lavoro

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 9742 depositata il 12 aprile 2023 – Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro

Indicazioni operative in ordine al rilascio di provvedimenti autorizzativi ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 300/1970 – ISPETTORATO NAZIONALE del LAVORO – Nota n. 2572 del 14 aprile 2023

ISPETTORATO NAZIONALE del LAVORO - Nota n. 2572 del 14 aprile 2023 Indicazioni operative in ordine al rilascio di provvedimenti autorizzativi ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 300/1970 Si forniscono di seguito indicazioni in merito ai provvedimenti in oggetto che traggono spunto dall’esperienza applicativa e dalle problematiche operative emerse anche in relazione all’evoluzione tecnologica [...]

Riforma del processo civile e penale (c.d. “riforma Cartabia”) – Prime indicazioni operative per il personale ispettivo – ISPETTORATO NAZIONALE del LAVORO – Nota n. 2563 del 14 aprile 2023

ISPETTORATO NAZIONALE del LAVORO - Nota n. 2563 del 14 aprile 2023 Riforma del processo civile e penale (c.d. “riforma Cartabia”) – Prime indicazioni operative per il personale ispettivo Con la L. n. 134/2021 – recante “Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere [...]

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 9650 depositata l’ 11 aprile 2023 – La legge n. 223 del 1991, art. 24 comma 2 prevede espressamente l’applicazione delle norme in materia di licenziamento collettivo anche nel caso di cessazione totale dell’attività d’impresa, in ogni caso rilevando, pure nella suddetta ipotesi e di unicità del criterio di scelta per tutti i lavoratori, il mancato rispetto del termine di sette giorni, previsto dall’art. 4, comma 9 legge cit., per la comunicazione dell’elenco dei lavoratori licenziati e dei criteri di scelta

La l. n. 223 del 1991, art. 24 comma 2 prevede espressamente l'applicazione delle norme in materia di licenziamento collettivo anche nel caso di cessazione totale dell'attività d'impresa, in ogni caso rilevando, pure nella suddetta ipotesi e di unicità del criterio di scelta per tutti i lavoratori, il mancato rispetto del termine di sette giorni, previsto dall'art. 4, comma 9 legge cit., per la comunicazione dell'elenco dei lavoratori licenziati e dei criteri di scelta

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 8737 depositata il 28 marzo 2023 – Nei licenziamenti in tronco i fatti addebitati devono rivestire il carattere di grave violazione degli obblighi del rapporto di lavoro, tale da lederne irrimediabilmente l’elemento fiduciario e spetta al giudice di merito valutare la congruità della sanzione espulsiva non sulla base di una valutazione astratta del fatto addebitato, ma tenendo conto di ogni aspetto concreto della vicenda processuale che, alla luce di un apprezzamento unitario e sistematico, risulti sintomatico della sua gravità rispetto ad un’utile prosecuzione del rapporto di lavoro, assegnandosi, innanzi tutto, rilievo alla configurazione che delle mancanze addebitate faccia la contrattazione collettiva, ma pure all’intensità dell’elemento intenzionale, al grado di affidamento richiesto dalle mansioni svolte dal dipendente e dalla qualifica rivestita, alle precedenti modalità di attuazione del rapporto, alla sua particolare natura e tipologia

Nei licenziamenti in tronco i fatti addebitati devono rivestire il carattere di grave violazione degli obblighi del rapporto di lavoro, tale da lederne irrimediabilmente l'elemento fiduciario e spetta al giudice di merito valutare la congruità della sanzione espulsiva non sulla base di una valutazione astratta del fatto addebitato, ma tenendo conto di ogni aspetto concreto della vicenda processuale che, alla luce di un apprezzamento unitario e sistematico, risulti sintomatico della sua gravità rispetto ad un'utile prosecuzione del rapporto di lavoro, assegnandosi, innanzi tutto, rilievo alla configurazione che delle mancanze addebitate faccia la contrattazione collettiva, ma pure all'intensità dell'elemento intenzionale, al grado di affidamento richiesto dalle mansioni svolte dal dipendente e dalla qualifica rivestita, alle precedenti modalità di attuazione del rapporto, alla sua particolare natura e tipologia

