CASSAZIONE sez. penale sentenza n. 11945 del 13 marzo 2017
RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto in data 16/11/2012, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma dispose, nei confronti di G. P., il sequestro preventivo per equivalente della Polizza assicurativa sulla vita n. 31000169411 di 990.000 euro avente come beneficiaria la moglie, M. A. M., stipulata con la Cardif Vita Gruppo BNP Paríbas nonché del conto corrente bancario n. xxxx, acceso presso la BNL, Agenzia n. xx di Roma con saldo al 20/07/2012 di 114.545,34 euro, avendoli ritenuti, ex artt. 4 e 5 D.Lgs. 74/2000 e 1, comma 143, legge n. 244/07, profitto dei reati tributari di omessa dichiarazione dei redditi per i periodi di imposta per gli anni 2006, 2007 e 2008 e di infedele dichiarazione dei redditi per i periodi di imposta per gli anni 2010 e 2011, per un totale complessivo di imposta evasa pari a 2.164.010,79 euro.
2. A seguito del rigetto, da parte del Giudice per le indagini preliminari, dell’istanza di revoca del sequestro preventivo presentata in data 25/02/2016, era stato proposto appello ex art. 322-bis cod. proc. pen., poi rigettato, con ordinanza in data 16/05/2016, dal Tribunale del riesame di Roma.
3. Avverso tale ordinanza propongono ricorso per cassazione i due indagati, a mezzo del difensore fiduciario.
3.1. Quanto alla posizione di M. A. M. viene dedotta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., l’inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 321 e 322-ter cod. pen., 12-bis del D.Lgs. n. 74/2000. Il Tribunale del riesame, nel ritenere non appartenente a M. A. M. la polizza vita oggetto di sequestro, avrebbe confuso il diritto di credito del beneficiario e/o del terzo nei confronti dell’assicuratore ex art. 1920 cod. civ., con il diritto alla riscossione dell’indennità assicurativa alla morte del contraente. Nel caso di specie, l’autonomia del diritto del terzo e la sua estraneità rispetto al patrimonio del contraente sarebbe confermata dal fatto che: a) il contratto di assicurazione avrebbe avuto, fin dall’origine, M. M. quale beneficiaria, secondo quanto indicato nella stessa polizza stipulata nel luglio 2012; b) l’azione di adempimento contrattuale non potrebbe essere esperita dal contraente, ma dal beneficiario, cui dovrebbe essere direttamente versato il capitale assicurato; c) l’art. 1923, comma 1 cod. civ. stabilisce che la somma assicurata non può essere aggredita dai creditori e dagli eredi del contraente, sia in via esecutiva che cautelare. Né, opina ancora la ricorrente, la polizza vita potrebbe considerarsi nella mera disponibilità di P., giacché l’originale cartaceo era in possesso della stessa M. Inoltre, la somma di Euro 990.000, impiegata per la stipula della polizza, sarebbe stata di pertinenza della M., come asseritamente documentato dalla difesa all’udienza del 16/05/2016 davanti al Tribunale del riesame.
