AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 16 aprile 2019, n. 108
Articolo 1, comma 57, lettera d) della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Cause ostative all’applicazione del regime cd. Forfetario
Quesito
L’istante rappresenta di essere iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti di … e di svolgere l’attività di dottore commercialista (codice ATECO 69.20.11).
Il contribuente dichiara che il proprio reddito, relativo al periodo d’imposta 2018, risulta inferiore a euro 65.000,00 e di essere proprietario di una quota pari al 50 per cento del capitale sociale della società ALFA s.r.l. …, società che svolge l’attività di revisione e certificazione di bilanci (codice ATECO 69.20.20), iscritta nel registro dei revisori legali detenuto presso il MEF, di cui risulta anche rappresentante legale; la società non ha optato per il regime di trasparenza fiscale.
Tanto premesso, considerato quanto disposto dall’articolo 1, comma 9, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019), che ha modificato la lettera d) del comma 57 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014, relativa alle cause ostative all’applicazione del regime forfetario, il contribuente pone un quesito circa la possibilità di avvalersi del regime di cui sopra.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
Il contribuente, ancorché proprietario di una quota pari al 50 per cento del capitale sociale della società ALFA s.r.l., ritiene di poter applicare, per il periodo d’imposta e per quelli successivi, il regime c.d. forfetario.
Parere dell’agenzia delle entrate
Preliminarmente si rappresenta che dal presente parere resta esclusa ogni considerazione in merito ai requisiti di applicazione del regime forfetario previsti dalla legge n. 190 del 1994, nonché delle ulteriori cause ostative ivi previste.
La legge 23 dicembre 2014, n. 190, all’articolo 1, commi da 54 a 89, ha introdotto un regime fiscale agevolato, c.d. regime forfetario, rivolto ai contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni in possesso di determinati requisiti.
La legge di bilancio 2019 ha modificato, con portata estensiva, l’ambito di applicazione del regime forfetario. Tra le altre modifiche apportate, si rileva la riformulazione di alcune delle cause ostative all’applicazione del regime forfetario e, per quanto concerne il quesito posto dall’istante, di quella di cui alla lettera d) del comma 57 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014.
In particolare, per quel che qui rileva, la lettera d) del comma 57 prevede che non possono applicare il regime forfetario gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.
In argomento, la circolare n. 9/E del 10 Aprile 2019, cui si rinvia per completezza, ha chiarito che affinché operi tale causa ostativa è necessaria la compresenza:
1) del controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata e 2) dell’esercizio da parte della stessa di attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.
In assenza di una delle predette condizioni, la causa ostativa non opera e il contribuente può applicare o permanere nel regime forfetario.
Con riferimento al caso di specie, si rileva il ricorrere della prima condizione, costituita dal controllo diretto di cui all’articolo 2359, primo comma, n. 2, del codice civile [cfr. sub 1)]. In proposito, si precisa che, come chiarito nella citata circolare n. 9/E del 2019, risulta integrato il numero 2) del primo comma del citato articolo 2359 del codice civile nel caso di partecipazione da parte di un contribuente che applichi il regime forfetario al 50 per cento in una società a responsabilità limitata (fermi restano gli ulteriori requisiti). Con riferimento alla seconda condizione [cfr. sub 2)], dal momento che i codici ATECO delle due attività rispettivamente svolte dall’istante e dalla società a responsabilità limitata controllata appartengono alla medesima sezione ATECO (la sezione M), la riconducibilità delle due attività economiche esercitate è da ritenersi sussistente, considerato che la persona fisica che usufruisce del regime forfetario percepisce compensi di amministratore, tassabili con imposta sostitutiva, dalla società a responsabilità limitata controllata, la quale, a sua volta, deduce dalla propria base imponibile i correlativi componenti negativi di reddito.
Pertanto, essendo integrata la causa ostativa di cui alla lettera d) del comma 57 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014, secondo quanto chiarito dalla citata circolare n. 9/E del 2019, l’istante decadrà dal regime forfetario nel periodo d’imposta 2020 ai sensi del successivo comma 71 del citato articolo 1, ferma restando comunque l’applicabilità del regime forfetario nel periodo d’imposta 2019.
Tuttavia, qualora l’istante dovesse cessare dalla carica di amministratore della s.r.l. controllata nel 2019, lo stesso non decadrà dal regime forfetario nel periodo d’imposta 2020.
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