Accordo Quadro di gestione delle eccedenze di personale diretto delle Agenzie sottoscritto il 29 febbraio 2012
premessa
Costituzione Delle Parti – Premessa
Il giorno 29 febbraio 2012, tra
– ASSOLAVORO, Associazione Nazionale Agenzie per il Lavoro, nella persona del Vice Presidente, assistito dal Direttore;
e
– FILCAMS CGIL;
– FISASCAT CISL;
– UILTUCS UIL;
PREMESSO CHE
– al personale diretto delle Agenzie per il Lavoro si applica il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Terziario, Distribuzione e Servizi;
– il perdurare della stato di crisi che ha investito tutti i settori produttivi del Paese ha determinato, per il settore delle Agenzie per il Lavoro a partire dall’ultimo trimestre dell’anno 2011, una flessione della domanda di lavoro in somministrazione, con conseguente aumento del rischio di eccedenze del personale di struttura delle stesse Agenzie;
– le Parti firmatarie della presente intesa hanno già sottoscritto in data 4 marzo 2009 un Accordo quadro per l’applicazione di misure volte a garantire alle Agenzie per il lavoro strumenti non traumatici di gestione delle eccedenze di personale diretto delle Agenzie;
– tale ultimo Accordo ha trovato applicazione da parte delle Agenzie per il Lavoro associate ad Assolavoro, consentendo, attraverso la sottoscrizione di 19 accordi di solidarietà, una gestione mirata della forza lavoro aziendale e mutuata alle esigenze contingenti;
Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:
art. 1
Garanzia Attivazione Strumenti Di Gestione Eccedenze
Il presente accordo quadro garantisce la facoltà per le Agenzie aderenti ad Assolavoro alla data di sottoscrizione della presente intesa (di cui all’allegato 1) ovvero che abbiamo la qualità di Socio al momento della sottoscrizione delle intese a livello aziendale qui disciplinate, di attivare gli strumenti di gestione delle eccedenze di personale del personale di struttura normati agli articoli seguenti.
Resta fatta salva la vigenza di diversi accordi stipulati o stipulandi autonomamente dalle Agenzie per il Lavoro con le OO.SS. firmatarie la presente intesa.
art. 2
Contratto Di Solidarieta’
Le Parti individuano nella fattispecie del Contratto di Solidarietà previsto dall’art. 5, comma 5, della legge n. 236/93 la misura prioritaria, in quanto immediatamente attivabile ad opera delle Agenzie associate ed idonea alla salvaguardia dell’occupazione.
Conseguentemente le Parti, per quanto riguarda la disciplina del Contratto di Solidarietà, confermano i contenuti principali di cui al precedente Accordo sottoscritto in data 4 marzo 2009 al fine di consentire una rapida ed omogenea fruibilità dello strumento in sede di contrattazione aziendale e di favorire il celere perfezionamento di tutte le procedure previste dalle disposizioni vigenti, sia per quanto concerne i procedimenti di consultazione sindacale, sia al fine dell’accoglimento della domanda di ammissione ai benefici necessaria per rendere pienamente efficace il suddetto strumento.
