REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 653/2007 proposto da: P.F..; (AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOCIETA’ ALFA SRL)
avverso la sentenza n. 11971/2006 CORTE APPELLO di TORINO, del 02/02/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/02/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIA LAPALORCIA;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. C. STABILE che ha concluso per il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 2-2-2012 la Corte d’Appello di Torino, parzialmente riformando quella del Tribunale di Alba in data 24-11-2005, confermava l’affermazione di responsabilità di F.P., quale amministratore unico della ALFA srl, dichiarata fallita il 5-6-2000, per il reato di bancarotta fraudolenta documentale.
1.1 La corte territoriale, rispondendo ad analoga censura sollevata con i motivi di appello, premesso che l’elemento soggettivo del reato è il dolo generico, rappresentato dalla consapevolezza dell’agente che la tenuta dei libri e delle scritture contabili renderà o potrà rendere impossibile la ricostruzione delle vicende patrimoniali, osservava che nella specie tale consapevolezza era desumibile dalla mancanza di gran parte della documentazione societaria che il P.(TIZIO) aveva il dovere di tenere e dalla predisposizione di documenti ritenuti inattendibili dal curatore.
2. Ricorre l’imputato per il tramite del difensore deducendo, con unico motivo, erronea interpretazione ed applicazione della norma penale nonché vizio di motivazione in ordine al dolo.
2.1 Secondo il ricorrente, premesso che la sola mancata consegna di parte della documentazione contabile obbligatoria e la mancata tenuta della stessa per i soli cinque mesi antecedenti la dichiarazione di fallimento avevano indotto il curatore a ritenere applicabili gli artt.224 e 217, comma 2, legge fall., le successive indagini non avevano apportato elementi atti a provare il dolo intenzionale e cioè la volontà dell’azione o dell’omissione e quella di rendere non ricostruibile il patrimonio.
Ciò anche considerato che l’inattendibilità dell’unico mastro contabile reperito, a fronte della mancata esibizione delle schede di mastro e delle fatture di acquisto, e l’incompletezza degli altri libri contabili obbligatori, non erano ascrivibili al prevenuto, visto che la tenuta della contabilità era affidata ad un professionista esterno alla società. Inoltre, essendo la condotta ascritta al P.(TIZIO) meramente omissiva, poteva essere contrassegnata da mera superficialità, in carenza di motivazione circa la consapevolezza e volontà proprie della bancarotta fraudolenta documentale.
2.2 Si chiedeva quindi che il fatto fosse qualificato come bancarotta semplice e dichiarato prescritto.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è infondato e va disatteso.
2. A fronte della chiara ricostruzione, da parte della corte territoriale, in linea con il consolidato orientamento di questa corte, dell’elemento psicologico del reato (la bancarotta fraudolenta documentale di cui all’art.216, comma primo, n.2 ult. parte, legge fall.), in termini di dolo generico, che ammette dunque anche la forma del dolo eventuale, risulta privo di consistenza il qui reiterato assunto del ricorrente circa la mancanza nella specie del dolo intenzionale, assunto del quale ha già fatto giustizia il giudice di appello.
3. In secondo luogo è inconferente il tentativo di addossare al professionista esterno addetto alla tenuta della contabilità, nello sforzo di escludere l’elemento psicologico del reato, la responsabilità della mancanza di gran parte della documentazione societaria la cui tenuta incombeva al P. e la predisposizione di documenti ritenuti inattendibili dal curatore, essendo presumibile che i dati fossero stati trascritti secondo le indicazioni e i documenti forniti dall’amministratore della società, né tale presunzione iuris tantum è stata vinta nella specie da rigorosa prova contraria.
4. Del resto la ricostruzione nel ricorso della condotta tenuta dal P.(TIZIO) come relativa soltanto agli ultimi mesi prima della dichiarazione di fallimento, è assai riduttiva a fronte della mancata consegna di documenti ben più risalenti, quali le schede di mastro dal 1992 al 1997, oltre che del 2000, nonché di tutte le fatture emesse e ricevute e di tutti i documenti di prima nota, nonché dinanzi alla predisposizione di documenti inattendibili, con conseguente infondatezza dell’assunto del ricorrente secondo cui il suo comportamento sarebbe stato meramente omissivo.
Elementi, quelli appena ricordati, ineccepibilmente posti dalla Corte torinese a sostegno della conclusione della consapevolezza dell’imputato – o almeno dell’accettazione del relativo rischio – di rendere in tal modo impossibile la ricostruzione dell’assetto patrimoniale societario, con conseguente definitivo accantonamento della possibilità di ritenere configurato il reato di bancarotta semplice.
5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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