Parte economica del Verbale di accordo del 31 luglio 2020 sottoscritto da ANCIT, ASSOBIRRA, UNIONE ITALIANA FOOD e FAI-CISL, FLAI-CGIL, UILA-UIL, per il di rinnovo del CCNL 05/02/2016 per l’Industria alimentare
Il presente verbale di accordo sottoscritto da ANCIT, ASSOBIRRA, UNIONE ITALIANA FOOD e FAI-CISL, FLAI-CGIL, UILA-UIL, decorre dal 1° dicembre 2019 ed ha validità per la parte normativa ed economica fino al 30/11/2023. Tra le Parti firmatarie mancano le Associazioni Datoriali coordinate da Federalimentare: Anicav, Assolzoo, Assica, Assitol, Assobibe, Assocarni, Assolate, Federvini, Italmopa, Mineracqua, Unionzucchero.
Le Parti nel presente accordo, individuano, le voci che costituiscono il trattamento Economico Minimo (TEM) e il Trattamento Economico Complessivo (TEC)
Trattamento Economico Minimo (TEM)
Le Parti stabiliscono che in seguito al Rinnovo del 31 luglio 2020, il TEM si compone:
a) Minimi Tabellari (paga base)
b) Ex indennità di contingenza
c) EDR
I minimi tabellari (paga base) sono quelli che risultano dalla tabella che segue:
Liv. | Par. | Minimi in vigore dall’1/12/2019 | Nuovi minimi dall’1/9/2021 | Nuovi minimi dall’1/1/2022 | Nuovi minimi dall’1/1/2023 |
---|---|---|---|---|---|
1S | 230 | 2.372,01 | 2.407,02 | 2.442,02 | 2.477,05 |
1 | 200 | 2.062,59 | 2.093,03 | 2.123,47 | 2.153,96 |
2 | 165 | 1.701,67 | 1.726,78 | 1.751,90 | 1.777,03 |
3A | 145 | 1.495,40 | 1.517,47 | 1.539,54 | 1.561,62 |
3 | 130 | 1.340,73 | 1.360,52 | 1.380,30 | 1.400,10 |
4 | 120 | 1.237,57 | 1.255,83 | 1.274,10 | 1.293,37 |
5 | 110 | 1.134,46 | 1.151,20 | 1.167,94 | 1.184,70 |
6 | 100 | 1.031,33 | 1.046,55 | 1.061,77 | 1.077,00 |
Viaggiatori o piazzisti
Liv. | Par. | Minimi in vigore dall’1/12/2019 | Nuovi minimi dall’1/9/2021 | Nuovi minimi dall’1/1/2022 | Nuovi minimi dall’1/1/2023 |
---|---|---|---|---|---|
I | 165 | 1.701,67 | 1.726,78 | 1.751,90 | 1.777,03 |
II | 130 | 1.340,73 | 1.360,52 | 1.380,30 | 1.400,10 |
Trattamento Economico Complessivo (TEC)
Il Trattamento Economico Complessivo è composto dalle seguenti voci:
a) TEM
b) Incremento Aggiuntivo Retribuzione (IAR)
c) 13ma e 14ma mensilità
d) Aumenti periodici di anzianità
e) Fondo sanitario integrativo FASA
f) Cassa maternità/paternità
g) Cassa rischio vita
h) Alifond
i) Maggiorazione retributive
j) Indennità e trattamenti economici previsti dal CCNL
k) Ex premio di produzione già congelato in cifra fissa
l) Trattamento economico per mancata contrattazione di secondo livello
Incremento Aggiuntivo della Retribuzione (IAR)
E’ corrisposto ,a lutti i lavoratori, a far data dal 1° aprile 2023, non è assorbibile e rappresenta un elemento aggiuntivo della retribuzione che incide esclusivamente su tredicesima, quattordicesima e TFR e resterà a questo titolo acquisito per il futuro nella retribuzione.
