AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 23 aprile 2019, n. 126
Articolo 1, comma 57, lettera d) della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall’articolo 1, commi da 9 a 11, della legge 30 dicembre 2018, n. 145
Quesito
L’istante rappresenta di svolgere l’attività di commercialista con codice Ateco 69.20.11 – Servizi forniti da dottori commercialisti.
Il volume d’affari Iva delle operazioni compiute nel 2018 è di X,00 euro.
L’istante dichiara di essere in regime di contabilità semplificata e di detenere il 49% delle quote di partecipazione in una società tra professionisti Alfa s.r.l.. La società partecipata opera esclusivamente con codice Ateco 69.20.11 – Servizi forniti da dottori commercialisti, fornendo alla clientela attività di consulenza e contabilità e adempimenti fiscali.
L’istante precisa, inoltre, che al 31 dicembre 2018 e tuttora non possiede altre quote di società.
Il volume d’affari dell’istante è sviluppato esclusivamente nei confronti della società tra professionisti Alfa s.r.l..
L’istante è co-amministratore della società con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
Il contribuente ritiene di poter applicare il regime forfetario in quanto il suo volume d’affari Iva è inferiore al limite di 65.000,00 euro e la partecipazione in società non permette il controllo della stessa in quanto inferiore al 50%. Il fatto che sia amministratore e che abbia sviluppato il suo volume d’affari esclusivamente nei confronti della società di cui possiede la partecipazione risulta irrilevante ai fini dell’applicazione del regime c.d. forfetario.
Parere dell’agenzia delle entrate
Preliminarmente si rappresenta che dal presente parere resta esclusa ogni considerazione in merito ai requisiti di applicazione del regime forfetario previsti dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché delle ulteriori cause ostative ivi previste.
La legge n. 190 del 2014, all’articolo 1, commi da 54 a 89, ha introdotto un regime fiscale agevolato, c.d. regime forfetario, rivolto ai contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni in possesso di determinati requisiti.
La legge di bilancio 2019 ha modificato, con portata estensiva, l’ambito di applicazione del regime forfetario. Tra le altre modifiche apportate, si rileva la riformulazione di alcune delle cause ostative all’applicazione del regime forfetario e, per quanto concerne il quesito posto dall’istante, di quella di cui alla lettera d) del comma 57 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014.
In particolare, per quel che qui rileva, la lettera d) del comma 57 prevede che non possono applicare il regime forfetario gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.
In argomento, la circolare n. 9/E del 10 aprile 2019, cui si rinvia per completezza, ha chiarito che affinché operi tale causa ostativa è necessaria la compresenza:
1) del controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata e
2) dell’esercizio da parte della stessa di attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.
In assenza di una delle predette condizioni, la causa ostativa non opera e il contribuente può applicare o permanere nel regime forfetario.
Riguardo alla decorrenza della causa ostativa, la medesima circolare precisa che ai fini della verifica della stessa assume rilevanza l’anno di applicazione del regime e non l’anno precedente, dal momento che solo nell’anno di applicazione del regime può essere verificata la riconducibilità diretta o indiretta delle attività economiche svolte dalla s.r.l. a quelle esercitate dal contribuente in regime forfetario.
Il contribuente può dunque aderire per il 2019 al regime forfetario in quanto la presenza della causa ostativa va valutata in detto anno e – ove ne sia accertata l’esistenza, fermo restando quanto sotto riportato – comporterà la decadenza dal regime nel 2020.
Con riferimento al caso di specie, il possesso di una partecipazione al 49 per cento determina una forma di controllo di cui all’articolo 2359, primo comma, n. 2, del codice civile [cfr. sub 1)].
Per quanto riguarda la seconda condizione [cfr. sub 2)], dal momento che i codici ATECO delle due attività rispettivamente svolte dall’istante e dalla società a responsabilità limitata controllata appartengono alla medesima sezione ATECO (la sezione M), la riconducibilità delle due attività economiche esercitate è da ritenersi sussistente, considerato che la persona fisica che usufruisce del regime forfetario percepisce compensi, tassabili con imposta sostitutiva, dalla società a responsabilità limitata controllata, la quale, a sua volta, deduce dalla propria base imponibile i correlativi componenti negativi di reddito.
Pertanto, secondo quanto chiarito dalla citata circolare n. 9/E del 2019 sarebbe integrata la causa ostativa di cui alla lettera d) del comma 57 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014, con conseguente decadenza dal regime forfetario nel periodo d’imposta 2020.
Tuttavia, considerato che i chiarimenti interpretativi da cui discende, nel caso di specie, la decadenza dal regime forfetario sono sopraggiunti con la pubblicazione della circolare n. 9/E del 10 aprile 2019, al fine di salvaguardare i comportamenti tenuti dai contribuenti nelle more della pubblicazione della stessa, qualora non sia effettuata alcuna cessione di beni o prestazione di servizi da parte dell’istante alla s.r.l. controllata a decorrere dalla predetta data di pubblicazione del menzionato documento di prassi, si ritiene che lo stesso non decadrà dal regime forfetario nel periodo d’imposta 2020.
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