CCNL Alimentari e Margarinieri Industrria: accordo di rinnovo sottoscritto il 09 novembre 2012
COSTITUZIONE DELLE PARTI
Il data 9 novembre 2012
TRA
ASSITOL
FAI-CISL
FLAI-CGIL
UILA-UIL
si è concluso il Rinnovo delle disposizioni specifiche per gli addetti all’industria olearia e margariniera del CCNL dell’industria alimentare.
TESTO DELL’ACCORDO
Le parti concordano che alle disposizioni specifiche riportate nel protocollo aggiuntivo, allegato al CCNL dell’industria alimentare allo scopo di salvaguardare le specificità settoriali del comparto oli e margarine, siano apportate le seguenti modifiche:
1) all’articolo 21, le disposizioni del CCNL alimentare concernenti le categorie di lavoratori che possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante e la successiva tabella sono sostituite dalle disposizioni seguenti:
“Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i lavoratori destinati a svolgere le mansioni proprie del 9°, 8°, 7°, 6°, 5°, 4°, e 3° livello.
La durata massima del periodo di apprendistato è di tre anni e la sua suddivisione in periodi è così determinata:
Livello | Periodo tot. | Primo (mesi) | Secondo (mesi) | Terzo (mesi) |
9 | 24 | 6 | 18 | – |
8 | 30 | 6 | 12 | 12 |
7 | 36 | 6 | 14 | 16 |
6 | 36 | 10 | 12 | 14 |
5 | 36 | 10 | 12 | 14 |
4 | 36 | 10 | 12 | 14 |
3 | 36 | 10 | 10 | 16 |
2) All’art. 30, lettera G vengono aggiunti i seguenti commi:
“Le Parti dichiarano che il miglioramento della produttività del lavoro nelle aziende e della competitività delle imprese resta un loro obiettivo comune. A tale fine le imprese e le RSU, nell’ambito della contrattazione aziendale, potranno, attraverso appositi accordi, definire idonei indicatori da assumere come base di riferimento per incentivare ed agevolare la produttività.
Esclusivamente per questo scopo potranno essere utilizzate (aggiungendole a quanto già eventualmente pattuito) anche le risorse correlate con il premio presenza. Ove le Parti raggiungano accordi in tal senso, l’articolo 30, lettera G e l’articolo 23, comma 7, lettera b non troveranno applicazione per le Aziende in vigenza delle scelte aziendalmente concordate, fermo restando che in caso contrario continueranno ad essere applicati i dispositivi contrattuali esistenti”.
3) All’art. 30, lettera C, secondo comma, dopo le parole “di 72 ore” sono aggiunte le parole “, calcolate a livello individuale”.
4) Gli importi degli scatti di anzianità di cui all’articolo 53 delle disposizioni specifiche sono aumentati del 12% (calcolato sul valore degli scatti all’1/7/2013) con le seguenti decorrenze: 4% dall’1/7/2014, 4% dall’1/7/2015, 4% dall’1/7/2016.
5) All’articolo 54 delle disposizioni specifiche, la disposizione sulla 14ª mensilità viene così modificata per le diverse categorie di aziende:
“Le Aziende con più di 60 dipendenti erogheranno la 14° mensilità, normalmente entro la fine del mese di giugno e comunque entro il 31 luglio.
Le Aziende aventi fino a 10 dipendenti erogheranno un importo corrispondente al 25% della 14ª mensilità con decorrenza dal 1° gennaio 2011 ed al 35% della 14ª mensilità con decorrenza dal 1° luglio 2012.
Le Aziende con da 11 a 40 dipendenti erogheranno un importo pari al 30% della 14ª mensilità con decorrenza dal 1° gennaio 2011 ed al 45% della 14ª mensilità con decorrenza dal 1° luglio 2012.
Le Aziende con da 41 a 55 dipendenti erogheranno un importo pari al 55% della 14ª mensilità con decorrenza dal 1° gennaio 2011 ed al 75% della 14ª mensilità con decorrenza dal 1° luglio 2012.
Le aziende con da 56 a 60 dipendenti erogheranno l’intero importo della 14ª mensilità con le seguenti decorrenze: 55% dal 1° gennaio 2011, 80% dal 1° luglio 2012 e 100% dal 1° luglio 2013.
