AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 04 giugno 2019, n. 181
Articolo 1, comma 57, lettera d) della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall’articolo 1, commi da 9 a 11, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 – Cause ostative all’applicazione del regime c.d. forfetario
Quesito
La signora Alfa rappresenta di aver ceduto il 29 gennaio 2019 la propria quota di partecipazione in una s.n.c..
La contribuente intende aprire una partita Iva, come ditta individuale, svolgendo la medesima attività della società di cui sopra e aderendo al regime forfetario.
Alla luce degli interventi normativi in argomento, l’istante chiede delucidazioni in ordine all’applicabilità, per il periodo d’imposta 2019, del regime forfetario.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’istante è dell’avviso che la partecipazione nella società di persone, detenuta al 31 dicembre 2018 e ceduta nel corso del 2019, non precluda l’accesso del contribuente al regime forfetario.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
Preliminarmente si rappresenta che dal presente parere resta esclusa ogni considerazione in merito ai requisiti di applicazione del regime forfetario previsti dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché delle ulteriori cause ostative ivi previste.
La Legge n. 190 del 2014, all’articolo 1, commi da 54 a 89, ha introdotto un regime fiscale agevolato, c.d. regime forfetario, rivolto ai contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni in possesso di determinati requisiti.
La legge di bilancio 2019 ha modificato, con portata estensiva, l’ambito di applicazione del regime forfetario. Tra le altre modifiche apportate, si rileva la riformulazione di alcune delle cause ostative all’applicazione del regime forfetario e, per quanto concerne il quesito posto dall’istante, di quella di cui alla lettera d) del comma 57 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014 .
In particolare, per quel che qui rileva, la lettera d) del comma 57 prevede che non possono applicare il regime forfetario gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all’articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (…).
In argomento, la circolare n. 9/E del 10 aprile 2019, cui si rinvia per completezza, ha chiarito che: “Nel caso in cui il contribuente possieda delle quote in una società in nome collettivo, se lo stesso cede le quote possedute nella s.n.c. entro la fine dell’anno precedente potrà applicare il regime forfetario a decorrere dall’anno successivo e ciò a prescindere che il contribuente inizi una nuova attività o prosegua un’attività già svolta. Stesso ragionamento vale per la partecipazione in altre società di persone (…)”.
Pertanto, in linea di principio, risulta integrata la causa ostativa di cui alla lettera d) del comma 57 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014, secondo quanto chiarito dalla citata circolare n. 9/E del 2019.
Tuttavia, come chiarito dalla predetta circolare n. 9/E del 2019, in considerazione della pubblicazione della legge di bilancio del 2019 nella Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 302 del 31 dicembre 2018 e in ossequio a quanto previsto dall’articolo 3, comma 2, della Legge n. 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente), qualora alla predetta data il contribuente si trovasse, come nel caso in esame, in una delle condizioni tali da far scattare l’applicazione della causa ostativa in esame già a partire dal 2019, lo stesso potrà comunque applicare nell’anno 2019 il regime forfetario e non decadere dallo stesso nel periodo d’imposta 2020, solo a condizione che provveda, come nel caso rappresentato in istanza, a rimuovere la causa ostativa entro la fine del 2019.
Ciò posto, sul presupposto che l’istante abbia effettivamente dismesso la propria quota di partecipazione nella s.n.c. non sarebbe integrata la causa ostativa di cui alla lettera d) del comma 57 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014 e, di conseguenza, l’istante non decadrebbe dal citato regime forfetario nel periodo d’imposta 2020 (ferma restando la sussistenza degli ulteriori requisiti).
Come chiarito nella citata circolare n. 9/E del 2019, “le operazioni di realizzo delle partecipazioni al fine di applicare il regime forfetario non sono censurabili ai fini dell’abuso del diritto di cui all’articolo 10-bis della legge n. 212 del 2000, trattandosi di comportamenti volti a rimuovere le cause ostative prima di applicare il regime, rispettandone in tal modo la ratio sottostante. Va da sé che si deve trattare di reali fenomeni realizzativi delle partecipazioni e non di condotte in tutto o in parte simulate”, sul riscontro delle quali nello specifico caso in esame rimane fermo ogni potere di controllo da parte dell’amministrazione finanziaria.