Nella circolare n. 01 del 01 ottobre 2013 emanata dal Ministero dell’Ambiente ha trovato confermata l’esclusione dall’applicazione del Sistri per chi trasporta rifiuti non pericolosi in conto proprio. Infatti con la summenzionata circolare vengono fornito indicazioni in merito a obblighi, procedure ed esenzioni del sistema di tracciabilità dei rifiuti a seguito della conversione in legge del Dl 101/2013 avvenuta il 30 ottobre.
Con il documento in esame, i Ministero, viene chiarito che la norma non contempla l’obbligo di adesione al sistema SISTRI per:
- i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi; per gli enti e le imprese che effettuano attività di raccolta, trasporto e gestione dei rifiuti non pericolosi;
- per i raccoglitori e i trasportatori di rifiuti urbani di regioni diverse dalla Campania, salvo la fase di sperimentazione per i rifiuti urbani pericolosi.
Con la circolare n. 01 viene confermato quanto puntualizzato con la nota esplicativa di fine settembre che l’obbligo di utilizzo del Sistri dal 1° ottobre non riguarda chi effettua trasporto in conto proprio.
Infatti per il ministero la locuzione «enti o imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale» contenuta nel comma 2 dell’articolo 11 del Dl 101/2013 riguarda chi raccoglie o trasporta rifiuti speciali pericolosi prodotti da terzi.
Per quanto concerne i vettori stranieri, il ministero precisa che, qualora effettuano trasporti esclusivamente all’interno del territorio nazionale o se il trasporto parte dall’Italia verso unPaese estero, scatta l’obbligo di iscrizione al Sistri. Nel caso, invece, di trasporti transfrontalieri dall’estero verso l’Italia o semplicemente attraversando il territorio nazionale, valgono le disposizioni prevista dal regolamento comunitario 1013/2006.
La circolare contiene anche la definizione di nuovi produttori che trattano o producono rifiuti pericolosi. «Si tratta dei soggetti che sottopongono i rifiuti pericolosi ad attività di trattamento ed ottengono nuovi rifiuti (eventualmente, anche non pericolosi) diversi da quelli trattati, per natura o composizione, ovvero che sottopongono i rifiuti non pericolosi ad attività di trattamento ed ottengono nuovi rifiuti pericolosi; tali soggetti, nelle more delle modifiche delle procedure informatiche, sono tenuti ad iscriversi sia nella categoria gestori che in quella produttori».
Con il paragrafo 4 della circolare si precisano le modalità di coordinamento tra iscritti e non al sistema di tracciabilità fino al 3 marzo 2014. In particolare, viene sottolineato che il gestore dell’impianto di recupero o smaltimento è tenuto a stampare e trasmettere al produttore dei rifiuti stessi la copia della «scheda Sistri – area movimentazione» completa per attestare l’assolvimento dell’obbligo.
Altra precisazione di rilevo contenuta nella circolare è quella inerente la disapplicazione delle sanzioni, per dieci mesi non saranno applicate, relative agli adempimenti del sistema di tracciabilità ma continueranno ad applicarsi adempimenti e sanzioni previsti dagli articoli 188, 189, 190, 193 del Dlgs 152/2006 nella formulazione vigente prima delle modifiche apportate dal Dlgs 205/2010.
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