AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 14 aprile 2020, n. 102
Articolo 1, comma 57, lettera d-ter) della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall’articolo 1, comma 692, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 – Cause ostative all’applicazione del regime cd. Forfetario
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
Il Sig. XXX (di seguito l’istante) rappresenta di essere titolare di omonima ditta per l’esercizio dell’attività di …
L’istante rappresenta di aver percepito un reddito da pensione riferito al periodo di imposta 2019 inferiore ad Euro 30.000,00, di non ha ancora ricevuto la certificazione unica e che la somma dei cedolini in suo possesso quantifica tale situazione reddituale.
L’istante rappresenta che, in via straordinaria, nell’anno 2019 ha ricevuto a titolo di arretrato per l’anno 2018 un pagamento da parte dell’INPS e che tale arretrato è stato assoggettato a tassazione separata.
Tuttavia l’istante fa presenta che sommando l’importo predetto, cioè l’arretrato riferito al 2018, al reddito da pensione del 2019, il reddito complessivamente percepito nel 2019 sarebbe superiore ad Euro 30.000.
L’istante rappresenta l’esigenza di poter proseguire nell’anno 2020 a svolgere l’attività di impresa continuando ad accedere al regime forfetario ai sensi della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1, commi da 54 a 89.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’istante ritiene di poter continuare ad applicare nell’anno 2020 al regime di favore c.d. forfetario risultando il reddito da pensione percepito nel 2019 inferiore ad Euro 30.000 e che l’arretrato percepito nel 2019, ma riferito all’anno 2018, non debba essere cumulato al reddito 2019.
Parere dell’agenzia delle entrate
Preliminarmente si rappresenta che dal presente parere resta esclusa ogni considerazione in merito ai requisiti di applicazione del regime forfetario previsti dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché delle ulteriori cause ostative ivi previste. Inoltre, sempre preliminarmente, si rappresenta che il presente parere non ha ad oggetto la sussistenza di alcuno dei requisiti di applicazione del regime forfetario con particolare riferimento al periodo d’imposta 2020.
La legge n. 190 del 2014, all’articolo 1, commi da 54 a 89, ha introdotto un regime fiscale agevolato, c.d. regime forfetario, rivolto ai contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni in possesso di determinati requisiti.
Successivamente, l’articolo 1, commi da 9 a 11, della legge 30 dicembre 2018, n.145 (legge di bilancio 2019) ha modificato, con portata estensiva, l’ambito di applicazione del regime forfetario (rif. Circolare n. 9 del 10 aprile 2019).
Da ultimo l’articolo 1, comma 692, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (d’ora in poi, legge di bilancio 2020) ha modificato ulteriormente l’ambito di applicazione del regime forfetario.
In particolare è stata riformulata la causa ostativa all’applicazione del regime forfetario di cui alla lettera d) del comma 57 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014.
Dopo la lettera d-bis), è stata aggiunta la lettera d-ter) che dispone che i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del TUIR citato, eccedenti l’importo di Euro 30.000, non possono avvalersi del regime forfetario.
Al riguardo si osserva che sulla questione posta sono stati forniti chiarimenti in merito dall’Agenzia con risoluzione n. 7/E dell’11 febbraio 2020.
In particolare in quella sede l’Agenzia, con riferimento alla causa di esclusione dall’applicazione del regime forfetario nell’ipotesi in cui, nel periodo d’imposta precedente, il soggetto abbia percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati di importo lordo superiore a 30.000 euro, ha precisato che, in base al tenore letterale della norma, la stessa opera già dal periodo d’imposta 2020 se i contribuenti nel periodo d’imposta 2019 conseguono redditi di lavoro dipendente e/o assimilati in misura superiore a Euro 30.000.
La fattispecie in esame, come dichiarato dal contribuente, riguarda la percezione di redditi di pensione dell’anno 2019 inferiore a Euro 30.000 e a un emolumento arretrato relativo a redditi dell’anno 2018 erogato dall’INPS.
Tali emolumenti sono disciplinati dall’articolo 17 del TUIR che, in presenza di determinati requisiti, ha riservato a detti redditi il beneficio della tassazione separata (art. 17, comma 1, lettera b) del TUIR).
In tale contesto normativo, posto che la disposizione di cui alla lettera d-ter) del comma 57 dell’articolo 1 della legge 190/2014 richiama espressamente i redditi di lavoro dipendente e assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli articoli 49 e 50 del TUIR, si ritiene che ai fini della determinazione del limite di 30.000,00 euro rilevino solo i redditi percepiti in via ordinaria, senza tener conto di fattori errati che potrebbero falsare la determinazione di tali importi ai fini della predetta soglia.
Alla luce di quanto sopra espresso, si ritiene non integrata la causa ostativa di cui alla lettera d-ter) del comma 57 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014 e pertanto l’istante possa applicare il regime forfetario nel periodo d’imposta 2020 (ferma restando la sussistenza degli ulteriori requisiti, nonché l’effettivo svolgimento di un’attività di lavoro autonomo, su cui rimane fermo ogni potere di controllo dell’amministrazione finanziaria).
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