AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 27 maggio 2019, n. 162
Articolo 1, comma 57, lettera d) della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall’articolo 1, commi da 9 a 11, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 – Cause ostative all’applicazione del regime c.d. forfetario
Quesito
L’istante è socio (con una quota pari al 50 per cento) e amministratore della società Alfa s.r.l..
Tale società produce e vende capi di abbigliamento; tuttavia, a febbraio 2019 il codice Ateco relativo al commercio di capi di abbigliamento è stato di fatto chiuso e, ad oggi, la Alfa s.r.l. si occupa esclusivamente di produzione di capi di abbigliamento (sezione C del codice Ateco).
L’interpellante fa presente di voler avviare una ditta individuale per il commercio di capi di abbigliamento (sezione G del codice Ateco) avvalendosi del regime di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge del 23 dicembre 2014, n. 190 (“regime forfetario”).
Tanto premesso, considerato quanto disposto dall’articolo 1, comma 9, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019), che ha modificato la lettera d) del comma 57 dell’articolo 1 della legge 190 del 2014, relativa alle cause ostative all’applicazione del regime forfetario, il contribuente pone un quesito circa la possibilità di avvalersi del regime di cui sopra.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
Il contribuente rileva che la nuova attività che intende avviare e la società di cui detiene la partecipazione svolgerebbero due attività di fatto differenti, con due codici Ateco diversi e due partite IVA.
Pertanto, ritiene di poter applicare, per l’anno 2019, il regime forfetario previsto dalla legge 190 del 2014.
Parere dell’agenzia delle entrate
Preliminarmente, si rappresenta che resta esclusa ogni considerazione in merito ai requisiti di applicazione del regime forfetario richiesti dalla legge n. 190 del 1994, nonché delle ulteriori cause ostative ivi previste.
La legge 23 dicembre 2014, n. 190, all’articolo 1, commi da 54 a 89, ha introdotto un regime fiscale agevolato, c.d. regime forfetario, rivolto ai contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni in possesso di determinati requisiti.
La legge di bilancio 2019 ha modificato, con portata estensiva, l’ambito di applicazione del regime forfetario. Tra le altre modifiche apportate, si rileva la riformulazione di alcune delle cause ostative all’applicazione del regime forfetario e, per quanto concerne il quesito posto, di quella di cui alla lettera d) del comma 57 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014 .
In particolare, per quel che qui rileva, la lettera d) del comma 57 prevede che non possono applicare il regime forfetario gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.
In argomento, la circolare n. 9/E del 10 Aprile 2019, cui si rinvia per completezza, ha chiarito che affinché operi tale causa ostativa è necessaria la compresenza:
1) del controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata o di associazioni in partecipazione e
2) dell’esercizio da parte delle stesse di attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.
In assenza di una delle predette condizioni, la causa ostativa non opera e il contribuente può applicare o permanere nel regime forfetario.
Riguardo alla decorrenza della causa ostativa, la medesima circolare precisa che ai fini della verifica delle stessa assume rilevanza l’anno di applicazione del regime e non l’anno precedente, dal momento che solo nell’anno di applicazione del regime può essere verificata la riconducibilità diretta o indiretta delle attività economiche svolte dalla s.r.l. a quelle esercitate dal contribuente in regime forfetario.
Con riferimento al caso di specie, si rileva il ricorrere della prima condizione, costituita dal controllo diretto di cui all’articolo 2359, primo comma, n. 1, del codice civile [cfr. sub 1)]. In proposito, si precisa che, come chiarito nella citata circolare n. 9/E del 2019, risulta integrato il numero 2) del primo comma del citato articolo 2359 del codice civile nel caso di partecipazione da parte di un contribuente che applichi il regime forfetario al 50 per cento in una società a responsabilità limitata (fermi restando gli ulteriori requisiti).
Con riferimento alla seconda condizione [cfr. sub 2)], l’istante ha dichiarato che svolgerebbe un’attività rientrante in una sezione ATECO differente rispetto a quella in cui ricade l’attività svolta dalla s.r.l. controllata (rispettivamente, sezione “G” e sezione “C”). Sulla base dei chiarimenti forniti dalla circolare n. 9/E sopracitata, la scrivente ritiene che, ove le attività effettivamente esercitate dalla persona fisica e dalla società controllata dovessero ricondursi a due sezioni ATECO differenti (esame vertente su una questione di fatto non esperibile in sede di interpello e su cui rimane fermo ogni potere di controllo da parte dell’amministrazione finanziaria), non risulterebbe integrata la causa ostativa di cui alla lettera d) del comma 57 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014; circostanza che non comporterebbe la decadenza dell’istante dal regime forfetario nel periodo di imposta 2020.
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