Liv. | Par. | IAR |
---|---|---|
1S | 230 | 58,77 |
1 | 200 | 51,10 |
2 | 165 | 42,16 |
3A | 145 | 37,05 |
3 | 130 | 33,22 |
4 | 120 | 30,66 |
5 | 110 | 28,11 |
6 | 100 | 25,55 |
Trattamento economico per mancata contrattazione di secondo livello
Le aziende che non realizzano la contrattazione del premio per obiettivi di cui all’art. 55 del CCNL, erogheranno, a titolo di indennità per mancata contrattazione di secondo livello a favore dei lavoratori dipendenti, gli importi di cui alla tabella di seguito riportata:
Liv. | Par. | Trattamento economico per la mancata contrattazione di secondo livello |
---|---|---|
1S | 230 | 50,37 |
1 | 200 | 43,80 |
2 | 165 | 36,14 |
3A | 145 | 31,76 |
3 | 130 | 28,47 |
4 | 120 | 26,28 |
5 | 110 | 24,09 |
6 | 100 | 21,90 |
Tali importi, erogati a partire dal 1° gennaio 2023 per 12 mensilità, assorbono fino a concorrenza eventuali erogazioni con funzioni analoghe.
Gli importi suddetti non hanno riflesso alcuno sugli istituti contrattuali e/o di legge, diretti e/o indiretti di alcun genere, in quanto le Parti hanno definito tali importi in senso omnicomprensivo tenendo conto in sede di quantificazione di qualsiasi incidenza. Inoltre, sono esclusi dal computo del TFR.
Diritto alle prestazioni bilaterali
Le Parti ribadiscono che le prestazioni di bilateralità (Assistenza sanitaria integrativa, Cassa rischio vita, Cassa maternità e paternità e promozione della bilateralità) rappresentano un diritto contrattuale di ogni singolo lavoratore che pertanto matura, esclusivamente nei confronti delle imprese non aderenti al sistema bilaterale, il diritto alla erogazione diretta da parte dell’impresa datrice di lavoro di prestazioni equivalenti a quelle erogate dai Fondi contrattuali previsti dal presente Contratto collettivo di lavoro.
A decorrere dall’1/1/2021 le imprese non aderenti alla bilateralità e che non versano il relativo contributo dovranno erogare a ciascun lavoratore un importo forfetario pari a Euro 20,00 lordi mensili per dodici mensilità.Tale importo costituisce un elemento distinto della retribuzione (EDR) e non avrà riflesso alcuno sugli istituti contrattuali e di legge, diretti o/e indiretti di alcun genere, in quanto le Parti hanno inteso erogare tale importo come omnicomprensivo di qualsiasi incidenza. Tale importo dovrà essere erogato con cadenza mensile e mantiene carattere aggiuntivo rispetto alle prestazioni dovute ad ogni singolo lavoratore in adempimento dell’obbligo di cui al comma 2.
In caso di lavoratori assunti con contratto part-time, tale importo è corrisposto proporzionalmente all’orario di lavoro e, in tal caso, il frazionamento si ottiene utilizzando il divisore previsto dal CCNL. Per gli apprendisti, l’importo andrà riproporzionato alla percentuale di retribuzione riconosciuta.
Assistenza sanitaria integrativa / fondo maternità-paternità
Per il finanziamento del Fondo è dovuto un contributo a carico dell’azienda pari a 10 euro al mese per 12 mensilità.
A partire dal 1° gennaio 2022, l’importo del finanziamento al Fondo di cui al comma precedente sarà pari a 12 euro al mese per 12 mensilità.
I contributi sono versati al Fondo con la periodicità e le modalità stabilite dal Regolamento.
A far data dal 1° giugno 2025 il finanziamento al Fondo potrà essere implementato di ulteriori 2 euro mensili (per 12 mensilità) a carico del lavoratore dipendente, dietro espressa volontà dello stesso.
Laddove il lavoratore non manifesti la volontà di partecipare con la propria quota al Fondo, lo stesso decade dall’iscrizione e cessa automaticamente la contribuzione da parte dell’impresa.
A partire dal 1° gennaio 2022, ciascun familiare fiscalmente a carico dei lavoratori di cui al primo comma può essere iscritto al Fasa attraverso un versamento mensile pari a 2 euro per 12 mensilità. Le modalità attuative sono demandate al Cda del Fondo Fasa.
