AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 08 ottobre 2019, n. 399
Articolo 1, comma 57, lettera d-bis) della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall’articolo 1, commi da 9 a 11, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 – Cause ostative all’applicazione del regime cd.Forfetario
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
Il signor TIZIO riferisce di aver aperto la partita IVA, nel 1999, svolgendo l’attività di perito industriale.
A partire dal mese di novembre 2018 l’interpellante fa presente di aver iniziato una collaborazione professionale con la società ALFA s.r.l., emettendo tre parcelle, il cui totale rappresenta, per il 2018, circa il 22 per cento dei propri compensi di tale periodo d’imposta.
Nel 2019 tale collaborazione si è intensificata notevolmente con l’emissione di parcelle nei confronti della predetta società che superano il 50% del totale annuo e, dal1° luglio 2019, è stato assunto con un contratto di lavoro subordinato dalla stessa società.Ciò posto, l’interpellante chiede chiarimenti in merito alla possibilità di fruire,per il periodo d’imposta 2019, del c.d. regime forfetario ai sensi dall’articolo 1, comma 57, lettera d-bis), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come modificato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), avendo conseguito, nel corso del 2018, meno di 65.000 euro di compensi e precisando che la partita IVA verrà chiusa entro la fine del corrente anno.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’istante ritiene di poter aderire, per il periodo d’imposta 2019, al regime forfetario di cui alla legge n. 190 del 2014 pur in presenza, per parte dell’anno, di un contratto di lavoro dipendente, non rilevando a tal fine che, nello stesso periodo d’imposta nel 2019, sono state emesse parcelle nei confronti dell’attuale datore di lavoro per un totale che supererà il 50 per cento del totale di quelle emesse. A sostegno di ciò, vengono richiamate le conclusioni della circolare n. 9/E del 10 aprile 2019, che ha precisato che la verifica della prevalenza del fatturato nei confronti del datore di lavoro va fatta alla fine del periodo d’imposta e di conseguenza l’eventuale fuoriuscita dal regime forfettario dovrebbe avvenire dal periodo d’imposta 2020.
Parere dell’agenzia delle entrate
Preliminarmente, si rappresenta che il presente parere attiene esclusivamente alla causa ostativa di cui all’articolo 1, comma 57, lettera d-bis), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificata dalla legge di bilancio 2019. Resta, pertanto, esclusa qualsivoglia considerazione in merito ai requisiti di applicazione del regime forfetario previsti dalla legge n. 190 sopracitata, nonché delle ulteriori cause ostative ivi previste.
La legge n. 190 del 2014, all’articolo 1, commi da 54 a 89, ha introdotto un regime fiscale agevolato, c.d. regime forfetario, rivolto ai contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni in possesso di determinati requisiti.
La legge di bilancio 2019 ha modificato, con portata estensiva, l’ambito di applicazione del regime forfetario. Tra le altre modifiche apportate, si rileva la riformulazione di alcune delle cause ostative all’applicazione del regime forfetario e,per quanto concerne il quesito posto dall’istante, di quella di cui alla lettera d-bis) del comma 57 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014 .
In particolare, per quel che qui rileva, la lettera d-bis) del comma 57 prevede che non possono applicare il regime forfetario le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.
In argomento, la circolare n. 9/E del 10 aprile 2019, cui si rinvia per completezza, ha chiarito che tale nuova causa ostativa, come indicato nella relazione illustrativa, risponde alla ratio di evitare artificiose trasformazioni di attività di lavoro dipendente in attività di lavoro autonomo, prevedendo a tal fine un periodo di sorveglianza.
Riguardo alla decorrenza della causa ostativa, la medesima circolare precisa che ai fini della verifica delle stessa assume rilevanza l’anno di applicazione del regime e non l’anno precedente, dal momento che il requisito della prevalenza può essere verificato solo al termine del periodo d’imposta di applicazione del regime forfetario.
Pertanto, in linea generale il contribuente può applicare per il 2019 il regime forfetario in quanto la presenza della causa ostativa va valutata alla fine di detto anno e- ove ne sia accertata l’esistenza – decadrà dal regime nel 2020.
Con riferimento alla fattispecie rappresentata nell’istanza, per le ragioni sopraesposte e limitatamente ai redditi di lavoro autonomo percepiti nel 2019, il contribuente può applicare il regime forfetario nel 2019, con conseguente decadenza nel 2020, avendo integrato il requisito della prevalenza; nello specifico caso in esame,la decadenza verrà in ogni caso assorbita dalla cessazione dell’attività di lavoro autonomo entro la fine dell’anno, con chiusura della relativa partita IVA.
È appena il caso di precisare che, qualora l’attività di lavoro autonomo che l’interpellante ha svolto nei confronti della società ALFA s.r.l. dovesse essere un’attività effettivamente riconducibile, ai fini fiscali, a un rapporto di lavoro da cui ritrarre reddito di lavoro dipendente o assimilato a quello di lavoro dipendente, su cui rimane fermo ogni potere di controllo dell’amministrazione finanziaria, lo stesso non potrebbe in ogni caso applicare il regime forfetario in esame.
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