AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 11 novembre 2019, n. 479
Comma 6 dell’articolo 9 bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50,convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 – Cause esclusione ISA
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
La Alfa SRLS rappresenta di essere stata costituita in data … dicembre 2017 e di aver presentato nella medesima data il modello di attribuzione della partiva iva(necessario per l’atto notarile) con codice attività …
La società dichiara di essersi iscritta presso il registro delle imprese di … il ..gennaio 2018 come impresa “inattiva” e di aver iniziato la propria attività in data X gennaio 2018.
In data X ottobre 2018 l’istante precisa di aver approvato il bilancio chiuso al 31dicembre 2017, senza costi e ricavi, certificando che l’attività è stata avviata nel 2018. In particolare l’istante fa presente di aver proceduto all’approvazione del bilancio come primo periodo d’imposta 2017, in quanto, trattandosi di società a responsabilità limitata semplificata, lo statuto non poteva prevedere esercizi sociali che terminassero oltre il 31 dicembre 2017 e pertanto il primo periodo d’imposta 2017 (dal … dicembre 2017 al31 dicembre 2017) si è concluso senza alcuna attività.
La società fa presente, inoltre, di aver regolarmente trasmesso il modello unico2018 relativo al periodo di imposta 2017, in cui non compare alcun importo, e il relativo modello IRAP 2018, in cui non compare alcuna base imponibile per l’assenza dell’esercizio effettivo dell’attività nella frazione residua del 2017.
Tanto premesso, l’interpellante osserva che…
L’istante chiede, pertanto, alla scrivente Amministrazione di sapere … se risulta esclusa dall’applicazione degli ISA nel 2018.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
Alfa ritiene che…
… il contribuente è dell’avviso che per l’anno 2018 sussistano le condizioni affinché la società sia esclusa dagli ISA – Indici sintetici di affidabilità fiscale – in quanto, ai sensi del comma 6 dell’articolo 9 bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50,convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, gli ISA non si applicano ai periodi di imposta nei quali il contribuente ha iniziato la propria attività.
Nel caso in esame la società ha iniziato l’attività nel 2018, come certificato dalla visura camerale (inizio attività 12 gennaio 2018), pur avendo aperto la partita IVA nel 2017, pertanto, ritiene di trovarsi in una condizione di esclusione prevista dal legislatore.
Parere dell’agenzia delle entrate
…
Per quanto riguarda il secondo quesito proposto, relativo all’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, e in particolare dell’articolo 9-bis, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, secondo il quale “gli indici non si applicano ai periodi d’imposta nei quali il contribuente: a) ha iniziato o cessato l’attività ovvero non si trova in condizioni di normale svolgimento della stessa”, si osserva quanto segue.
La citata disposizione normativa prevede che gli indici non si applicano ai periodi d’imposta nei quali il contribuente ha iniziato o cessato l’attività ovvero non si trova in condizioni di normale svolgimento della stessa.
Le istruzioni parte generale ai modelli ISA 2019, approvate con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 gennaio 2019 prevedono che: “Sono esclusi dall’applicazione degli ISA: a) i contribuenti che hanno iniziato l’attività nel corso del periodo d’imposta” e sono, altresì, esclusi “d) i contribuenti che non si trovano in condizioni di normale svolgimento dell’attività”.
In relazione a tale seconda fattispecie le medesime istruzioni chiariscono che “a titolo esemplificativo, si considera non normale svolgimento dell’attività: […] b) il periodo in cui l’impresa non ha ancora iniziato l’attività produttiva prevista dall’oggetto sociale, ad esempio perché: – la costruzione dell’impianto da utilizzare per lo svolgimento dell’attività si è protratta oltre il primo periodo d’imposta, per cause indipendenti dalla volontà dell’imprenditore; – non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell’attività; – è svolta esclusivamente un’attività di ricerca propedeutica allo svolgimento dell’attività produttiva di beni e servizi, sempreché l’attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi“.
Nei modelli ISA 2019 in cui viene richiesta la compilazione del campo “Anno d’inizio attività” le relative istruzioni chiariscono che: “Il dato riguardante l’anno di inizio attività deve essere fornito facendo riferimento alla relativa dichiarazione di inizio dell’attività comunicata all’Amministrazione Finanziaria“.
Tutto quanto innanzi premesso, si osserva che la causa di esclusione di cui al comma 6 del richiamato articolo 9-bis relativa all’inizio attività può essere dichiarata per il periodo di imposta per il quale la dichiarazione di inizio dell’attività è stata comunicata all’Amministrazione finanziaria.
Ricorrendone le condizioni, per i periodi d’imposta successivi, può essere dichiarata la causa di esclusione relativa al non normale svolgimento dell’attività. Nel caso in esame, quindi, poiché la società istante ha dichiarato all’Amministrazione finanziaria l’inizio dell’attività il 19 dicembre 2017, potrà essere esclusa dagli ISA nel 2018 nel caso in cui si trovi in un periodo di non normale svolgimento dell’attività.
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