Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna sezione I sentenza n. 854 depositata il 19 dicembre 2017 – Per il costo orario del personale da dimostrare in sede di verifica dell’anomalia dell’offerta non va assunto a criterio di calcolo il “monte-ore teorico”, comprensivo cioè anche delle ore medie annue non lavorate (per ferie, festività, assemblee, studio, malattia, formazione, etc.) di un lavoratore che presti servizio per tutte l’anno, ma va considerato il “costo reale”
Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna sezione I sentenza n. 854 depositata il 19 dicembre 2017 N. 00854/2017 REG.PROV.COLL. N. 00834/2017 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di [...]