CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA 19 APRILE 2013, N. 9537
Svolgimento del processo
1. Gli atti del giudizio di legittimità.
Il 13.04.2007 è stato è stato notificato a (..) un ricorso dell’Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza della CTR di ……. descritta in epigrafe (depositata il 27.02.2006), che ha parzialmente accolto l’appello proposto dall’Agenzia contro la sentenza della CTP di ……. n. 223/04/2000 che aveva integralmente accolto il ricorso della parte contribuente contro avviso di accertamento relativo ad IPERF-ILOR per l’anno 1992.
Il (..) non ha dispiegato attività difensiva. La controversia è stata discussa alla pubblica udienza del 05.05.2011, in cui il PG ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
2. I fatti di causa.
Con il predetto avviso di accertamento l’Agenzia aveva determinato maggiori imposte a carico di (..) per effetto di PVC di data 19.12.1997 della GdF di …….. adottato a seguito ispezione ed accesso presso lo studio professionale del (..), effettuati previa autorizzazione della Procura di …….. Il provvedimento era stato impugnato dal contribuente che – preliminarmente ed oltre a contestazioni di merito – aveva eccepito l’inutilizzabilità della documentazione rinvenuta in sede di accesso, perché individuata nello studio dì altro professionista, sito in un ambiente posto all’ interno dell’ immobile in cui il (..) aveva abitazione e studio professionale ed a lui concesso in comodato dal (..) stesso.
L’adita CTP aveva integralmente accolto il ricorso del contribuente, in relazione all’ eccezione preliminare da quest’ultimo proposta, e l’appello interposto dall’Ufficio contro la sentenza di primo grado è stato accolto dalla Commissione Tributaria Regionale di …….. in relazione alla anzidetta questione preliminare. La medesima CTR ha però annullato l’avviso di accertamento con riferimento ai tre rilievi in esso contenuti, ritenendoli tutti in idoneamente comprovati.
3. La motivazione della sentenza impugnata.
La sentenza della CTR, oggetto del ricorso per cassazione, è motivata (per quanto qui rileva ai fini dell’ esame delle censure proposte dalla parte ricorrente), nel senso che – per ciò che attiene al recupero avente ad oggetto omessa dichiarazione di redditi di fabbricati – la documentazione prodotta dalla parte contribuente in relazione ai singoli cespiti consentiva di superare le contestazioni; è inoltre motivata nel senso che – per ciò che attiene al recupero di redditi diversi, da compartecipazione nell’altrui attività d’impresa, per l’ammontare di £ 6. 000,00 – di essi non poteva ritenersi raggiunta la prova, in difetto dei necessari concordanti elementi probatori e della necessaria idoneità delle presunzioni valorizzate. Il solo fatto dell’avvenuta percezione da parte del (..) di introiti mensili, in cifra pari a £ 1.500,00 ovvero 2 . 500,00 provenienti da tale ditta (..), non avrebbe potuto giustificare la conclusione dì un corrispettivo per l’attività svolta dal contribuente (“attività extraprofessionale di ingerenza, mediazione e di prestito di capitali”), in difetto della “necessaria certezza della natura” di detto reddito, che ben avrebbe potuto trovare una diversa causa (per esempio: rimborso dì anticipazioni); è infine motivata nel senso che -per ciò che attiene a recupero di maggiore contribuzione al SSN per un maggiore imponibile di £ 10.821,000 conseguente ai precedenti rilievi nonché ad ulteriori £ 2.000.000 per maggior reddito di capitale connesso a recupero di plusvalenze giustificate da interposizione fittizia di terzi nella cessione di un immobile-appariva carente la necessaria documentazione in ordine alla effettiva percezione ed imputazione al (..) della menzionata somma di $ 2,000.000.
4. Il ricorso per cassazione.
Il ricorso per cassazione è sostenuto con due motivi di impugnazione e – previa indicazione del valore della lite in £ 6.000,00 – si conclude con la richiesta che sia cassata la sentenza impugnata, con ogni consequenziale pronuncia in ordine alle spese di lite.
Motivi della decisione
5. Il primo motivo d’impugnazione.
Il primo motivo d’impugnazione è collocato sotto la seguente rubrica: “Omessa, o insufficiente ed illogica motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c.)”.
La parte ricorrente ha censurato la decisione del giudice di appello per avere questi – con esclusivo riferimento al canone di locazione di un immobile sito in …….. e risultante intestato alla sorella del (..), nonché al “reddito da interessi moratori percepiti sul prezzo della vendita di un immobile pur esso intestato alla sorella del (..)- ritenuto non provato l’assunto dell’Agenzia a proposito della fittizia interposizione di persona.
A tale proposito la motivazione della sentenza appariva apodittica nonché ingiustificata alla luce di “tutti gli elementi a sostegno della tesi dell’Ufficio e sui quali i giudici di secondo grado non si sono minimamente pronunciati”. Dalle pag. 5 e 6 del pvc risultavano – appunto – una serie di elementi di fatto utili a consentire di ravvisare l’interposizione fittizia di terzi soggetti (e cioè i “congiunti” del (..), dei cui nominativi il medesimo si era avvalso), come il fatto che i congiunti in questione non risultassero titolari di adeguati redditi propri; che l’attività prodromica alle compravendite ad essi intestate e i vari movimenti finanziari risultassero riconducibili al (..); che per le vendite immobiliari inteste alla sorella del (..) fosse risultato che gli acquirenti non avevano mai conosciuto l’apparente proprietaria; che nei conti correnti bancari intestati alla suddetta sorella, per il periodo qui in esame, non risultassero movimenti corrispondenti alle vendite, movimenti che invece risultavano sui conti nella disponibilità del (..). Il motivo di impugnazione è inammissibilmente formulato.