3.2. Quanto alla posizione di Giuseppe P., l’impugnazione è affidata a quattro motivi di censura. Con il primo viene dedotta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., l’inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 321, 322-ter cod. pen., 4 e 5 D.Lgs. 74/2000. Il Tribunale del riesame avrebbe omesso di valutare il persistere dei presupposti per il mantenimento del decreto di sequestro preventivo, considerata l’intervenuta prescrizione dei reati tributari ex art. 5 D.Lgs. 74/2000 relativamente ai periodi di imposta per gli anni 2006 e 2007 e la prescrizione destinata a maturare nel dicembre 2016, relativa al periodo di imposta per l’anno 2008, nonché in considerazione della maturanda prescrizione dei reati di cui all’art. 4 D.Lgs. 74/2000 relativamente ai periodi d’imposta per gli anni 2010 e 2011, posto che attualmente il procedimento penale sarebbe ancora nella fase delle indagini preliminari. E considerato, quindi, il divieto di disporre la confisca per equivalente delle cose che costituiscono il prezzo o il profitto di reati estinti per prescrizione. In ogni caso, il sequestro preventivo non potrebbe essere mantenuto nel suo originario ammontare quando, come nel caso di specie, sia nel frattempo intervenuta la prescrizione dei reati tributari, tale da rendere sproporzionata l’equivalenza tra valore dei beni sequestrati ed profitto del reato. Con il secondo motivo si censura, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b) cod. proc. pen., l’inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 321, 322-ter cod. pen. e 4 D.Igs. 74/2000. Il Tribunale del riesame avrebbe erroneamente ritenuto superate le soglie di punibilità relativamente, ai periodi di imposta anno 2010 e 2011, per le quali è stata contestata l’infedele dichiarazione reddituale ed avrebbe erroneamente disposto il sequestro pur essendovi più concorrenti nel reato e non essendo consentito, in tal caso, moltiplicare l’importo della confisca per equivalente per ognuno di essi. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., l’inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 321 e 322-ter cod. pen. con riferimento alla ritenuta sussistenza del giudicato cautelare sul fumus commissi delicti. In realtà, la difesa avrebbe potuto motivare, produrre e documentare tutta la situazione patrimoniale e bancaria dell’indagato sin dall’anno 2000 soltanto con l’istanza in data 8/03/2016 depositata avanti al Tribunale del riesame, sicché rispetto alle precedenti richieste tale giudicato non si sarebbe formato. Infine, con il quarto motivo, P. si duole, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., della inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 321, 322-ter cod. pen. e 12-bis D.Igs. 74/2000. Il Tribunale del riesame avrebbe omesso completamente di motivare sulla legittimità del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente pur quando, come nel caso di specie, l’indagato abbia documentato il proprio consistente patrimonio, ammontante ad oltre circa 5 milioni di euro, fornendo sicure garanzie di soddisfazione dei crediti tributari da parte dello Stato.
3. Con atto depositato il 26/07/2016, il Procuratore generale presso questa Corte ha sollecitato il rigetto dei ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Entrambi i ricorsi sono infondati.
2. Procedendo, secondo l’ordine logico, dalle questioni relative al fumus dei reati contestati, deve preliminarmente osservarsi come a seguito della precedente pronuncia da parte del Tribunale del riesame si sia prodotto, in ordine a tale profilo, l’effetto preclusivo del c.d. giudicato cautelare, che può essere superato soltanto qualora sopraggiungano degli elementi dì novità, nella specie non indicati dai ricorrenti (v. ex plurimis Sez. 5, n. 1241 del 2/10/2014, dep. 13/01/2015, Femia, Rv. 261724). Sul punto, le censure esplicitate in sede di ricorso per cassazione presentano caratteri di marcata genericità, non essendo stati indicati specificamente gli aspetti di novità sopravvenuti rispetto alle precedenti valutazioni operate dallo stesso tribunale del riesame. Ne consegue l’inammissibilità del terzo e del secondo motivo di censura del ricorso proposto da P. In ogni caso, sempre con riferimento al secondo motivo di ricorso presentato dall’indagato, è appena il caso di rilevare che il Tribunale del riesame, nel configurare la sussistenza del fumus del delitto di cui all’art. 4, lett. b), del d.lgs. n. 74/2000, ha correttamente ritenuto che l’ipotesi in cui l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione superi l’importo di tre milioni costituisca una previsione di chiusura rispetto a quella base, in cui tale ammontare sia, come nel caso che occupa, superiore al dieci per cento di quello degli elementi attivi indicati in dichiarazione. Quanto, poi, alla asserita intervenuta prescrizione degli illeciti relativi agli anni di imposta 2006 e 2007, deve osservarsi come il giudice del riesame abbia in ogni caso ritenuto che anche considerando le imposte evase nell’anno 2008, esse sarebbero state di importo, comunque, superiore a quelle oggetto del provvedimento ablativo, sì da non configurare alcun vulnus ai principi di proporzionalità e adeguatezza in materia cautelare. Con riferimento, infine, al divieto di procedere al sequestro preventivo dell’intero ammontare del profitto del reato in caso di presenza di una pluralità di concorrenti va ribadita la regula juris – fondata sul principio solidaristico che informa la disciplina del concorso di persone e che implica l’imputazione dell’intera azione delittuosa in capo a ciascun concorrente – secondo cui il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente può interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti anche per l’intera entità del profitto accertato, anche se poi l’espropriazione non può essere duplicata o comunque eccedere nel quantum l’ammontare complessivo dello stesso profitto (Sez. 6, n. 17713 del 18/02/2014, dep. 24/04/2014, Argento, Rv. 259338).
