CCNL Accordo per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro per i dipendenti di aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani ed agenzie di stampa.
ACC 04-04-2008 Parte 1
Dipendenti Di Aziende Editrici E Stampatrici Di Giornali Quotidiani Ed Agenzie Di Stampa – Ccnl – Accordo Di Rinnovo
L’anno 2008, il giorno 4 del mese di aprile in Roma,
TRA
la Federazione italiana editori giornali;
l’Associazione stampatori italiana giornali,
E
il Sindacato lavoratori comunicazione;
la Federazione informazione spettacolo telecomunicazioni;
l’Unione italiana lavoratori della comunicazione,
e` stata sottoscritta l’ipotesi di accordo per la rinnovazione del contratto nazionale di lavoro per i dipendenti di aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani ed agenzie di stampa scaduto il 31 dicembre 2007.
Detta ipotesi, non modificabile, sara` sottoposta al giudizio dei lavoratori entro il 29 aprile 2008 e diventera` applicabile all’atto della firma definitiva.
Art. 1.
VALIDITA` E LIMITI DI APPLICABILITA`
Al comma 2 dell’art. 1 sono aggiunte le seguenti parole: fatta eccezione per quanto disposto dalla Parte VI del contratto.
Il comma 3 dell’art. 1 e` sostituito dalla seguente formulazione: Ai fini dell’applicazione del presente contratto si intendono per aziende editrici di quotidiani le aziende che editano testate a contenuto giornalistico per almeno 5 numeri settimanali.
Il presente contratto si applica altresi` all’attivita` produttiva di quotidiani free press aventi le caratteristiche di cui al comma precedente.
Art. 19.
CLASSIFICAZIONE UNICA
Al paragrafo “Inquadramento e classificazione del personale” il comma 5 e` sostituito dal seguente testo: “I profili previsti dalla classificazione unica (addetto/assistente di redazione, documentalista, addetto ufficio grafico-infografico) sono riferiti ai modelli organizzativi nei quali sia prevista la relativa funzione specifica e cio` anche per quanto attiene l’attivita` multimediale (on line o di fonte web).
Al paragrafo “Inquadramento e classificazione del personale” e` aggiunto il seguente punto 7): 7) Ferma restando la collocazione nella classificazione unica del complementare specializzato (livello 5), del complementare altamente specializzato (livello 6) e del tecnico di elevata specializzazione con 2 anni di anzianita` nella qualifica (livello 7), al fine di consentire la crescita professionale degli addetti alla manutenzione, per i complementari di livello 5 e di livello 6 e` prevista un percorso di carriera fino al livello 7, nel contesto di un graduale iter professionale riqualificatorio finalizzato all’acquisizione dei contenuti professionali necessari per lo svolgimento anche delle mansioni previste dal livello superiore rispetto a quello di appartenenza.
A tal fine l’iter professionale riqualificatorio si articola:
– per i complementari di livello 5 in un periodo non inferiore ai 6 mesi per l’immissione nel livello 6;
– per i complementari di livello 6 in un periodo non inferiore a 2 anni per l’immissione nel livello 7.
Al termine del percorso, ed a seguito dell’accertamento dell’idoneita` dello svolgimento delle nuove mansioni, i lavoratori vengono immessi nel livello superiore rispetto a quello di appartenenza.
Nel periodo precedente l’avvenuta riqualificazione i lavoratori mantengono la qualifica e la retribuzione del livello di provenienza.
Al livello 8 il profilo relativo all’addetto all’ufficio grafico e` integrato con la definizione di: Addetto all’ufficio grafico-infografico.
I livelli 7 e 6 vengono integrati come segue:
Livello 7: Esemplificazione: Coordinatore della segreteria di redazione.
Profilo: lavoratore che opera nella segreteria di redazione svolgendo anche funzioni di coordinamento della stessa.
Livello 6: Esemplificazione: Operatore computer to plate (CTP).
