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CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 18921 depositata il 10 luglio 2024 – In tema di imposte dirette e IVA oggetto di verifica nei confronti di associazioni culturali non riconosciute cui sia contestato lo svolgimento di attività commerciale, l’invocato giudicato esterno ex art. 2909 cod. civ., relativo a precedente anno di imposta, non spiega automaticamente effetto per gli anni successivi, in particolare con riferimento alla natura non commerciale dell’associazione accertata con la sentenza definitiva, in quanto è onere di parte contribuente dimostrare l’identità delle questioni e dei presupposti di fatto alla base delle riprese per le diverse annualità

In tema di imposte dirette e IVA oggetto di verifica nei confronti di associazioni culturali non riconosciute cui sia contestato lo svolgimento di attività commerciale, l'invocato giudicato esterno ex art. 2909 cod. civ., relativo a precedente anno di imposta, non spiega automaticamente effetto per gli anni successivi, in particolare con riferimento alla natura non commerciale dell'associazione accertata con la sentenza definitiva, in quanto è onere di parte contribuente dimostrare l'identità delle questioni e dei presupposti di fatto alla base delle riprese per le diverse annualità

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 13364 depositata il 3 aprile 2024 – Il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti è configurabile anche nel caso in cui la falsa documentazione venga creata dal medesimo utilizzatore che la faccia apparire come proveniente da terzi

Il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti è configurabile anche nel caso in cui la falsa documentazione venga creata dal medesimo utilizzatore che la faccia apparire come proveniente da terzi

Corte di Giustizia dell’ Unione Europea, seconda sezione, nella causa C‑196/23 depositata l’ 11 luglio 2024 – L’articolo 1, paragrafo 1, e l’articolo 2 della direttiva 98/59/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi, letti in combinato disposto, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale in forza della quale la cessazione dei contratti di lavoro di un numero di lavoratori superiore a quello previsto da detto articolo 1, paragrafo 1, dovuta al pensionamento del datore di lavoro, non è qualificata come «licenziamento collettivo» e non richiede, quindi, l’informazione e la consultazione dei rappresentanti dei lavoratori previste da detto articolo 2

L’articolo 1, paragrafo 1, e l’articolo 2 della direttiva 98/59/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi, letti in combinato disposto, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale in forza della quale la cessazione dei contratti di lavoro di un numero di lavoratori superiore a quello previsto da detto articolo 1, paragrafo 1, dovuta al pensionamento del datore di lavoro, non è qualificata come «licenziamento collettivo» e non richiede, quindi, l’informazione e la consultazione dei rappresentanti dei lavoratori previste da detto articolo 2.

Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza n. 16105 depositata il 10 giugno 2024 – In tema di TARSU, si è rilevato che qualora l’originaria denunzia sia stata incompleta, infedele oppure omessa, l’obbligo di formularla si rinnova annualmente, in quanto ad ogni anno solare corrisponde un’obbligazione tributaria, con la conseguenza che l’inottemperanza a tale obbligo, sanzionata dal d.lgs. n. 507 del 1993, art. 76, comporta l’applicazione della sanzione anche per gli anni successivi al primo

In tema di TARSU, si è rilevato che qualora l'originaria denunzia sia stata incompleta, infedele oppure omessa, l'obbligo di formularla si rinnova annualmente, in quanto ad ogni anno solare corrisponde un'obbligazione tributaria, con la conseguenza che l'inottemperanza a tale obbligo, sanzionata dal d.lgs. n. 507 del 1993, art. 76, comporta l'applicazione della sanzione anche per gli anni successivi al primo

È incostituzionale il divieto di rilasciare nuove autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente (NCC) – CORTE COSTITUZIONALE – Comunicato del 19 luglio 2024

CORTE COSTITUZIONALE - Comunicato del 19 luglio 2024 È incostituzionale il divieto di rilasciare nuove autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente (NCC) Il divieto di rilasciare nuove autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente (NCC) sino alla piena operatività del registro informatico nazionale delle imprese titolari di licenza taxi e di autorizzazione [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 19761 depositata il 17 luglio 2024 – L’impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile a tutela della reale utilità della parte tutte le volte che l’impugnazione principale metta in discussione l’assetto di interessi derivanti dalla sentenza alla quale il coobbligato solidale aveva prestato acquiescenza

L’impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile a tutela della reale utilità della parte tutte le volte che l’impugnazione principale metta in discussione l’assetto di interessi derivanti dalla sentenza alla quale il coobbligato solidale aveva prestato acquiescenza

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 19740 depositata il 17 luglio 2024 – Il licenziamento, quale negozio unilaterale recettizio, si perfeziona nel momento in cui la manifestazione di volontà del datore di lavoro giunge a conoscenza del lavoratore, sicché la decorrenza del termine di decadenza per l’impugnazione del recesso opera dalla comunicazione del licenziamento e non dal momento, eventualmente successivo, di cessazione dell’efficacia del rapporto di lavoro

Il licenziamento, quale negozio unilaterale recettizio, si perfeziona nel momento in cui la manifestazione di volontà del datore di lavoro giunge a conoscenza del lavoratore, sicché la decorrenza del termine di decadenza per l’impugnazione del recesso opera dalla comunicazione del licenziamento e non dal momento, eventualmente successivo, di cessazione dell’efficacia del rapporto di lavoro

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 19561 depositata il 16 luglio 2024 – In tema d’indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d’attore, dal pensionato che miri ad ottenere l’accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l’ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l’onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l’esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico

In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico

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