In particolare, tenuto conto della peculiare distribuzione territoriale delle Agenzie per il Lavoro, articolate su base multi regionale e stante la sostanziale coincidenza delle composizioni sindacali stipulanti in sede locale e nazionale, con il presente Accordo-Quadro si individua una procedura standard di definizione della fattispecie del Contratto di Solidarietà, secondo i principi generali come di seguito specificati da recepire nell’ambito degli Accordi aziendali di solidarietà:
a. in conseguenza della riduzione applicata tramite il contratto di solidarietà, l’azienda corrisponderà al lavoratore quanto dovuto per le ore previste dal Contratto di Solidarietà stesso, mentre il 50% delle ore perse dal lavoratore sarà coperto dal contributo previsto per legge ed a carico del Fondo per l’occupazione istituito presso il Ministero del Lavoro;
b. l’Agenzia stipulante devolverà l’intero contributo liquidato dal Fondo per l’occupazione ai lavoratori interessati dalla riduzione di orario di lavoro in questione;
c. l’Agenzia stipulante anticiperà mensilmente ai lavoratori oggetto della riduzione d’orario di lavoro il contributo di cui al punto precedente liquidato dal Fondo per l’occupazione;
d. l’Agenzia stipulante potrà, in vigenza del contratto di solidarietà ed in relazione a temporanee esigenze di maggior lavoro, aumentare nei limiti del normale orario contrattuale, l’orario ridotto in funzione del contratto di solidarietà, informando preventivamente i lavoratori interessati e le organizzazioni sindacali firmatarie il contratto di solidarietà stesso;
e. le modalità di svolgimento del programma di riduzione dell’orario saranno modulate al fine di garantire la continuità operativa di ciascuna struttura aziendale/filiale;
f. le disposizioni dell’accordo di solidarietà si potranno applicare a tutto il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e/o a termine, ivi compreso il personale con contratto a tempo parziale e con contratto di apprendistato, fatti comunque salvi gli obblighi di formazione. Il contratto di solidarietà potrà interessare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi in relazione alle esigenze tecnico-organizzative; in sede locale potranno essere richiesti incontri di verifica laddove necessari.
g. il livello massimo di riduzione dell’orario di lavoro previsto da ogni Contratto di Solidarietà sarà pari al 50% per l’intero periodo di solidarietà;
h. fermo restando la riduzione d’orario massima pro-capite individuata nel Contratto di Solidarietà, la misura complessiva della riduzione dell’orario di lavoro potrà essere, così come previsto dalla Circolare Ministero lavoro n. 8 del 28/03/2003, in applicazione del D.M. n. 31145 del 20/08/2002, non superiore alla misura del 30%, ovvero non inferiore alla stessa misura percentuale, al numero delle ore che sarebbero state effettuate dai lavoratori dichiarati in esubero. Il parametro di riferimento costante è costituito dall’orario di lavoro su base settimanale;
i. l’articolazione della riduzione d’orario sarà, di norma, effettuata secondo modalità stabilite in relazione ai diversi livelli di eccedenza delle singole strutture aziendali/filiali di ciascuna Agenzia, anche in concorso tra loro, e quindi potrà prevedere giornate intere di sospensione dell’attività distribuite all’interno delle settimane lavorative ed all’interno del mese e/o concentrate in settimane intere di sospensione, o l’applicazione di un orario giornaliero di lavoro ridotto rispetto a quello stabilito dal contratto collettivo di riferimento; l’articolazione dell’orario si ispirerà ai criteri di equità e rotazione;
j. durante la vigenza del contratto di solidarietà stipulato non sono ammesse, per i lavoratori posti in solidarietà, prestazioni di lavoro straordinario oltre l’orario normale previsto dal contratto collettivo di lavoro. Eventuali specifici ed eccezionali picchi di attività rientreranno in quanto previsto in materia di flessibilità d’orario di lavoro dal C.C.N.L. Terziario, Distribuzione e Servizi;
k. la sottoscrizione dei contratti di solidarietà, intervenendo nell’ambito delle procedure disciplinate dagli articoli 4 e 24 della legge n. 223/1991, in quanto idonea ad individuare congiuntamente misure non traumatiche ed alternative alla risoluzione dei rapporti di lavoro farà venire meno gli effetti derivanti dall’apertura delle suddette procedure.
Le Parti firmatarie il presente Accordo Quadro si impegnano, ciascuna per la parte di rispettiva competenza, a favorire la concreta, reale, rapida applicazione dello strumento di cui alla presente intesa.
