrario, infondato.

29. Con il primo motivo si denunzia la violazione dell’art. 28 st. lav. perché la sentenza della Corte di Venezia avrebbe erroneamente ritenuto sussistente il requisito della nazionalità del sindacato ricorrente. Il quesito è “se il (omissis) sia legittimato ex art. 28 st. lav. o se manchi dei requisiti della nazionalità e della categorialità come devono intendersi secondo la migliore giurisprudenza”.

30. Il quesito è generico non solo laddove richiama la “migliore giurisprudenza”, ma anche dove indica il requisito della categorialità, che non viene esplicitato neanche nella esposizione del motivo. In ogni caso, la Corte di Venezia ha operato una valutazione conforme alla giurisprudenza di Cassazione sul punto, anche quella specificamente riguardante i (omissis) che richiede la verifica della diffusione su tutto o buona parte del territorio nazionale in termini non solo formali, ma anche di effettività dell’azione. Tale valutazione è stata compiuta dalla Corte in modo conforme ai criteri esegetici su indicati e con motivazione della valutazione di merito adeguata.

31. Manifestamente infondati, sono poi tutti gli altri motivi, perché pongono questioni analiticamente affrontate e definite dalle Sezioni unite con la decisione 21 dicembre 2005, n. 28269 prima richiamata, senza tener conto degli argomenti di tale pronunzia e senza proporre argomenti nuovi ed idonei a fondare una richiesta di cambio di orientamento.

32. In conclusione, va rigettato il ricorso incidentale ed accolto quello principale. Ne consegue che la sentenza impugnata va cassata in relazione al ricorso accolto ed, essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa, alla stregua dell’art. 384, secondo comma, cpc, va rimessa ad un altro giudice d’appello, che si designa nella Corte d’appello di Brescia, la quale provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, rigetta l’incidentale, accoglie il ricorso principale, cassa e rinvia alla Corte d’appello di Brescia, anche per le spese.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 2 marzo 2011