Corte di Cassazione sentenza n. 9925 del 05 maggio 2011
LAVORO – LAVORO SUBORDINATO – ESTINZIONE DEL RAPPORTO – LICENZIAMENTO – RICHIESTA DI COMUNICAZIONE DEI MOTIVI DEL RECESSO – MOTIVAZIONE – SPECIFICITÀ E COMPLETEZZA – NECESSITÀ
massima
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La motivazione del licenziamento – nel caso in cui il lavoratore licenziato chieda al datore di lavoro la comunicazione dei motivi del recesso – deve essere sufficientemente specifica e completa, ossia tale da consentire al lavoratore di individuare con chiarezza e precisione la causa del suo licenziamento sì da poter esercitare un’adeguata difesa svolgendo ed offrendo idonee osservazioni o giustificazioni, dovendosi ritenere equivalente alla materiale omissione della comunicazione dei motivi la comunicazione che, per la sua assoluta genericità, sia totalmente inidonea ad assolvere il fine cui la norma tende.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con separati ricorsi proposti rispettivamente dal solo A.M. e congiuntamente da T.L. e F.R., veniva appellata la sentenza del Tribunale di Paola del 17.4.03/14.1.2004, con la quale era stata rigettata la loro domanda volta ad ottenere la declaratoria di illegittimità della risoluzione del rapporto di lavoro, disposta, nei loro confronti, dalla Casa di Cura S. srl, per giustificato motivo oggettivo.
Con sentenza del 2 febbraio-12 ottobre 2006, l’adita Corte di Appello di Catanzaro, riuniti i gravami, in riforma delle decisione di primo grado, riteneva illegittimi gli intimati licenziamenti, non avendo la società fornito adeguata motivazione degli stessi nonostante una esplicita richiesta dei motivi effettuata dai lavoratori, in quanto le ragioni indicate nella lettera di licenziamento erano del tutto generiche tanto da potersi considerare come clausole di stile (“esigenza di sopprimere e riorganizzare alcune funzioni amministrative – al fine di ridurre i costi di gestione e migliorare i servizi stessi”).
Per la cassazione di tale pronuncia ricorre la Casa di Cura S. con due motivi.
Resistono con separati controricorsi il M. e sempre congiuntamente la L. ed il R., proponendo altresì ricorso incidentale affidato ad un unico motivo, cui resiste la Casa di Cura con separati controricorsi.
I lavoratori hanno anche depositato memorie ex art. 378 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente disposta la riunione del ricorso principale e dei ricorsi incidentali, trattandosi di impugnazioni avverso la medesima sentenza (art. 335 c.p.c).
Con il proposto ricorso, articolato in due motivi, la Casa di Cura S. denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2, 2° comma, della legge n. 604 del 1966 nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.
In particolare. La ricorrente osserva che la Corte d’Appello di Catanzaro – dopo aver ritenuto insussistenti i vizi di motivazione denunciati dai lavoratori, per avere il Tribunale di Paola “sufficientemente motivato in merito ai vari punti della controversia, aveva analizzato preliminarmente” il motivo di appello inerente alla inefficacia dei licenziamenti per motivi formali, traendone la conseguenza che quanto dedotto sul punto dalla società appellata nella memoria di costituzione, avesse un “indubbio valore di ammissione” in ordine alla mancata risposta alla lettera di richiesta dei motivi dei licenziamenti.
Inoltre -prosegue la ricorrente- con riguardo al contenuto specifico che la comunicazione dei motivi del licenziamento deve avere per soddisfare la ratio sottesa all’art. 2, 2° comma, della legge n. 604 del 1966, il Giudice di secondo grado avrebbe erroneamente affermato che esso doveva ricomprendere tutte le ragioni di fatto e di diritto poste alla base del recesso, ivi comprese quelle per le quali è impossibile ricollocare utilmente in azienda in altra posizione lavorativa il lavoratore licenziato.
Le contestazioni della società a tale iter argomentativo non sono fondate.
Invero, secondo il condivisibile orientamento di questa Corte, la motivazione del licenziamento – nel caso in cui il lavoratore licenziato chieda al datore di lavoro la comunicazione dei motivi del recesso – deve essere sufficientemente specifica e completa, ossia tale da consentire al lavoratore di individuare con chiarezza e precisione la causa del suo licenziamento sì da poter esercitare un’adeguata difesa svolgendo ed offrendo idonee osservazioni o giustificazioni, dovendosi ritenere equivalente alla materiale omissione della comunicazione dei motivi la comunicazione che, per la sua assoluta genericità, sia totalmente inidonea ad assolvere il fine cui la norma tende (Cass. n. 7316/2002). Pertanto -come chiarito dalla stessa giurisprudenza- corretta è da ritenersi la decisione dei giudici di merito che ritengano generica la comunicazione con la quale il datore di lavoro si limiti ad indicare, come ragione giustificatrice della intimazione di recesso, una asserita “riduzione del personale determinata dalla necessità di una più economica gestione dell’attività produttiva”, senza nulla aggiungere circa la ragione della scelta di sopprimere specificamente il posto di lavoro cui era addetto il ricorrente (in tal senso, specificamente, Cass. n. 7316/2002 cit).
Correttamente la Corte d’appello ha, pertanto, ravvisato una tale genericità nella comunicazione con cui il datore di lavoro si era limitato a indicare, come ragione giustificatrice della intimazione di recesso, una asserita soppressione e riorganizzazione di alcune funzioni amministrative -“cui Lei era adibito”- “al fine di ridurre i costi di gestione e di migliorare i servizi stessi …”, senza alcuna ulteriore specificazione, nonostante esplicita richiesta.
Non ravvisandosi nell’iter argomentativo seguito dal Giudice d’appello le denunciate violazioni di legge e vizi di motivazione, il ricorso principale va rigettato, con assorbimento del ricorso incidentale condizionato.
Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito l’incidentale. Condanna la ricorrente principale alle spese del presente giudizio, liquidate in euro 19,00 oltre euro 3.000,00 (tremila/00) per onorano unico difensivo ed oltre spese generali, IVA e CPA.
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