Ed invero detto motivo (siccome sostanzialmente incentrato sul solo difetto di motivazione della sentenza impugnata) non può sottrarsi alla regola di autosufficienza del ricorso per cassazione, molteplici volte riaffermata da questa Corte. A questo proposito è sufficiente rimarcare che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, in base al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, sancito dall’art. 366 c.p.c., qualora il ricorrente censuri la sentenza di una commissione tributaria regionale sotto il profilo della congruità del giudizio espresso in ordine alla motivazione di un avviso di accertamento (qui risultante per relationem al menzionato PVC) – il quale non è atto processuale, bensì amministrativo, la cui motivazione, comprensiva dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che lo giustificano, costituisce imprescindibilità requisito di legittimità dell’atto stesso – è necessario, a pena di inammissibilità, che il ricorso riporti (cosa che nella specie non è accaduta) testualmente i passi della motivazione di detto atto che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi dal giudice di merito, al fine dì consentire alla Corte di cassazione di esprimere il suo giudizio in proposito esclusivamente in base al ricorso medesimo (v. Cass. N. 15867 del 2004). In sostanza il giudizio di apoditticità che la parte ricorrente riferisce alla motivazione della sentenza impugnata, non può essere idoneamente verificato in termini di fondatezza, in difetto degli elementi fattuali specifici che la parte ricorrente assume di avere offerto al giudice del merito, la cui motivazione non può essere correlata (in punto di sufficienza) alla modalità di rappresentazione che le parti del processo hanno ritenuto di adottare in proposito degli elementi istruttori.
6. Il secondo motivo di impugnazione.
Il secondo motivo di impugnazione è collocato sotto la seguente rubrica: “Omessa o insufficiente ed illogica motivazione su altro punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c.)”.
La parte ricorrente ha censurato la decisione del giudice di appello per avere – questi al fine di escludere che le entrate in esame avessero natura di reddito diverso-ignorato quanto esposto nel PVC ove (a pag. 28 e 29) i militari verbalizzanti, nell’esaminare il contenuto di un appunto manoscritto del (..) reperito in sede di verifica (allegato come doc. 13), riferiscono che esso “nella colonna di sinistra è riferito a redditi di partecipazione con cadenza mensile. Si sarebbe dovuto quindi ritenere pacifico che il (..) aveva percepito un utile derivante dalla compartecipazione all’attività d’impresa di un terzo, anche atteso che il medesimo (..) non aveva fornito la prova di una diversa causa giuridica di tale pagamento.
D’altronde, il (..) aveva si dichiarato di avere ricevuto un prestito di £ 30.000.000 dal (..), ma aveva pure precisato di averlo restituito: “dopo circa sette mesi senza interessi”, sicché le ulteriori somme non potevano certo considerarsi come rimborso di anticipazioni, così come aveva supposto il giudice di appello. Il motivo è fondato e da accogliersi.
Per quanto la censura formulata da parte della ricorrente agenzia rasenti la richiesta di rivisitazione del giudizio sul fatto, rimesso alla competenza esclusiva del giudice del merito, occorre evidenziare che questa Corte – per corrispondere all’ esigenza di precisare i confini tra l’attività di controllo della adeguatezza della motivazione del giudizio di fatto e quella (non ammissibile) di controllo della bontà e giustizia della decisione – ha messo in chiara luce che – pur restando valido, in linea di principio, il criterio secondo cui la sentenza è valida allorché la motivazione lascia comprendere le ragioni della decisione – ciò non esclude che è necessario che dalla motivazione risulti il rispetto dei canoni metodologici che l’ordinamento prescrive per la soluzione delle questioni di fatto (cfr Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7635 del 16/05/2003). Deve comunque rimanere fermo, però, che la verifica compiuta al riguardo può concernere la legittimità della base del convincimento espresso dal giudice di merito e non questo convincimento in sé stesso, come tale incensurabile. È in questione, cioè, non la giustizia o meno della decisione, ma la presenza di difetti sintomatici di una possibile decisione ingiusta, che tali possono ritenersi solo se sussiste un’adeguata incidenza causale dell’errore oggetto di possibile rilievo in cassazione (esigenza a cui la legge allude con il riferimento al “punto decisivo”).
Orbene, poiché la parte ricorrente ha evidenziato (con modalità adeguante in termini di rispetto del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione) una pluralità di elementi di fatto non adeguatamente e specificamente considerati dal giudice del merito (gli appunti manoscritti rinvenuti in sede di accesso dalla GdF, le dichiarazioni rese dal (..) a proposito della avvenuta restituzione di somme già in precedenza ricevute in prestito dal (..)), essi costituiscono senz’altro sufficienti difetti sintomatici di una possibile decisione ingiusta, siccome capaci di generare una difettosa ricostruzione del fatto dedotto in giudizio.
Consegue da ciò che la censura avente ad oggetto il vizio motivazionale può essere accolta e che, per conseguenza, la controversia debba essere rimessa al medesimo giudice di appello che – in diversa composizione – tornerà a pronunciarsi sulle questioni oggetto del gravame proposto dall’Agenzia (per la parte non già coperta dal giudicato) e regolerà anche le spese del presente grado di giudizio.
PQM
Rigetta il primo motivo di ricorso ed accoglie il secondo. Cassa la sentenza impugnata nei termini precisati in motivazione e rinvia alla CTR di …….., in diversa composizione, anche per le spese di questo grado.
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