TRIBUNALE di UDINE – Sentenza n. 88 depositata il 23 marzo 2023 – Ove il contratto collettivo preveda per l’ipotesi di cessazione dell’appalto a cui sono adibiti i dipendenti un sistema di procedure idonee a consentire l’assunzione degli stessi, con passaggio diretto e immediato alle dipendenze dell’impresa subentrante a seguito della cessazione del rapporto instaurato con l’originario datore di lavoro e mediante la costituzione ex novo di un rapporto di lavoro con un diverso soggetto, detta tutela non esclude, ma si aggiunge a quella apprestata a favore del lavoratore nei confronti del datore di lavoro che ha intimato il licenziamento, con i limiti posti dalla legge all’esercizio del suo potere di recesso, non incidendo sul diritto del lavoratore di impugnare il licenziamento intimatogli per ottenere il riconoscimento della continuità giuridica del rapporto originario

Ove il contratto collettivo preveda per l'ipotesi di cessazione dell'appalto a cui sono adibiti i dipendenti un sistema di procedure idonee a consentire l'assunzione degli stessi, con passaggio diretto e immediato alle dipendenze dell'impresa subentrante a seguito della cessazione del rapporto instaurato con l'originario datore di lavoro e mediante la costituzione ex novo di un rapporto di lavoro con un diverso soggetto, detta tutela non esclude, ma si aggiunge a quella apprestata a favore del lavoratore nei confronti del datore di lavoro che ha intimato il licenziamento, con i limiti posti dalla legge all'esercizio del suo potere di recesso, non incidendo sul diritto del lavoratore di impugnare il licenziamento intimatogli per ottenere il riconoscimento della continuità giuridica del rapporto originario

Dimissioni del lavoratore nel periodo di fruibilità del congedo di paternità e obbligo di versamento del c.d. ticket di licenziamento – INPS – Messaggio n. 1356 del 12 aprile 2023

INPS - Messaggio n. 1356 del 12 aprile 2023 Dimissioni del lavoratore nel periodo di fruibilità del congedo di paternità e obbligo di versamento del c.d. ticket di licenziamento - Istruzioni operative Premessa L’articolo 2, lettera c), del decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, ha introdotto all’articolo 27-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, [...]

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 7110 depositata il 9 marzo 2023 – In tema di dirigenza medica del settore sanitario pubblico, la P.A. è tenuta a dare inizio e a completare, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, il procedimento per l’adozione del provvedimento di graduazione delle funzioni dirigenziali e di pesatura degli incarichi, nel cui ambito la fase di consultazione sindacale, finalizzata anche a determinare l’ammontare delle risorse destinate al pagamento della quota variabile della retribuzione di posizione definita in sede aziendale e dipendente dalla graduazione delle funzioni, ha carattere endoprocedimentale; il mancato rispetto dei termini interni che ne scandiscono lo svolgimento, l’omessa conclusione delle trattative entro la data fissata dal contratto collettivo e le eventuali problematiche concernenti il fondo espressamente dedicato, ai sensi del medesimo contratto collettivo, alla quantificazione della menzionata quota variabile non fanno venir meno di per sé l’obbligo gravante sulla P.A. di attivare e concludere la procedura diretta all’adozione di tale provvedimento

In tema di dirigenza medica del settore sanitario pubblico, la P.A. è tenuta a dare inizio e a completare, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, il procedimento per l'adozione del provvedimento di graduazione delle funzioni dirigenziali e di pesatura degli incarichi, nel cui ambito la fase di consultazione sindacale, finalizzata anche a determinare l'ammontare delle risorse destinate al pagamento della quota variabile della retribuzione di posizione definita in sede aziendale e dipendente dalla graduazione delle funzioni, ha carattere endoprocedimentale; il mancato rispetto dei termini interni che ne scandiscono lo svolgimento, l'omessa conclusione delle trattative entro la data fissata dal contratto collettivo e le eventuali problematiche concernenti il fondo espressamente dedicato, ai sensi del medesimo contratto collettivo, alla quantificazione della menzionata quota variabile non fanno venir meno di per sé l'obbligo gravante sulla P.A. di attivare e concludere la procedura diretta all'adozione di tale provvedimento

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