Profilo: lavoratore altamente specializzato che, previa riqualificazione, attraverso l’utilizzazione di strumenti informatici (computer to plate), effettua tutte le operazioni necessarie per la ricezione e il trasferimento diretto su lastra da stampa di immagini e testi fino all’ottenimento della lastra incisa e relativi accorpamenti di pagine.
NORME TECNICHE
Al paragrafo A – Sistema a freddo – e` aggiunta la seguente previsione:
17) Operatore computer to plate (CTP): e` l’operaio, altamente specializzato che effettua la configurazione e il settaggio del flusso di lavoro, dalla ricezione del file all’ottenimento della lastra incisa, cura il corretto accoppiamento delle pagine, predispone i collegamenti fra i vari software, controlla la completezza del materiale ricevuto, mantiene e cura i collegamenti con le unita` remote di trasmissione, provvede al caricamento delle lastre necessarie, effettua la manutenzione e la pulizia dell’impianto e delle periferiche collegate.
Art. 26. Nuovo articolo
TELELAVORO
Il telelavoro costituisce svolgimento dell’attivita` lavorativa al di fuori delle sedi aziendali con l’utilizzo di tecnologie informatiche.
Il telelavoro configura attivita` di lavoro subordinato, ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali, qualora venga svolto continuativamente nel domicilio dell’interessato ovvero in altri locali individuati dalle parti e consenta da parte dell’azienda l’esercizio dei poteri di direzione, indirizzo e controllo della prestazione lavorativa.
Il telelavoro deve comunque essere funzionale all’attivita` produttiva dell’azienda o a fasi di essa.
La Direzione aziendale e la RSU definiscono le modalita` applicative delle norme del presente contratto per i soggetti che prestano attivita` lavorativa di telelavoro in regime di subordinazione, nonche` per gli aspetti connessi all’utilizzo dei supporti tecnici necessari per lo svolgimento della prestazione e ai relativi costi.
Valgono per il resto le disposizioni dell’Accordo interconfederale del 9 giugno 2004.
La normativa di cui al presente articolo trova applicazione in via sperimentale per un periodo biennale decorrente dalla data di stipula della presente rinnovazione, nelle aziende che intendano avvalersi di tale modalita` di svolgimento della prestazione lavorativa.
FONDO NAZIONALE DI PREVIDENZA
La vigente aliquota di solidarieta` a carico delle aziende (18,75%) per il finanziamento del Fondo nazionale di previdenza per i lavoratori dei giornali quotidiani e` elevata:
– al 19,75% a decorrere da aprile 2008;
– al 20,75% a decorrere da aprile 2009;
– al 21,75% a decorrere da luglio 2010.
Resta invariata la misura dell’aliquota di capitalizzazione fissata al 3,80% comprensiva della quota a carico del dipendente dello 0,50%.
Conseguentemente l’aliquota complessiva della contribuzione da calcolare sulla retribuzione imponibile INPS risulta pari a:
– con decorrenza da aprile 2008 al 23,55% (19,75% per solidarieta` e 3,80% per capitalizzazione) di cui 23,05% a carico azienda e 0,50% a carico dipendente;
– con decorrenza dal aprile 2009 al 24,55% (20,75% per solidarieta` e 3,80% per capitalizzazione) di cui 24,05% a carico azienda e 0,50% a carico dipendente;
– con decorrenza dal luglio 2010 al 25,55% (21,75% per solidarieta` e 3,80% per capitalizzazione) di cui 25,05% a carico azienda e 0,50% a carico dipendente.
Le Parti, nel convenire che la nuova misura delle aliquote contributive e relativa decorrenza costituiscono attuazione di quanto disposto al punto 3) dell’Accordo 25 luglio 2005, concordano nell’obiettivo di adottare comuni linee di intervento nei confronti delle istituzioni finalizzate a garantire il regolare andamento della previdenza complementare di settore, qualora dovessero determinarsi future esigenze di finanziamento delle prestazioni.