In particolare nel caso di attivazione delle procedure ex art. 4 e 24 legge n. 223/1991 finalizzate all’attivazione dei contratti di solidarietà di cui al presente Accordo, avendone con la presente intesa disciplinato tutti gli elementi fondamentali, la procedura di consultazione sindacale si esaurirà nel più breve tempo possibile dal ricevimento della relativa comunicazione Aziendale prevista dalla legge n. 223/1991 mediante stipula del contratto di solidarietà difensivo ex art. 5, comma 5, legge n. 236/1993.
art. 3
Cassa Integrazione Deroga
Le Parti concordano sulla opportunità di individuare, quale ulteriore strumento di sostegno per i dipendenti di struttura delle agenzie per il lavoro, attivabile su base volontaria, la cassa integrazione guadagni in deroga, non rientrando le agenzie per il lavoro tra le imprese ricomprese nell’ambito di applicazione della CIG, e quindi non avendo possibilità di utilizzo degli ammortizzatori sociali previsti dalla legislazione ordinaria per i propri dipendenti, in quanto non soggette al pagamento delle relative quote di contribuzione INPS.
Conseguentemente, le Parti si impegnano a favorire il rapido perfezionamento di tutte le procedure previste dalle disposizioni normative vigenti al fine dell’accoglimento della domanda di ammissione ai benefici necessaria per rendere pienamente operativo il suddetto strumento.
In considerazione di quanto precede, le Parti, tenuto conto della peculiare distribuzione territoriale delle Agenzie per il Lavoro, articolate su base multi regionale, e stante la sostanziale coincidenza delle composizioni sindacali stipulanti in sede locale e nazionale, con il presente accordo-quadro individuano una procedura tipo di definizione della fattispecie della cassa integrazione guadagni in deroga, attraverso accordi aziendali, secondo le procedure ed i criteri generali come di seguito specificati:
a) Attivazione della procedura: l’agenzia per il lavoro, interessata ad attivare lo strumento, comunica la necessità di ricorrere alla CIG in deroga all’Associazione, alle Organizzazioni sindacali nazionali di categoria firmatarie la presente intesa e alle RSU aziendali qualora fossero presenti; l’azienda provvederà ad analoga comunicazione alle organizzazioni sindacali regionali e provinciali interessate se si intende ricorrere alla CIG in deroga nei confronti di lavoratori operanti in un’unica regione/provincia. Tale comunicazione attiva una fase di consultazione tra le parti, che va conclusa di norma entro 30 giorni con la redazione di un verbale di consultazione sindacale.
b) Aziende ammesse: Agenzie per il lavoro associate ad Assolavoro alla data di sottoscrizione della presente intesa, ovvero che vi aderiranno, costrette ad una sospensione dal lavoro o riduzione dell’orario di lavoro con intervento della CIG in deroga a causa di crisi di mercato, mancanza di lavoro, mancanza di commesse o di ordini, mancanza di materie prime ovvero altri eventi improvvisi ed imprevisti. Per accedere a tale ammortizzatore in deroga, l’azienda deve aver iniziato effettivamente l’attività nel settore da almeno 12 mesi.
c) Lavoratori ammessi: tutto il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e/o a tempo determinato, ivi compreso il personale con contratto a tempo parziale, con contratto di inserimento e con contratto di apprendistato (fatti comunque salvi gli obblighi di formazione) in possesso del requisito individuale di anzianità di servizio di almeno 90 giorni presso il datore di lavoro richiedente, alla data di presentazione della domanda (nel computo sono comprese anche eventuali periodi accreditati dalla medesima impresa presso la gestione separata a condizione che: non si tratti di redditi derivanti da arti e professioni; il lavoratore operi in regime di monocommittenza; il reddito conseguito sia superiore a euro 5.000); i dipendenti con contratto di lavoro a tempo determinato possono essere ammessi alla CIG in deroga al massimo sino al periodo di scadenza del contratto in corso.
d) Riduzione di orario/sospensione: la riduzione di orario applicabile si articola nel limite massimo delle 40 ore settimanali per ogni lavoratore; le parti potranno definire le modalità dell’eventuale rotazione del personale, tenuto conto delle esigenze organizzative e produttive aziendali.