Sono fatti salvi gli accordi integrativi di secondo livello, già sottoscritti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente accordo, che prevedano l’istituzione di polizze, casse o fondi di assistenza sanitaria integrativa.
Di conseguenza gli obblighi di natura contrattuale relativi ai suddetti accordi continueranno ad essere assolti secondo le modalità ivi contenute.
In occasione del rinnovo degli accordi integrativi, in sede aziendale potranno essere definiti specifici accordi di confluenza e/o di armonizzazione, fermo restando che con il presente articolo si è disciplinata a livello di CCNL la materia.
Le Parti concordano di assicurare la gestione dell’integrazione delle indennità contrattuali e di legge a sostegno della maternità e della paternità per il periodo di astensione facoltativa post partum, di cui all’art. 1/Bis, comma secondo, attraverso il Fondo sanitario integrativo di settore (FASA), al quale verrà versata una specifica contribuzione mensile (riferita a 12 mensilità) pari a 2 euro, con riferimento ad ogni lavoratore a tempo indeterminato.
A partire dall’1/1/2021, l’importo della specifica contribuzione mensile (riferita a 12 mensilità), di cui al precedente comma, sarà pari a 3,50 euro.
Copertura assicurativa per il rischio vita
Le Parti condividono che, a partiredal 1° gennaio 2021, l’onere annuo complessivo a carico dell’azienda è stabilito, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato, in euro 30 (trenta).
Tale istituto contrattuale non è cumulatale con trattamenti analoghi o equipollenti già operanti a livello della singola azienda.
Promozione bilateralità del settore
Le Parti, in attesa della costituzione dell’Ente Bilaterale di Settore, convengono il versamento a carico delle imprese, a decorrere dal 1° gennaio 2021, di 2 euro/mese, con riferimento a ciascun lavoratore a tempo indeterminato, in una apposita sezione separata contabile e amministrativa del Fondo di assistenza sanitaria integrativa di settore (FASA), secondo le procedure già stabilite in seno al Cda.
La predetta contribuzione sarà versata anche dalle aziende per le quali non corre l’obbligo, secondo quanto disposto al comma 8 dell’art. 74/quater, di iscrivere lavoratori al FASA.
Il versamento di cui sopra sarà effettuato contestualmente a quello concernente la contribuzione mensile che le aziende già versano per la copertura sanitaria dei propri dipendenti
Rischio macchina per Viaggiatori e piazzisti
Le spese di riparazione automezzo per danni provocati – senza dolo – da Viaggiatori o Piazzisti durante lo svolgimento delle prestazioni lavorative, saranno sostenute dalle aziende nella misura dell’90% e comunque con un massimale di euro 5.700,00, per sinistro anche con forme assicurative o altre equivalenti convenzionalmente pattuite tra le parti interessate, fermo il diritto di controllo sulla effettività del danno e della rispondenza della fattura.
Trattamento di malattia e di infortunio per Viaggiatori e piazzisti
Per gli infortuni sul lavoro a decorrere dal 1° gennaio 2021, le aziende garantiranno con polizze assicurative o forme equivalenti la corresponsione aggiuntiva dei seguenti capitali:
– euro 38.000,00 per morte
– euro 48.000,00 per invalidità permanente totale.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CNCE - Comunicato 28 novembre 2018 - Edilcard 2019 per Fondo sanitario integrativo di cui all'allegato 2 dell'accordo 18 luglio 2018 per il rinnovo del CCNL per l'industria e la cooperazione del settore edile
- Dirigenti (industria): accordo per il rinnovo del CCNL del 30 luglio 2019
- Edili (piccola industria - Confapi): accordo per il rinnovo del CCNL del 29 luglio 2019
- Laterizi (industria): accordo di rinnovo del CCNL del 30 settembre 2019
- CCNL Calzaturieri (industria): accordo di rinnovo del 21 giugno 2022
- TABELLE RETRIBUTIVE CCNL ALIMENTARI (INDUSTRIA)
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