AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 30 maggio 2019, n. 169

Articolo 1, comma 57, lettera d) della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall’articolo 1, commi da 9 a 11, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 – Cause ostative all’applicazione del regime c.d. forfetario

Quesito

Tizio (in seguito, “Istante” o “Contribuente”) dichiara di svolgere dal 2001 la professione di architetto in forma autonoma (codice ATECO 71.11.00) e di aver percepito nel 2018 compensi inferiori a 65.000,00 euro.

Il Contribuente riferisce inoltre di detenere, già dal 2018, due quote di partecipazione di minoranza nelle seguenti due società, entrambe esercenti attività di gestione immobiliare, consistente nella locazione degli immobili posseduti:

1. Alfa S.r.l., codice ATECO…….., di cui l’Istante detiene il 16,596 per cento, come suo fratello e sua sorella, mentre il 50,212 per cento è posseduto da suo padre;

2. Beta S.r.l., codici ATECO……. e ……., di cui possiede il 16,61 per cento, analogamente a suo fratello e sua sorella, mentre suo padre detiene il 50,17 per cento.

L’Istante afferma di essere amministratore unico delle citate società (in seguito “s.r.l.”) e che i compensi percepiti per tale carica rappresentano il reddito prevalente da lui fatturato tramite la propria partita IVA.

Il Contribuente chiede conferma della possibilità di applicare a partire dall’anno 2019 il nuovo regime forfetario previsto dalla Legge di bilancio 2019.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

L’istante ritiene di avere i requisiti per aderire al regime forfetario per l’annualità 2019 in quanto:

1. con riferimento al requisito che le “s.r.l. esercitino attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti e professioni” – ex articolo 1, comma 9, lettera c) della Legge di bilancio 2019 – afferma di rispettarlo perché l’attività svolta dalle due s.r.l. è ben differente e non riconducibile in alcun modo a quella da lui svolta;

2. in merito al requisito dell’assenza di “controllo, diretto o indiretto di società a responsabilità limitata” – dichiara di non avere il controllo diretto e indiretto delle due società sopra citate.

Parere dell’agenzia delle entrate

Si rappresenta in primis che il presente parere attiene esclusivamente alla causa ostativa di cui alla seconda parte dell’articolo 1, comma 57, lettera d), della legge 23 dicembre 2014, n.190, come modificata dalla legge di bilancio 2019.

Resta, pertanto, esclusa qualsivoglia considerazione in merito ai requisiti di applicazione del regime forfetario previsti dalla legge n. 190 sopracitata, nonché delle ulteriori cause ostative ivi previste.

La legge n. 190 del 2014, all’articolo 1, commi da 54 a 89, ha introdotto un regime fiscale agevolato, c.d. regime forfetario, rivolto ai contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni in possesso di determinati requisiti.

La legge di bilancio 2019 ha modificato, con portata estensiva, l’ambito di applicazione del regime forfetario. Tra le altre modifiche apportate, si rileva la riformulazione di alcune delle cause ostative all’applicazione del regime forfetario e, per quanto concerne il quesito posto dall’istante, di quella di cui alla lettera d) del comma 57 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014 .

In particolare, per quel che qui rileva, la lettera d) del comma 57 prevede che non possono applicare il regime forfetario gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.

In argomento, la circolare n. 9/E del 2019, cui si rinvia per completezza, ha chiarito che affinché operi tale causa ostativa è necessaria la compresenza:

1) del controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata e

2) dell’esercizio da parte della stessa di attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.

In assenza di una delle predette condizioni, la causa ostativa non opera e il contribuente può applicare o permanere nel regime forfetario.

Riguardo alla decorrenza della causa ostativa, la medesima circolare precisa che ai fini della verifica delle stessa assume rilevanza l’anno di applicazione del regime e non l’anno precedente, dal momento che solo nell’anno di applicazione del regime può essere verificata la riconducibilità diretta o indiretta delle attività economiche svolte dalla s.r.l. a quelle esercitate dal contribuente in regime forfetario.

Con riferimento alla fattispecie rappresentata nell’istanza, dunque, il Contribuente può aderire per il 2019 al regime forfetario in quanto la presenza della causa ostativa va valutata in detto anno e – ove ne sia accertata l’esistenza – comporterà la decadenza dal regime nel 2020.

Sempre in merito al caso di specie, si rileva il ricorrere della prima condizione, costituita dal controllo indiretto di cui al combinato disposto del primo comma, n. 1, e secondo comma dell’articolo 2359 del codice civile [cfr. sub 1)].

Sul punto, la circolare n. 9/E summenzionata ha, infatti, chiarito che nell’ambito delle persone interposte andranno ricompresi i familiari di cui all’articolo 5, comma 5, del TUIR, tra i quali figura anche il coniuge.

Riguardo alla seconda condizione [cfr. sub 2)], in base ai codici ATECO dichiarati dall’Istante, quest’ultimo e le s.r.l. indirettamente controllate svolgono attività classificate in sezioni ATECO differenti (rispettivamente, sezioni “M”, “L”, “F” ed “L”). Secondo i chiarimenti forniti dalla citata circolare, a tal fine valgono le attività effettivamente esercitate dalla persona fisica e dalla società indirettamente controllata a prescindere dalle sezioni ATECO dichiarate.

Con riferimento a tale ultimo aspetto, l’Istante afferma, da una lato, di  svolgere l’attività di architetto in forma autonoma e, dall’altro lato, di essere amministratore unico delle s.r.l. dallo stesso indirettamente controllate, dalle quali proviene la prevalenza dei suoi compensi. In tale circostanza, si è in presenza di una diretta “riconducibilità” – prevista dalla lettera d) in esame – dell’attività effettivamente svolta dalle s.r.l. controllate a quella di amministratore delle stesse esercitata in via prevalente dall’Istante.

Si rileva pertanto il ricorrere anche della seconda condizione [cfr. sub 2)], che ove non dovesse essere rimossa nel 2019 determinerebbe la fuoriuscita dell’Istante dal regime forfetario a decorrere dal periodo d’imposta 2020.