e) Contenuto minimo dell’accordo: l’azienda dovrà indicare nell’ambito dell’accordo aziendale di CIG in deroga, il numero massimo di dipendenti ricompresi nell’ambito di applicazione dello strumento; la tipologia contrattuale dei lavoratori interessati; la sede di lavoro; il numero massimo di ore complessive di CIG in deroga; la percentuale di riduzione di orario o il ricorso alla sospensione della attività lavorativa; le modalità dell’eventuale rotazione; le ragioni del ricorso alla CIG in deroga (crisi di mercato, mancanza di lavoro, mancanza di commesse o di ordini, mancanza di materie prime ovvero altri eventi improvvisi ed imprevisti), la data iniziale e la scadenza finale, anche in via previsionale, del periodo di sospensione/riduzione dell’orario di lavoro; idonei momenti di verifica in sede decentrata qualora insorgano problematicità nell’applicazione dell’intesa; l’eventuale ricorso negli anni precedenti ad altri strumenti di ammortizzazione sociale. L’accordo sarà corredato dell’elenco nominativo di tutti i lavoratori che saranno sospesi.
f) Pagamento delle indennità: il pagamento delle indennità avverrà direttamente dall’INPS ai lavoratori.
g) DID: sarà cura dell’Agenzia far sottoscrivere a tutti i lavoratori coinvolti nell’intervento della CIG in deroga la Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) a un percorso di riqualificazione professionale. A ciascun lavoratore dovrà essere rilasciata una copia della DID, sottoscritta per ricevuta da un rappresentante del datore di lavoro,contenente l’indicazione specifica dell’intervento di CIG in deroga richiesto nonché l’eventuale indicazione del percorso di formazione/riqualificazione professionale concordato tra le parti.
art. 4
Osservatorio
Le Parti convengono sulla costituzione di un Osservatorio paritetico permanente avente il fine di procedere ad un costante monitoraggio sia dell’applicazione di quanto previsto dalla presente intesa sia degli andamenti occupazionali riguardanti i dipendenti diretti delle Agenzie per il Lavoro.
Al fine di efficientare il processo di definizione delle intese di cui al presente Accordo-Quadro, all’Osservatorio paritetico è inoltre affidato il compito di raccogliere le istanze pervenute dalle ApL effettuare le necessarie pre-istruttorie di carattere tecnico.
ALL
Agenzie Associate Ad Assolavoro
Adecco S.p.A.
ADHR S.p.A.
Agenzia Più S.p.A.
Aizoon Consulting Srl
Altro Lavoro S.p.A.
Archimede S.p.A.
AreaJOb S.p.A.
Atempo S.p.A.
AXL S.p.A.
Easy Job S.r.l.
Experis S.p.A.
Eurointerim S.p.A.
E-Work S.p.A.
GI Group S.p.A.
G.B. Job S.p.A.
Generazione Vincente S.p.A.
Humangest S.p.A.
Idea Lavoro S.p.A.
In Job S.p.A.
Infor Group S.p.A.
Intempo S.p.A.
Job Italia S.p.A.
Kelly Services S.p.A.
Lavoropiù S.p.A.
LifeIn S.p.A.
Manpower S.p.A.
Manutencoop Soc. Coop.
MaxWork S.p.A.
MAW Men At Work S.p.A.
Obiettivo Lavoro S.p.A.
Oggi Lavoro S.r.l.
Openjobmetis S.p.A.
Opportunity Job S.r.l.
Orienta S.p.A.
Page Personnel Italia S.p.A.
Punto Lavoro S.p.A.
Quanta S.p.A.
Quintiles Staff Services S.p.A.
Randstad Italia S.p.A.
Risorse S.p.A.
Start People S.p.A.
Synergie Italia S.p.A.
Trenkwalder S.r.l.
Umana S.p.A.