AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 28 luglio 2021, n. 519
Articolo 1, comma 57 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Cause ostative all’applicazione del regime c.d. forfetario
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
L’istante, nata a … il …, rappresenta di essere una … e di ricevere incarichi prevalentemente in Italia.
Riferisce, inoltre, che fino al … 2020 era residente in Italia (…) ed esercitava l’attività di … con il c.d. regime dei nuovi minimi, di cui all’articolo 1, commi 96 e seguenti della legge n. 244 del 2007, così come modificato dall’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 98 del 2011.
L’istante evidenzia che tale regime, nonostante abrogato nel 2016, avrebbe consentito alla contribuente di permanere nel regime stesso fino all’età di 35 anni.
Da ultimo, l’istante riferisce che, a … 2020, ha … e si è trasferita in … .
Ciò posto, tenuto conto che la maggior parte dei propri compensi continuerà ad esser prodotta in Italia, la contribuente si rivolge all’Amministrazione finanziaria in quanto desidererebbe avere certezza su come inquadrare la propria posizione fiscale.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’istante ritiene che la propria situazione possa essere risolta in due modi.
La prima soluzione proposta sarebbe quella di cessare la propria partita IVA attuale (rinunciando di conseguenza al regime di cui alla legge n. 244 del 2007, fruibile fino al compimento del 35 esimo anno di età) per chiedere identificazione diretta – Modello ANR – aprendo una nuova partita IVA.
In tal caso, l’istante ritiene di avere diritto ad optare per il regime fiscale agevolato previsto dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (c.d. regime forfetario).
Infatti, come previsto dal paragrafo 2.3.1 a pag. 11 della circolare n. 9/E del 10 aprile 2019, possono avvalersi di tale regime i cittadini che risiedono in uno degli Stati dell’UE che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto.
La seconda soluzione proposta consisterebbe nel nominare un rappresentante fiscale e mantenere l’attuale partita IVA e l’attuale regime dei nuovi minimi (articolo 1, commi 96 e seguenti della legge n. 244 del 2007, così come modificato dall’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 98 del 2011) fino al trentacinquesimo anno di età.
Parere dell’Agenzia delle entrate
In via preliminare, si rappresenta che il presente parere viene reso nel presupposto, assunto acriticamente, che ai fini fiscali il contribuente sia effettivamente residente all’estero. Al riguardo, si rammenta che esula dalle competenze della scrivente esercitabili in questa sede l’accertamento di un elemento di fatto, quale quello della residenza fiscale del contribuente ai sensi dell’articolo 2 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (cfr. circolare 1° aprile 2016, n. 9/E, paragrafo 1.1).
La legge n. 190 del 2014, all’articolo 1, commi da 54 a 89, ha introdotto un regime fiscale agevolato, c.d. regime forfetario, rivolto ai contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni in possesso di determinati requisiti.
Successivamente, l’articolo 1, commi da 9 a 11, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) ha modificato, con portata estensiva, l’ambito di applicazione del regime forfetario (rif. Circolare n. 9/E del 10 aprile 2019).
Da ultimo, l’articolo 1, comma 692, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) ha modificato ulteriormente l’ambito di applicazione del regime forfetario.
Con riferimento a quanto descritto dall’istante, in particolare, assume rilevanza la lettera b) del comma 57 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014, ai sensi della quale non possono avvalersi del regime forfetario « i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75 per cento del reddito complessivamente prodotto» (sottolineature aggiunte).
Tale causa ostativa, come specificato dalla sopracitata circolare n. 9/E del 2019 (paragrafo 2.3.1.), non ha subito modifiche ad opera della legge di bilancio 2019; valgono, pertanto, i chiarimenti resi in merito dalla circolare n. 10/E del 4 aprile 2016 (paragrafo 2.3.), secondo cui detta disposizione «al fine di favorire un più ampio accesso al regime di favore, ha consentito anche ai soggetti residenti in uno Stato Membro o in un Paese aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo, che svolgono un’attività prevalente nel nostro Stato di aderirvi, superando, quindi, la preclusione contemplata dal regime fiscale di vantaggio» (sottolineature aggiunte).
Nel caso in esame l’istante, …, riferisce di aver trasferito la propria residenza dall’Italia a … e di continuare a svolgere la propria professione prevalentemente in Italia. Precedentemente, secondo quanto rappresentato, aveva aderito al regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, disciplinato dall’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 98 del 2011 e dall’articolo 1, commi da 96 a 117, della legge n. 244 del 2007.
Tale ultimo regime, com’è noto, è stato in vigore sino al 31 dicembre del 2014, ferma restando la possibilità, prevista dal comma 88 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014 per quanti lo applicavano a tale data, di continuare ad applicarlo fino al completamento del quinquennio agevolato, ovvero fino al compimento del trentacinquesimo anno di età se successivo alla scadenza del quinquennio.
Alla luce di quanto sopra, nel presupposto che l’istante – in coerenza con quanto dichiarato – nel 2021 sia residente in … (Stato membro dell’Unione Europea) e produca nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75 per cento del reddito complessivamente prodotto, si ritiene che la stessa potrà applicare nel medesimo 2021 il regime forfetario, ferma restando la sussistenza degli ulteriori requisiti di legge.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.
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