Corte di Cassazione sezioni Unite sentenza n. 22377 del 27 ottibre 2011
AVVOCATO – CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE – PROCEDIMENTO E SANZIONI DISCIPLINARI
massima della sentenza
A norma dell’art. 50 del R.D.L. 1578/1933 è ammissibile il ricorso al Consiglio nazionale forense contro la deliberazione con la quale il Consiglio dell’ordine stabilisce d’iniziare il procedimento disciplinare contro un avvocato.
In tema di procedimento disciplinare a carico di un avvocato, alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 50 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, al fine di consentire, nell’attuazione dei principi del giusto processo, della sua ragionevole durata e dell’effettività della tutela, di cui all’art. 111, primo e secondo comma, Cost., un più rapido intervento giudiziario sulla legittimità dell’avvio del procedimento, deve ritenersi ammissibile il ricorso al Consiglio nazionale forense volto a censurare la decisione con la quale il locale Consiglio dell’Ordine abbia stabilito – Cass. civ., Sez. Unite, 08/11/2010, n. 22624 – d’iniziare il procedimento medesimo, restando affidata alla prudenza del Consiglio nazionale forense la valutazione, caso per caso, della circostanza che l’eccezione sollevata dal ricorrente sia attinente, in via esclusiva, alla legittimità della deliberazione contestata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 – Il 19 febbraio 2009 il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma deliberò l’apertura di procedimento disciplinare nei confronti dell’iscritto G.A., essendo passata in giudicato la sentenza penale che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di corruzione e condannato alla pena di anni cinque e mesi due di reclusione. Con successivo provvedimento del 23 giugno 2009 il Consiglio fissò l’udienza di trattazione del procedimento.
2 – Con decisione in data 23 gennaio-25 ottobre 2010 il Consiglio Nazionale Forense dichiarava inammissibile il ricorso dell’A., affermando che esso risultava tardivo avverso l’atto assoggettabile ad impugnazione, rappresentato dalla delibera di apertura del procedimento disciplinare, assunta in data 24 febbraio 2009 e inammissibile avverso il provvedimento in data 23 giugno 2009 di fissazione dell’udienza dibattimentale poiché esso non è suscettibile di impugnazione, trattandosi di atto intermedio dovuto e previsto dalle norme a garanzia dell’esercizio dei diritti di difesa nella legittimità della costituzione del rapporto processuale.
3 – L’A. ha proposto rituale ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione affidato ad un unico motivo
Gli intimati non hanno espletato difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – Il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 50 R.D.L 27 novembre 1933 n. 1578, anche in correlazione con gli artt. 47 e 48 R.D. 22 gennaio 1934, n. 37; connesso additivo vizio di carenza e/o illogicità della motivazione. Premette di avere proposto il ricorso oggetto della decisione impugnata avverso il provvedimento 23 giugno 2009 con cui era stata fissata la citazione nel giudizio disciplinare e che il punto nodale della questione era l’individuazione delle tipologie di provvedimenti dei Consigli degli Ordini locali suscettibili di immediato ricorso ex art. 50 r.d.l. citato. Al riguardo affermava non essere condivisibile l’interpretazione restrittiva del Consiglio Nazionale Forense, secondo cui in tale tipologia rientrerebbero solo le delibere di apertura del procedimento disciplinare.
A sostegno della tesi, il ricorrente ripercorre i passaggi che ritiene maggiormente significativi della sentenza delle Sezioni Unite 15 dicembre 2008, n. 29294 (erroneamente indicata con il n. 29429) per inferirne che essa, nell’affermare la ricorribilità della delibera di apertura del procedimento, conferma – o almeno non esclude – la possibile “impugnatività” di altri provvedimenti resi dagli Ordini locali; tuttavia riconosce (pag. 6 del ricorso) che non sono impugnabili quelli aventi natura meramente “interna e strumentale”.
Per superare tale ostacolo, l’A. sostiene che la citazione dell’incolpato per l’udienza con cui ha inizio il giudizio disciplinare non rientra nella categoria degli atti meramente interni e strumentali per le ragioni che possono essere così sintetizzate: a) la correlazione con l‘impugnabile delibera di apertura del procedimento disciplinare; b) la citazione per l’udienza nel procedimento disciplinare è atto omologo al decreto di rinvio a giudizio nel processo penale, ove la richiesta del P.M. passa attraverso il vaglio del giudice terzo; c) solo con l’atto di citazione viene cristallizzata l’ncolpazione ai fini del giudizio; d) non sussiste una netta linea di demarcazione tra i vari atti (delibera dispositiva dell’apertura del procedimento disciplinare e atto di citazione dell’ncolpato) che precedono l’instaurazione del giudizio disciplinare.
2 – Lo stesso ricorrente ammette che le Sezioni Unite, con sentenza 20 aprile-7 ottobre 2010, n. 20771, si sono pronunciate in senso contrario a quello prospettato, ma confida in una “rivisitazione” di tale impostazione.
