AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 23 settembre 2020, n. 398
Articolo 1, comma 57 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Cause ostative all’applicazione del regime cd. forfetario
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
La Sig.ra XXX (di seguito l’istante) chiede un parere circa l’applicazione della causa di esclusione dal regime forfetario di cui alla lettera d-ter) del comma 57 dell’articolo 1 della Legge n. 190 del 2014 come da ultimo modificato dal comma 692 dell’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020) in relazione ai redditi percepiti nell’anno 2019 sia in qualità di lavoratore dipendente che di lavoratore autonomo esercente l’attività professionale di commercialista.
L’istante dichiara che nell’anno 2019 ha adottato, avendone i requisiti, il regime forfetario per l’espletamento di attività di lavoro autonomo.
L’istante, inoltre, rappresenta che nella certificazione unica 2020, periodo d’imposta 2019, risultano redditi da lavoro dipendente pari ad Euro XXX e somme erogate a titolo di premi di risultato in virtù di contratti collettivi aziendali o territoriali soggetti ad imposta sostitutiva del 10 per cento di Euro XXX .
A seguito di richiesta di documentazione integrativa, con nota prot. XXX del 2020, l’istante ha precisato che:
– «i premi di risultato (pari ad Euro XXX ) oggetto di istanza di interpello, sono stati percepiti nell’anno 2019 e sono stati oggetto di indicazione da parte del datore di lavoro nella Certificazione Unica 2020 relativa all’anno 2019;
– …
– nell’anno 2019 la sottoscritta non ha cessato il rapporto di lavoro cui il premio in esame si riferisce, il rapporto di lavoro risulta tutt’ora in essere”.
L’istante chiede di conoscere se, ai fini della permanenza in detto regime semplificato nell’anno 2020, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), l’importo relativo ai premi di risultato debba essere ricompreso nel reddito di lavoro dipendente entro il limite di Euro 30.000,00 oltre il quale scatterebbe l’applicazione della clausola di esclusione di cui all’articolo 1, comma 57, lettera d-ter) della citata legge.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’istante ritiene di poter continuare ad applicare nell’anno 2020 il regime di favore, c.d. forfetario, in quanto il premio di risultato di Euro XXX non deve essere ricompreso nel reddito di lavoro dipendente.
Parere dell’Agenzia delle entrate
Preliminarmente si rappresenta che dal presente parere resta esclusa ogni considerazione in merito ai requisiti di applicazione del regime forfetario previsti dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché delle ulteriori cause ostative ivi previste.
Inoltre, si rappresenta che il presente parere non ha ad oggetto la sussistenza di alcuno dei requisiti di applicazione del regime forfetario con particolare riferimento al periodo d’imposta 2020.
Sui predetti aspetti rimane perciò fermo ogni potere di controllo dell’amministrazione finanziaria.
La legge n. 190 del 2014, all’articolo 1, commi da 54 a 89, ha introdotto un regime fiscale agevolato, c.d. regime forfetario, rivolto ai contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni in possesso di determinati requisiti.
Successivamente, l’articolo 1, commi da 9 a 11, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) ha modificato, con portata estensiva, l’ambito di applicazione del regime forfetario.
Da ultimo, l’articolo 1, comma 692, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (d’ora in poi, legge di bilancio 2020) ha modificato ulteriormente l’ambito di applicazione del regime forfetario.
In particolare, è stata riformulata la causa ostativa all’applicazione del regime forfetario di cui alla lettera d) del comma 57 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014.
Dopo la lettera d-bis), è stata aggiunta la lettera d-ter) che dispone che i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del TUIR, eccedenti l’importo di Euro 30.000, non possono avvalersi del regime forfetario.
Al riguardo si osserva che sulla questione posta sono stati forniti chiarimenti in merito con risoluzione n. 7/E dell’11 febbraio 2020.
In particolare in quella sede, con riferimento alla causa di esclusione dall’applicazione del regime forfetario nell’ipotesi in cui, nel periodo d’imposta precedente, il soggetto abbia percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati di importo lordo superiore a 30.000 euro, si è precisato che, in base al tenore letterale della norma, la stessa opera già dal periodo d’imposta 2020 se i contribuenti nel periodo d’imposta 2019 conseguono redditi di lavoro dipendente e/o assimilati in misura superiore a Euro 30.000,00.
La fattispecie in esame, come dichiarato dal contribuente, riguarda la percezione, nell’anno 2019, di premi di risultato pari e Euro XXX e di redditi di lavoro dipendente di Euro XXX con conseguente superamento della soglia di legge prevista.
In tale contesto normativo, posto che la disposizione di cui alla lettera d-ter) del comma 57 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014 richiama espressamente i redditi di lavoro dipendente e assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli articoli 49 e 50 del TUIR, si ritiene che ai fini della determinazione del limite di 30.000,00 euro rilevino anche i premi di risultato oggetto della presente istanza. Sulla base delle descrizione fornita, infatti, si tratta di somme percepite in via ordinaria dall’istante nell’ambito della prestazione lavorativa fornita, risultando significativi ai fini della determinazione della predetta soglia.
Pertanto, alla luce di quanto sopra espresso, si ritiene integrata la causa ostativa di cui alla lettera d-ter) del comma 57 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014 e, conseguentemente, l’istante non potrà applicare il regime forfetario nel periodo d’imposta 2020.
Resta ferma la sussistenza degli ulteriori requisiti, nonché l’effettivo svolgimento di un’attività di lavoro autonomo, su cui rimane fermo ogni potere di controllo dell’amministrazione finanziaria.
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