CORTE DI CASSAZIONE, sez. penale, – Sentenza 08 maggio 2017, n. 22126
Tributi – Occultamento documenti contabili – art. 10, del d. Igs. n. 74 del 2000
Ritenuto in fatto
1. La Corte d’Appello di Palermo con sentenza del 3 ottobre 2014, ha confermato la sentenza del tribunale di Palermo (19 marzo 2013) che aveva condannato W.Q., alla pena di mesi 6 di reclusione, oltre pene accessorie, in relazione al reato di cui all’art. 10, del d. Igs. n. 74 del 2000, accertato in Palermo il 1/04/2010.
2. W.Q. propone ricorso per Cassazione personalmente deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p.
2. 1. Erronea applicazione della norma penale (art. 10 d. Igs. 74 del 2000) e vizio di motivazione circa la sussistenza dell’elemento costitutivo del reato.
Nel caso in giudizio i verificatori della guardia di finanza hanno rinvenuto le fatture dalla n. 1 alla 37, nonché la fattura n. 47 datata 30 dicembre 2009. Quindi è stato agevole dimostrare e ritenere l’emissione delle fatture dalla n. 38 alla 46, per il periodo 10 ottobre – 30 dicembre 2009. Con la media dell’importo delle fatture si è agevolmente ricostruito il reddito.
Conseguentemente nel caso in esame difetta un rilevante grado di impossibilità di ricostruzione del reddito e del volume d’affari, l’imputata doveva assolversi perché il fatto non sussiste.
2. 2. Insussistenza dell’elemento soggettivo del reato, art. 606, comma 1, lettera B ed E del cod. proc. pen.
Sul motivo sub 2 dell’atto di appello (elemento psicologico del reato) vi è omessa pronuncia della Corte di appello. Il reato di cui all’art. 10 della legge n. 74 del 2000 richiede il dolo specifico di evasione; il numero limitato delle fatture, 9, e l’importo di soli € 281,48 per fattura, ed il periodo di soli 2-3 mesi, depongono per l’insussistenza del dolo specifico di evasione. L’esibizione della fattura n. 47 lo dimostra.
Ha chiesto quindi l’annullamento della sentenza impugnata.
Considerato in diritto
3. Il ricorso è fondato e la sentenza impugnata deve annullarsi con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo.
Il reato in oggetto è a dolo specifico (“al fine di evadere le imposte”, vedi cassazione Sez. 3, n. 20786 del 18/04/2002 – dep. 28/05/2002, Russo, Rv. 221616), e quindi la motivazione dovrebbe adeguatamente dar conto deLL’accertamento in concreto dell’elemento soggettivo del reato. Nel nostro caso la particolare situazione della presenza delle fatture dalla n. 1 alla 37 e poi la n. 46, e il limitato volume di affari (circa € 280,00 a fattura) imponeva, al giudice di merito, un accertamento e una motivazione consona sul dolo specifico di evasione.
Pertanto il giudice del rinvio dovrà accertare e fornire adeguata motivazione anche dell’offensività della condotta, in relazione alla vista situazione particolare, presenza di alcune fatture e assenza di poche fatture, per altro per pochi €; con agevole ricostruzione del reddito con la documentazione esistente.
In tema di reati tributari, infatti, il reato di distruzione od occultamento di documenti contabili (art. 10, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74) non è configurabile quando il risultato economico delle operazioni prive della documentazione obbligatoria può essere ugualmente accertato in base ad altra documentazione conservata dall’imprenditore interessato, in quanto in tal caso manca la necessaria offensività della condotta. (Sez. 3, n. 3057 del 14/11/2007 – dep. 21/01/2008, Lanieri, Rv. 238615).
P.Q.M.
Annulla con rinvio la sentenza impugnata ad altra sezione della Corte di appello di Palermo.
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