Dipendenti Di Aziende Editrici E Stampatrici Di Giornali Quotidiani Ed Agenzie Di Stampa – Ccnl – Accordo Di Rinnovo
DECORRENZA E DURATA
Fatte salve le specifiche decorrenze previste, il contratto ha durata dall’1 marzo 2008 al 29 febbraio 2012 per la Parte Normativa e dall’1 marzo 2008 al 30 giugno 2010 per la Parte Economica.
PARTE ECONOMICA
MINIMI TABELLARI
Il valore tabellare per il livello 6 (parametro 208) in atto al 31 dicembre 2007 e` incrementato di euro 120,00 a regime.
Il suddetto valore viene corrisposto sulla base delle seguenti cadenze:
– euro 42,00 dal marzo 2008;
– euro 42,00 dall’aprile 2009;
– euro 36,00 dal dicembre 2009.
Per gli altri livelli gli incrementi tabellari risultano determinati sulla base dei parametri in vigore al 31 dicembre 2007, con il frazionamento rapportato in percentuale sopra indicato e secondo i valori riportati nella tabella allegata.
PARAMETRO INTERMEDIO PER CAPOMACCHINA
Per il capomacchina che opera sulle macchine da stampa full-colour previste dal livello 7, fermo restando l’inquadramento in tale livello, viene riconosciuto il parametro 238.
Gli incrementi derivanti dalla differenza del minimo tabellare in atto al 31 dicembre 2007 e quelli derivanti dall’applicazione dell’indicato valore parametrale verranno corrisposti con il medesimo frazionamento percentuale previsto dal precedente punto.
Le differenze tra i valori tabellari del livello 7 con quelli derivanti dall’applicazione del parametro 238 sopra indicato potranno essere assorbiti dai superminimi concessi per avvicinamenti di livello. Resta confermata la contingenza prevista per il livello 7.
MAGGIORAZIONI DI TURNO
Le maggiorazioni del 18% e del 24% previste dai comma 1 e 2 del paragrafo maggiorazioni dell’art. 4 delle Norme Operai sono elevate al 18,70% ed al 25% a decorrere dal giugno 2009.
FORMAZIONE
La normativa relativa all’Osservatorio tecnico per i quotidiani e le agenzie di stampa e` integrata dalla seguente disposizione: FIEG e Organizzazioni sindacali, anche in considerazione delle esperienze maturate nell’ambito dell’Osservatorio in materia di formazione e riqualificazione professionale, nella convinzione che i processi produttivi ed il loro continuo evolversi richiedono un coerente adeguamento delle capacita` professionali al fine di un ottimale utilizzo degli impianti e dei processi produttivi, demandano alla Commissione per la formazione professionale costituita presso l’Osservatorio l’individuazione di specifiche iniziative, anche progettuali, in materia.
In tale contesto le Parti riconoscono particolare rilevanza alla formazione dei rappresentanti per la sicurezza nel rispetto degli accordi vigenti e della legislazione in materia.
PARTE VI (NUOVA PARTE)
NORME RIGUARDANTI IL POLIGRAFICO
DESTINATO A LAVORAZIONI NON ATTINENTI I GIORNALI QUOTIDIANI
In attuazione della comune volonta` di individuare soluzioni idonee a perseguire, tramite un ottimale utilizzo degli impianti dedicati alla produzione di giornali quotidiani, il ritorno degli investimenti operati nel contesto di un costo del lavoro compatibile con le tipologie di prodotto, le Parti convengono di regolamentare – secondo i contenuti previsti nella presente Parte VI – i rapporti di lavoro intercorrenti fra le aziende del settore ed i lavoratori di futura assunzione destinati a lavorazioni non attinenti i giornali quotidiani.