3. Venendo, quindi, alle censure svolte con riferimento all’oggetto del sequestro nel quarto motivo dedotto da P. e nel ricorso presentato dalla M., deve rilevarsi l’infondatezza delle doglianze in questione. In primo luogo deve escludersi che il ricorrente possa legittimamente censurare la scelta dei beni in concreto sottoposti a sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, avendo questa Corte da tempo affermato il principio secondo il quale le preferenze eventualmente espresse dall’indagato in ordine ai beni da sottoporre al vincolo reale sono del tutto prive di rilevanza (sul punto si veda Sez. 2, n. 41049 del Sez. 2, n. 41049 del 26/10/2011, dep. 11/11/2011, Cappa, Rv. 251515). Sotto altro profilo, questa Corte si è già pronunciata sulla legittimità del sequestro preventivo avente ad oggetto una polizza assicurativa sulla vita. Infatti, che il divieto di sottoposizione ad azione esecutiva e cautelare stabilito dall’art. 1923 cod. civ. attiene esclusivamente alla definizione della garanzia patrimoniale a fronte della responsabilità civile e non riguarda la disciplina della responsabilità penale, nel cui esclusivo ambito ricade invece il sequestro preventivo (così Sez. 6, n. 12838 del 10/11/2011, dep. 4/04/2012, Cardilli, Rv. 252547; Sez. 2, n. 16658 del 17/04/2007, dep. 2/05/2007, Viada, Rv. 236591). Né potrebbe affermarsi il divieto di sequestro alla stregua dei principi affermati da questa Corte in materia di sequestro conservativo disposto nel processo penale (Sez. 5, n. 43026 del 24/09/2009, dep. 11/11/2009, Viada, Rv. 245434), trattandosi in quel caso della stessa misura prevista dal codice di rito civile posta a tutela della garanzia patrimoniale a fronte della responsabilità per obbligazioni di natura civilistica e la cui realizzazione coattiva è strutturata sul modello dell’espropriazione forzata. Quanto, infine, alla legittimità del sequestro in caso di contratto di assicurazione a favore di un terzo, il carattere autonomo del diritto acquistato dal beneficiario, ai sensi dell’art. 1920, comma 3, cod. civ., a mente del quale “per effetto della designazione il terzo acquista un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione”, non esclude che i premi versati dall’indagato a possano essere sottoposti a sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente. Infatti, anche a seguito del pagamento delle relative somme, il denaro non può, comunque, considerarsi come definitivamente uscito dal patrimonio del contraente, venendo accantonato in modo irreversibile ai fini del successivo pagamento al beneficiario, considerata la possibilità di revoca del beneficio, contemplata dall’art. 1921 cod. civ. (secondo cui la designazione del beneficiario è revocabile con le forme con le quali può essere fatta a norma dell’articolo precedente, salvo che sia intervenuta la morte del contraente) e considerata, altresì, la possibilità di riscatto e riduzione della polizza ex art. 1925 cod. civ.. Per tale ragione, deve essere condivisa la decisione del Tribunale del riesame, secondo cui le somme in questione, in quanto comunque riconducibili alla disponibilità dell’indagato, ovvero alla possibilità da parte di quest’ultimo di esercitare sui beni de quibus un potere anche informale ma comunque diretto ed oggettivo (cfr. v. Sez. 3, n. 4097 del 19/01/2016, dep. 1/02/2016, Tomasi Canovo, Rv. 265844), dovessero ritenersi assoggettabili al sequestro finalizzato alla confisca per equivalente secondo quanto stabilito dall’art. 12-bis del d.lgs. n. 74 del 2000.Quanto, infine, alla circostanza secondo cui la somma impiegata per la stipula della polizza sarebbe stata di pertinenza della sola M. e non del marito, si tratta di una allegazione in fatto, come tale sottratta allo piattaforma cognitiva del giudice di legittimità.
4. Alla stregua delle considerazioni che precedono i ricorsi devono essere, pertanto, rigettati.
PER QUESTI MOTIVI
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