AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 30 maggio 2019, n. 171
Articolo 1, comma 57, lettera d) della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall’articolo 1, commi da 9 a 11, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 – Cause ostative all’applicazione del regime c.d. forfetario
Quesito
L’istante riferisce di essere rappresentante legale e socio di maggioranza di Alfa S.r.l.s. (di seguito, la Società), iscritta nel registro imprese sezione “Start up innovative” della CCIAA di …, con codice fiscale … e sede in Via …, la quale svolge l’attività contraddistinta dal codice ATECO 620909, “Altre attività di servizi connessi a tecnologie informatiche”.
Secondo quanto rappresentato, in accordo con il socio di minoranza, l’istante intende, nel corso del presente anno di imposta, chiudere la società e successivamente, ma sempre nel corso del 2019, fare richiesta di partita IVA in qualità di lavoratore autonomo, applicando il regime forfetario di cui alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificata dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019).
L’istante, precisando che la futura attività svolta in qualità di lavoratore autonomo sarà riconducibile allo stesso ambito dell’attività economica esercitata dalla società, espone il dubbio che il proprio caso personale possa ricadere tra quelli esclusi dall’applicazione del regime forfetario in parola, tenuto conto che la causa ostativa di cui alla lettera d) del comma 57 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014 esclude dal regime forfetario i soggetti che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità esercenti attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte da contribuente.
Tanto premesso, l’istante ha presentato istanza di interpello ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 27 luglio 2000, n. 212, al fine di ottenere un parere che chiarisca il dubbio applicativo sopra esposto.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’istante ritiene di dover adottare il seguente comportamento: procedere nel corso del presente anno di imposta con la chiusura di Alfa S.r.l.s. e, successivamente, ma sempre nel corso dell’anno 2019, con la richiesta della partita IVA, iniziando a svolgere un’attività di lavoro autonomo operante nello stesso ambito di attività economica della cessata società, con applicazione del regime fiscale forfetario.
Parere dell’agenzia delle entrate
Preliminarmente, si rappresenta che il presente parere attiene esclusivamente alla causa ostativa di cui alla seconda parte dell’articolo 1, comma 57, lettera d), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificata dalla legge di bilancio 2019. Resta, pertanto, esclusa qualsivoglia considerazione in merito ai requisiti di applicazione del regime forfetario previsti dalla legge n. 190 sopracitata, nonché delle ulteriori cause ostative ivi previste.
La legge n. 190 del 2014, all’articolo 1, commi da 54 a 89, ha introdotto un regime fiscale agevolato, c.d. regime forfetario, rivolto ai contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni in possesso di determinati requisiti.
La legge di bilancio 2019 ha modificato, con portata estensiva, l’ambito di applicazione del regime forfetario. Tra le altre modifiche apportate, si rileva la riformulazione di alcune delle cause ostative all’applicazione del regime forfetario e, per quanto concerne il quesito posto dall’istante, di quella di cui alla lettera d) del comma 57 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014 .
In particolare, per quel che qui rileva, la lettera d) del comma 57 prevede che non possono applicare il regime forfetario gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.
In argomento, la circolare n. 9/E del 2019, cui si rinvia per completezza, ha chiarito che affinché operi tale causa ostativa è necessaria la compresenza:
1) del controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata e
2) dell’esercizio da parte della stessa di attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.
In assenza di una delle predette condizioni, la causa ostativa non opera e il contribuente può applicare o permanere nel regime forfetario.
Riguardo alla decorrenza della causa ostativa, la medesima circolare precisa che ai fini della verifica delle stessa assume rilevanza l’anno di applicazione del regime e non l’anno precedente, dal momento che solo nell’anno di applicazione del regime può essere verificata la riconducibilità diretta o indiretta delle attività economiche svolte dalla s.r.l. a quelle esercitate dal contribuente in regime forfetario.
Con riferimento alla fattispecie rappresentata nell’istanza, dunque, il contribuente può aderire per il 2019 al regime forfetario in quanto la presenza della causa ostativa va valutata in detto anno e – ove ne sia accertata l’esistenza – comporterà la decadenza dal regime nel 2020.
Con riferimento al caso di specie, si rileva il ricorrere della prima condizione, costituita dal controllo diretto di cui all’articolo 2359, primo comma, n. 2, del codice civile [cfr. sub 1)].
Venendo alla seconda condizione [cfr. sub 2)], il contribuente ribadisce espressamente in istanza la riconducibilità dell’attività economica esercitata dalla società all’attività che egli intende svolgere personalmente.
Tuttavia, l’istante afferma che inizierà la propria attività di lavoro autonomo in regime forfetario, nel corso del 2019, solo dopo aver provveduto alla liquidazione della società controllata, operazione sulla quale rimane fermo ogni potere di controllo dell’amministrazione finanziaria.
Ciò premesso, sul presupposto che l’istante liquidi effettivamente e cancelli dal registro delle imprese la società controllata prima di avviare l’attività di lavoro autonomo, non opererà nei suoi confronti la causa ostativa in parola.
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