La regolamentazione, finalizzata anche a favorire l’incremento della popolazione di settore, riveste carattere sperimentale e decorre dalla data di sottoscrizione della presente intesa fino al 30 giugno 2010. Al termine della sperimentazione le Parti verificheranno i relativi esiti per la determinazione dei conseguenti interventi fermo restando, per i lavoratori occupati, la permanenza del trattamento previsto dal presente accordo.
Restano comunque confermate le deroghe alle disposizioni di cui al secondo comma dell’art. 1 delle Norme Generali del contratto nazionale di lavoro per i dipendenti di aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani e di agenzie di stampa conseguenti ad intese sindacali.
In tali casi risulta esclusa l’applicazione della regolamentazione di cui al presente accordo.
Quanto disposto dai precedenti 2 commi ed i conseguenti effetti trovano altresi` applicazione nelle future realta` aziendali che effettuino inizialmente lavorazioni grafiche/periodiche ed assumano successivamente lavorazioni attinenti i giornali quotidiani ovvero che effettuino inizialmente sia lavorazioni grafiche/periodiche che lavorazioni attinenti giornali quotidiani.
Addetti alle lavorazioni
non attinenti i giornali quotidiani
Il lavoratore opera nelle aree produttive che ricomprendono, sulla base delle esigenze aziendali, le fasi della fotoformatura e stampa, nonche` della spedizione del prodotto non quotidiano.
Nell’arco giornaliero della prestazione lavorativa il lavoratore espleta tutte le funzioni ricomprese nel ciclo produttivo dell’area con mobilita` e mutabilita` delle mansioni.
Il lavoratore ha diritto al seguente trattamento.
Art. 1.
ORARIO DI LAVORO
La prestazione lavorativa giornaliera viene effettuata in orario diurno ed ha inizio non prima delle ore 6 e termine entro le ore 22.
Fermo restando il riposo settimanale di legge, l’orario di lavoro ordinario e` fissato in 37 ore settimanali distribuite su 4 giorni, con orario di lavoro giornaliero pari a 7 ore e 24 minuti. Il sesto giorno e` considerato lavorativo a tutti gli effetti.
In sede aziendale, previo confronto con la RSU, vengono individuati i 5 giorni della settimana in cui viene svolta la prestazione lavorativa, anche in relazione ai specifici carichi produttivi.
Fermo restando il limite delle 45 ore settimanali di lavoro, regimi diversi di orario settimanale considerati utili per la realizzazione dei programmi produttivi dell’impresa attraverso la migliore e piu` efficiente organizzazione del lavoro debbono, in ogni caso, rispettare i limiti quantitativi di orario previsti dal presente contratto.
Modelli di flessibilita` dell’orario ordinario giornaliero, connessi anche all’intensita` dell’attivita` produttiva, possono essere contrattati a livello aziendale nei limiti quantitativi settimanali previsti dal presente articolo.
Art. 2.
LAVORO STRAORDINARIO
E` considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre l’orario lavorativo giornaliero di cui all’art. 1 ovvero quello concordato.
Il lavoro straordinario e` ispirato al principio della non obbligatorieta` da parte del lavoratore. Tuttavia il lavoro straordinario deve essere garantito per esigenze indifferibili e nei casi di specifiche necessita` tecnico-produttive ovvero nei casi di forza maggiore. Rientrano in tali casi:
– il fronteggiare un pericolo grave ed immediato ovvero un danno alle persone o alla produzione;
– il rispetto di scadenze legate all’ultimazione di commesse ovvero ad adempimenti fiscali o amministrativi.
Il lavoro straordinario viene retribuito con una maggiorazione del 40% sulla retribuzione oraria ordinaria.
Art. 3.