6) Tenuto conto in via prioritaria del lavoro già svolto dalla Commissione sindacale, un apposito Gruppo di lavoro paritetico congiunto procederà ad una ulteriore revisione complessiva del sistema classificatorio entro il 30 giugno 2013.
7) La tabella del premio in cifra fissa di cui all’articolo 55 per le aziende che non erogano il premio per obiettivi è sostituita dalla seguente:
Elemento di garanzia retributiva in vigore dal 1° gennaio 2012:
Livelli | Dal 1° gennaio 2012 (euro) | Dal 1° gennaio 2013 (euro) |
1 | 28,76 | 31,64 |
2 | 28,76 | 31,64 |
3 | 25,37 | 27,91 |
4 | 23,67 | 26,04 |
5 | 21,77 | 23,95 |
6 | 20,31 | 22,38 |
7 | 19,45 | 21,39 |
8 | 18,45 | 20,29 |
9 | 17,54 | 19,27 |
10 | 16,40 | 17,52 |
8) L’aumento dei minimi tabellari di cui all’articolo 51 è ottenuto desumendolo dall’aumento e dalle tranche di erogazione che saranno stabiliti nel contratto alimentare, calcolando gli aumenti sul parametro 138.
9) Le parti si danno atto che l’eventuale necessità di cambiare il parametro sul quale sono calcolati gli aumenti di cui ai punti 7 e 8 sarà valutata in occasione del prossimo rinnovo contrattuale.
10) Le tabelle di cui agli articoli 51 e 53 sono allegate al presente accordo.
11) Il presente accordo ha gli stessi termini di decorrenza e durata del contratto 27 ottobre 2012 di rinnovo del CCNL dell’industria alimentare.
Minimi tabellari
I minimi tabellari sono fissati nelle misure e con le decorrenze previste nella seguente tabella.
Livello | Parametro | Minimi dall’1.6.2012 | Minimi dall’1.10.12 | Minimi dall’1.4.13 | Minimi dall’1.5.14 | Minimi dall’1.10.15 |
1 | 217 | 1.842,82 | 1.905,72 | 1.968,62 | 2.031,52 | 2.040,95 |
2 | 202 | 1.716,08 | 1.774,63 | 1.833,18 | 1.891,73 | 1.900,51 |
3 | 182 | 1.545,47 | 1.598,22 | 1.650,97 | 1.703,72 | 1.711,63 |
4 | 161 | 1.364,16 | 1.410,83 | 1.457,50 | 1.504,17 | 1.511,17 |
5 | 147 | 1.248,41 | 1.291,02 | 1.333,63 | 1.376,24 | 1.382,63 |
6 | 136 | 1.152,54 | 1.191,96 | 1.231,38 | 1.270,80 | 1.276,71 |
7 | 124 | 1.052,45 | 1.088,39 | 1.124,33 | 1.160,27 | 1.165,66 |
8 | 117 | 993,67 | 1.027,58 | 1.061,49 | 1.095,40 | 1.100,49 |
9 | 110 | 934,09 | 965,97 | 997,85 | 1.029,73 | 1.034,51 |
10 | 100 | 848,38 | 877,37 | 906,36 | 95,35 | 939,70 |
Art. 53 – Scatti di anzianità
Il lavoratore ha diritto per ogni biennio di effettivo servizio prestato calcolato sulla base della data di assunzione ad avere corrisposto a titolo di scatto di anzianità un aumento retributivo in cifra fissa pari a:
Categoria | Dall’1.7.2012 | Dall’1.7.2013 | Dall’1.7.2014 | Dall’1.7.2015 | Dall’1.7.2016 |
1 | 25,61 | 26,56 | 27,62 | 28,68 | 29,74 |
2 | 23,75 | 24,63 | 25,62 | 26,61 | 27,60 |
3 | 21,24 | 22,03 | 22,91 | 23,79 | 24,67 |
4 | 18,12 | 18,79 | 19,54 | 20,29 | 21,04 |
5 | 17,50 | 18,14 | 18,87 | 19,60 | 20,33 |
6 | 16,86 | 17,48 | 18,18 | 18,88 | 19,58 |
7 | 15,30 | 15,87 | 16,50 | 17,13 | 17,76 |
8 | 14,99 | 15,55 | 16,17 | 16,79 | 17,41 |
9 | 14,37 | 14,91 | 15,51 | 16,11 | 16,71 |
10 | 12,50 | 12,96 | 13,48 | 14,00 | 14,52 |
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