AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 27 maggio 2019, n. 161
Articolo 1, comma 57, lettera d-bis) della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall’articolo 1, commi da 9 a 11, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 – Cause ostative all’applicazione del regime cd. Forfetario
Quesito
Il contribuente istante, avendo maturato i requisiti pensionistici al termine del 2017, rappresenta di aver cessato il proprio rapporto lavorativo con la società ALFA S.p.A. alla fine del medesimo anno e, conseguentemente, di essere titolare, dal mese di gennaio del 2018, di una pensione di vecchiaia.
Evidenzia, altresì, di aver aperto successivamente, in qualità di ingegnere, una partita IVA per lo svolgimento di un’attività di lavoro autonomo professionale che è stata esercitata, in via prevalente, nei confronti dell’ex datore di lavoro.
Alla luce della nuova causa di esclusione prevista dalla lettera d-bis) del comma 57 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, chiede chiarimenti in merito alla possibilità di fruire, dal periodo d’imposta 2019, del regime forfetario.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
Considerato che il rapporto di lavoro risulta essersi interrotto nel corso del 2017 avendo conseguito i requisiti per il pensionamento e che la propria partita IVA è stata aperta prima della entrata in vigore della nuova disciplina relativa al regime forfetario, l’istante ritiene di poter aderire, sin dal periodo d’imposta 2019, al regime previsto dall’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, a prescindere dalla circostanza che la società ALFA S.p.A. sia stata l’unico committente nel 2018 e sarà il committente “principale” anche nel 2019.
Parere dell’agenzia delle entrate
Preliminarmente si rappresenta che dal presente parere resta esclusa ogni considerazione in merito ai requisiti di applicazione del regime forfetario previsti dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché delle ulteriori cause ostative ivi previste.
La legge n. 190 del 2014, all’articolo 1, commi da 54 a 89, ha introdotto un regime fiscale agevolato, c.d. regime forfetario, rivolto ai contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni in possesso di determinati requisiti.
La legge di bilancio 2019 ha modificato, con portata estensiva, l’ambito di applicazione del regime forfetario. Tra le altre modifiche apportate, si rileva la riformulazione di alcune delle cause ostative all’applicazione del regime forfetario e, per quanto concerne il quesito posto dall’istante, di quella di cui alla lettera d)-bis del comma 57 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014.
La richiamata lettera d-bis) del comma 57 prevede che non possono avvalersi del regime forfetario le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, a esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatorio ai fini dell’esercizio di arti o professioni.
Come indicato nella relazione illustrativa, la nuova causa ostativa contenuta nella citata lettera d-bis) risponde alla ratio legis di evitare artificiose trasformazioni di attività di lavoro dipendente in attività di lavoro autonomo, prevedendo a tal fine un periodo di sorveglianza.
In argomento, con la circolare n. 9/E del 10 aprile 2019, cui si rinvia per completezza, è stato chiarito che, con specifico riferimento ai pensionati che percepiscono redditi di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 49, comma 2, del TUIR, gli stessi non incorreranno nella causa ostativa in esame ogniqualvolta il pensionamento sia obbligatorio ai termini di legge.
Pertanto, qualora il pensionamento fosse intervenuto per obbligo di legge nel corso del 2017, non risulterebbe integrata la causa ostativa di cui alla lettera d-bis) del comma 57 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014, secondo quanto chiarito dalla citata circolare n. 9/E del 2019, e l’istante non decadrebbe dal regime forfetario nel periodo d’imposta 2020 (fermi restando gli ulteriori requisiti e cause ostative).
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