FESTIVITA` E LAVORO FESTIVO
Sono considerati giorni festivi:
a) le domeniche e i giorni prestabiliti per riposo compensativo per quei lavoratori che lo effettuano a norma di legge;
b) le festivita` nazionali: 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno;
c) le seguenti ulteriori festivita`:
– 1 gennaio (Capodanno);
– 6 gennaio (Epifania);
– Lunedi` di Pasqua;
– 15 agosto (Assunzione);
– 1 novembre (Ognissanti);
– 8 dicembre (Immacolata Concezione);
– 25 dicembre (S. Natale);
– 26 dicembre (S. Stefano);
– la ricorrenza del Santo Patrono della localita` ove ha sede lo stabilimento (per il comune di Roma 29 giugno SS. Pietro e Paolo).
Tale festivita` e` localmente spostata ad altro giorno da stabilirsi fra le organizzazioni territoriali qualora essa coincida con altra festivita` retribuita.
Nelle festivita` di cui ai punti b) e c) il lavoratore ha diritto alla normale retribuzione giornaliera ancorche` non vi sia prestazione di lavoro per assenza dovuta a:
1) infortunio, malattia, gravidanza, puerperio e periodo di assenza facoltativa seguente il puerperio, congedo matrimoniale, ferie, permessi e assenze per giustificati motivi;
2) riduzione dell’orario normale giornaliero o settimanale di lavoro;
3) sospensione del lavoro a qualunque causa dovuta, indipendente dalla volonta` del lavoratore;
4) riposo compensativo di lavoro domenicale;
5) coincidenza della festivita` con la domenica od altra festivita`.
L’azienda e` tenuta a corrispondere in tutto o in parte il trattamento economico previsto dal comma che precede, spettante nei giorni festivi, al lavoratore assente per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio qualora il medesimo non sia assicurato dagli enti mutualistici ed assistenziali.
Ai lavoratori che prestino la loro opera nelle festivita` di cui ai punti b) e c) e` dovuta, anche quando queste cadono di domenica, oltre alla normale retribuzione giornaliera, quella per le ore di lavoro effettivamente prestate con la maggiorazione dell’80%.
La maggiorazione dell’80% di cui sopra si applica sulla retribuzione e non e` cumulabile con quelle previste dal precedente art. 2 intendendosi che la maggiore assorbe la minore.
Per quanto riguarda la festivita` del 4 novembre, la cui celebrazione e` stata spostata alla domenica successiva dalla legge 5 marzo 1977, n. 54, cosi` come modificata dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 792, il lavoratore beneficia del trattamento previsto per le festivita` che coincidono con la domenica.
In caso di attivita` lavorativa domenicale per le lavorazioni previste dalla Tabella III del D.M. 22 giugno 1935 (art. 5 della legge n. 370/1934) il lavoratore gode di un giorno di riposo compensativo non retribuito. Tale lavoro viene retribuito con applicazione della maggiorazione dell’80% sulla normale retribuzione giornaliera.
Art. 4.
FERIE
Il lavoratore ha diritto per ogni anno di servizio compiuto ad un periodo di riposo di 24 giorni lavorativi ed il periodo di riposo deve essere effettivamente goduto.
I giorni di ferie sono calcolati con applicazione del coefficiente 1,2 per ogni giorno.
Le ferie possono essere distribuite nel corso dell’anno. Fatte salve obiettive esigenze tecnico-produttive, l’usufruizione delle ferie avviene, salvo diverso accordo tra le Parti, nel periodo maggio-ottobre e continuativamente.
Le festivita` previste dalle lettere b) e c) del precedente art. 3 cadenti nel corso delle ferie danno luogo al relativo trattamento economico, senza prolungamento del periodo di riposo.
Trovano per il resto applicazione le disposizioni previste dal comma 4 al comma 7 e dal comma 10 al comma 12 dell’art. 10 delle Norme Operai del contratto nazionale di lavoro per i dipendenti di aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani e di agenzie di stampa.
Art. 5.
GRATIFICA NATALIZIA
La gratifica natalizia e` stabilita per ciascun anno nella misura di 26 giorni lavorativi di retribuzione.