Le argomentazioni nuovamente sottoposte al vaglio delle Sezioni Unite debbono, dunque, essere raffrontate al paradigma normativo delineato dall’art. 360-bis n. 1 cod. proc. civ., a mente del quale, quando – come nella specie – il provvedimento impugnato abbia deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte, il ricorrente deve formulare motivi che offrano elementi idonei a mutare orientamento.
3 – La sentenza n. 29294/2008 ha ritenuto ammissibile il ricorso avverso la delibera di apertura del procedimento disciplinare privilegiando la necessità di un più rapido intervento di un giudice terzo e imparziale che verifichi la legittimità dell’avvio del suddetto procedimento, arrestandone subito la prosecuzione in caso di mancanza dei presupposti. A tal fine ha valorizzato la considerazione che ogni processo costituisce di per sé fonte di pregiudizio in quanto comporta comunque turbamenti e sofferenze.
Ma non ha inteso stravolgere l’orientamento più che consolidato che nega la impugnabilità immediata degli atti processuali aventi natura intermedia o interlocutoria (confronta, ex multis, Cass. Sez. Un, 10 settembre 2009, n. 19448; Cass. Sez. Un. 5 aprile 2007, n. 8520; Cass. Sez. III, 23 maggio 2006, n. 12115).
Anche a voler ammettere – come sostiene il ricorrente – che, in virtù dell’orientamento più recente e costituzionalmente orientato delle Sezioni Unite, non esista un numero chiuso di provvedimenti impugnabili, occorre tuttavia precisare che non esiste neppure una impugnabilità generalizzata, essendo essa necessariamente limitata – anche ai fini di consentire che il procedimento sia definito in tempi contenuti – ai provvedimenti tradizionalmente impugnabili e a quelli intrinsecamente idonei ad incidere significativamente sui beni sopra indicati (tutela della persona da turbamenti e sofferenze che appaiano ingiustificati).
Alla stregua delle argomentazioni che precedono si deve necessariamente pervenire alla conclusione che il procedimento di fissazione dell’udienza di trattazione del procedimento disciplinare e la relativa citazione non presentano un’incidenza autonoma sui beni protetti, ma sono conseguenza fisiologica e esecutiva dell’apertura del procedimento disciplinare e, quindi, non sono suscettibili di impugnazione autonoma trattandosi di atti meramente interni al procedimento e ad esso strumentali, come tali inidonei a determinare autonomo pregiudizio.
4 – Le argomentazioni addotte nel delineare il carattere omologo della delibera di apertura del procedimento disciplinare e del decreto di rinvio a giudizio nel processo penale hanno trovato anticipata risposta nella sentenza n. 20771/2010 delle Sezioni Unite.
L’avvio del procedimento disciplinare è determinato dalla deliberazione di apertura del procedimento, non da quella che fissa l’udienza. Non è prevista una fase ulteriore in cui il procedimento possa essere definito in modo diverso dalla fissazione dell’udienza, laddove l’intervento del GUP costituisce una prima verifica della non infondatezza dell’azione penale intrapresa. Nel sistema risultante dalle precedenti decisioni delle Sezioni Unite, l’intervento del giudice terzo è anticipato al momento dell’apertura del procedimento disciplinare. La successiva fissazione dell’udienza è priva di contenuti decisori, è inidonea a determinare pregiudizio autonomo e ulteriore rispetto all’apertura del procedimento, è solo un necessario atto di impulso processuale, come tale non immediatamente ricorribile.
5 – Il ricorrente sostiene che la cristallizzazione dell’incolpazione si ha solo con l’atto di citazione.
L’argomentazione risulta priva del presupposto fattuale, dal momento che non risulta – e del resto egli neppure lo sostiene – che la incolpazione “cristallizzata” nell’atto di citazione fosse diversa da quella prospettata in sede di apertura del procedimento. Se, dunque, la relativa delibera può essere immediatamente impugnata, non vi è ragione di procrastinare ad una fase successiva le possibili censure avverso una incolpazione già “cristallizzata”.
Ma, anche a voler prescindere dalla peculiarità della fattispecie, non si ravvisano ragioni che inducano a discostarsi dall’orientamento già espresso dalla sentenza n. 20771/2010 : la riformulazione di addebiti già comunicati ha effetto interno al procedimento e strumentale alla prosecuzione del medesimo, ha lo scopo di tutelare il diritto di difesa dell’incolpato, ha natura interlocutoria e inerisce esclusivamente ai fatti di cui all’incolpazione.
6 – Non è condivisibile neppure il tema dell’asserita assenza di una netta linea di demarcazione tra la delibera che dispone l’apertura del procedimento disciplinare e l’atto di citazione dell’incolpato.
Infatti si tratta di attività scandite nel tempo e aventi natura giuridica e caratteristiche tecniche diverse e individuanti. Ove, come argomenta l’A., accadesse che i due atti venissero notificati contestualmente, resterebbe la facoltà di impugnare la delibera di apertura del procedimento disciplinare, in tal modo paralizzando la citazione a giudizio.
7 – Pertanto il ricorso va rigettato. Nulla spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Nulla spese.
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