Corte di Cassazione sentenza n. 9619 del 02 maggio 2011
RAPPORTO DI LAVORO – DIRIGENTE SINDACALE – TRASFERIMENTO INVALIDO – TRAFERIMENTO AD ALTRA SEDE
massima
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E’ invalido il trasferimento di un lavoratore attuato, in difetto del nulla osta dell’organizzazione di appartenenza, da una sede all’altra nell’ambito di diverso territorio comunale.
La pronuncia in esame ribadisce il principio secondo cui è invalido il trasferimento di un dipendente da un’unità produttiva a un’altra – dove pure sia provata la necessità di colmare un calo di personale in costanza di un incremento dell’attività lavorativa – allorchè il provvedimento datoriale risulti del tutto illogico e ingiustificato a causa dell’assunzione, presso la sede di provenienza del dipendente trasferito, e in concomitanza con il trasferimento stesso, di un nuovo lavoratore con le stesse identiche mansioni del trasferito.
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Svolgimento del processo
Il Tribunale di Torino con sentenza n. 1953 del 2006 respingeva le domande di (…) intese ad ottenere la dichiarazione di invalidità del trasferimento dall’unità produttiva di Nola a quella di Rivalta Torinese, disposto con comunicazione del 26.08.2003, resa esecutiva il 19.02.2004, con richiesta di risarcimento del danno morale e biologico in conseguenza del comportamento antisindacale della datrice di lavoro.
Tale decisione, appellata dallo (…) , è stata riformata dalla Corte di Appello di Torino con sentenza n. 520 del 2007, che ha dichiarato la nullità del trasferimento in questione, con condanna dell’appellata a risarcire i danni subiti dal lavoratore per l’illegittimo trasferimento, liquidati in € 7.500,00, oltre accessori.
La Corte territoriale ha ritenuto non sussistenti nella specie le comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive di cui all’art. 2 113 Cod. Civ., giacché il lavoratore, a seguito del trasferimento a Rivalta Torinese, non prestò la propria attività lavorativa in favore della (…), ma venne subito distaccato presso un terza azienda. Il che, secondo la Corte, dimostrava che non vi fosse alcuna necessità della sua attività lavorativa presso la sede di Rivalta Torinese e rendeva di per sé ingiustificato il trasferimento.
(…) già (…), ricorre per cassazione con tre motivi.
(…) resiste con controricorso, illustrato con memoria ex art. 378 CPC.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo del ricorso la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art 22 della legge_300_1970, degli art. 2103, 1185, 1375, 2697 Cod. Civ., nonché vizio di motivazione, sostenendo che il giudice di appello erroneamente ha riscontrato un comportamento antisindacale di essa datrice di lavoro nel disporre il trasferimento dello (…) da Nola a Rivalta Torinese, giacché nell’unità produttiva campana le mansioni di autista erano state soppresse. Il motivo, che ribadisce quanto già dedotto in sede di appello, è infondato.
Il giudice di appello ha rilevato, con adeguata e coerente motivazione, che lo (…) non era la r.s.a. degli autisti, ma di tutti i dipendenti dell’unità produttiva di Nola che comprendeva anche altri addetti, sicché per il suo trasferimento era necessario il nulla osta ex art. 22 della legge n. 300 del 1970. 2. Con il secondo motivo del ricorso la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2103, 1185. 1375, 2697 Cod. Civ., 112, 116, 409 e 100 CPC, nonché vizio di motivazione, sostenendo che il giudice di appello non ha preso in considerazione la circostanza che essa società aveva fornito la prova delle ragioni tecniche e produttive poste a fondamento del trasferimento in questione del lavoratore distaccato presso una azienda collegata con la (…).
Anche questo motivo non coglie nel segno e va disatteso. La sentenza impugnata sul punto, come già detto, ha fornito ragionevole spiegazione evidenziando che lo (…) a seguito del trasferimento a Rivalta Torinese, non prestò la propria opera di autotrasporto in favore della (…), ma venne distaccato preso un terza azienda (…Trasporti), senza alcuna dimostrazione- da parte della società- della necessità dell’attività lavorativa del dipendente presso la sede di Rivalta. Né è decisiva la circostanza, invocata dalla società (…) e relativa all’unicità dell’altra filiale di Rivalta Torinese come destinazione del lavoratore trasferito, essendo tale deduzione in fatto del tutto nuova, per essere stata proposta per la prima volta in questa sede di legittimità dalla ricorrente. Quest’ultima invero non indica, come avrebbe dovuto, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso in cassazione, di averla rappresentata nel giudizio di appello (sul principio di autosufficienza cfr. Cass. n. 17365 del 2010 relativa ad analoga controversia tra ed altro dipendente trasferito alla sede di Rivalta; cfr anche Cass. n. 5043 del 2009; n. 5043 del 2009; n. 4283 del 2009; n. 338 del 2009).
Non potendo pertanto l’esistenza di tale fatto essere accertata in sede di legittimità, ne consegue, alla stregua degli elementi acquisiti al giudizio, la correttezza della valutazione conclusiva di ingiustificatezza del trasferimento dello (…) Rivalta Torinese.
Né- contrariamente a quanto sostenuto dalla parte ricorrente-assume decisivo rilievo, ai fini del disconoscimento dell’interesse del lavoratore ad ottenere declaratoria di illegittimità del trasferimento, il fatto della soppressione della sede di Nola, trattandosi di circostanza successiva al trasferimento stesso (nella memoria ex at. 378 CPC la difesa dello precisa che l’impugnativa del licenziamento- intimato dalla società- è stata rigettata definitivamente con pronuncia di questa Corte con sentenza n. 26809 del 2008, in data ben successiva alla proposizione della domanda per la declaratoria di invalidità del trasferimento in questione).
3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia erronea liquidazione del danno morale da trasferimento illegittimo in mancanza di qualsiasi prova (cfr. relativo quesito a pag. 29 del ricorso). La censura non è fondata, risolvendosi in un diverso apprezzamento rispetto all’accertamento operato dal giudice di merito circa la necessità del ricorso ai criteri di tipo equitativo per la liquidazione del danno morale in questione (cfr Cass. n. 21253 del 2004 circa la possibilità di procedere in via equitativa a liquidazione del danno subito dal lavoratore in conseguenza di trasferimento illegittimo).
4. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con di strazile a favore degli Avv.ti (…) e (…) dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in € 23,00, oltre € 2.500.00 per onorari ed oltre IVA, CPA e spese generali, con distrazione a favore degli Avv.ti (…) e (…) antistatari.
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