Valgono per il resto le disposizioni di cui all’art. 15 delle norme operai del contratto nazionale di lavoro per i dipendenti di aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani e di agenzie di stampa.
Art. 6.
TRATTAMENTO ECONOMICO
Il lavoratore ha diritto ad un minimo tabellare salariale, comprensivo dei valori dell’indennita` di contingenza, pari a euro 1.641,68 mensili corrispondente all’importo per il livello 6 in atto al 31 dicembre 2007.
Il capomacchina rotativa ha diritto ad un minimo tabellare salariale, comprensivo dei valori dell’indennita` di contingenza, pari a euro 1.752,15 mensili corrispondente all’importo per il livello 7 in atto al 31 dicembre 2007.
Il lavoratore neoassunto che non abbia maturato esperienze professionali nelle attivita` di cui al punto 1) del presente protocollo viene inserito in un percorso di inserimento lavorativo di un anno durante il quale ha diritto all’80% del trattamento economico di cui ai precedenti commi.
Art. 7.
PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Il contributo per il trattamento di pensionamento integrativo dovuto al Fondo nazionale di previdenza per i lavoratori dei giornali quotidiani e` fissato nella misura complessiva del 6% della retribuzione assunta a base di calcolo per la contribuzione INPS.
Il contributo e` ripartito nella seguente misura:
– a carico azienda 2,80% per capitalizzazione e 2,20% per solidarieta`;
– a carico lavoratore 1,00% per capitalizzazione.
Viene inoltre versato al Fondo il trattamento di fine rapporto maturando, salvo diversa volonta` del lavoratore di mantenere in azienda tale trattamento.
Le Parti sottoscrittrici convengono che l’aliquota di solidarieta` posta a carico delle aziende costituisce un intervento straordinario in favore della gestione finanziaria del Fondo. La relativa misura, per espresso accordo delle indicate parti, non e` quindi suscettibile di subire futuri incrementi.
Art. 8.
NORME DI RINVIO
In aggiunta alle disposizioni di cui ai precedenti articoli trovano altresi` applicazione – quando compatibili – le seguenti disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti di aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani ed agenzie di stampa:
Norme operai: Articoli 1, 2, 8, 9, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25 (ad eccezione della nota a verbale) 26, 27, e 28.
Norme generali: Articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23 e 24.
Norme generali: Articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23 e 24.
MINIMI TABELLARI (*) -------------------------------------------------------------------------- Livelli Minimo Nuovo Incremento Parametri Minimo Minimo Minimo precedente minimo marzo aprile dicembre 2008 2009 2009 35,00% 35,00% -------------------------------------------------------------------------- 10 1.594,44 1.767,51 173,07 300 1.655,01 1.715,59 1.767,51 9 1.445,63 1.602,54 156,91 272 1.500,55 1.555,47 1.602,54 8 1.318,07 1.461,14 143,07 248 1.368,15 1.418,22 1.461,14 7 1.211,77 1.343,31 131,54 228 1.257,81 1.303,85 1.343,31 6 1.105,47 1.225,47 120,00 208 1.147,47 1.189,47 1.225,47 5 983,24 1.089,96 106,72 185 1.020,59 1.057,95 1.089,96 4 871,63 966,24 94,61 164 904,74 937,86 966,24 3 770,65 854,30 83,65 145 799,93 829,20 854,30 2 680,29 754,14 73,85 128 706,14 731,98 754,14 1 531,48 589,17 57,69 100 551,67 571,86 589,17 -------------------------------------------------------------------------- (*) Per gli impiegati di eta` inferiore a 21 anni i minimi di stipendio previsti dalla presente tabella sono ridotti del 6% sui valori tabellari in vigore al marzo 2008. -------------------------------------------------------------------------- Parametro Minimo marzo 2008 Minimo aprile 2009 Minimo dicembre 2009 238 (*) 1.278,43 1.345,09 1.402,22 -------------------------------------------------------------------------- (*) Contingenza 7 livello.
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