Personale non dirigente dell’Ente Nazionale per le Strade (ANAS) – Protocollo di Intesa sul rinnovo della parte economica.
Parte 1
Anas – Accr – Personale Non Dirigente – Costituzione Delle Parti – Premessa
Il 19 gennaio 2010 si sono incontrati presso la Direzione Generale dell’ANAS in Via Monzambano 10 i rappresentanti dell’Azienda con le Segreterie Nazionali delle OO.SS. firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro attualmente in vigore, per affrontare la tematica relativa al recupero del differenziale inflattivo conseguente alla rilevazione dello scostamento tra inflazione programmata e inflazione reale per il biennio 2007/2008, dando seguito agli impegni assunti in occasione del verbale di rinnovo contrattuale sottoscritto in data 26 luglio 2007 e 1° ottobre 2007, che qui si intendono integralmente richiamati.
Parte 2
Verbale Di Intesa
Le parti stabiliscono che una quota parte del recupero del differenziale inflattivo pari ad euro 30,00 mensili per il livello B1, riparametrata per ogni singolo livello sarà riconosciuta a titolo di incremento del minimo contrattuale con decorrenza gennaio 2010, come indicato nella tabella di seguito riportata:
Livello Parametro Valore Incremento
A 240 46,45
A1 200 38,71
B 170 32,90
B1 155 30,00
B2 140 27,10
C 115 22,26
C1 100 19,35
Le parti con l’obiettivo di massimizzare il beneficio economico effettivamente percepito dal dipendente, anche alla luce dell’imposizione fiscale e tributaria gravante sull’importo relativo al differenziale inflattivo, condividono circa l’opportunità di destinare la quota residuale del recupero del differenziale inflattivo pari ad euro 20,00 mensili (per un importo annuo di euro 280,00) all’assistenza sanitaria integrativa. Tale importo aggiunto alla cifra fissata dall’Accordo del 2002 di euro 250,00 per ogni singolo dipendente, genera una somma disponibile annua pari ad euro 530,00.
La sopra determinata cifra dovrà garantire una copertura più ampia riguardante le prestazioni sanitarie indirizzate ai dipendenti ANAS, anche nel rispetto di quanto previsto dalla riforma dell’assistenza sanitaria integrativa avvenuta con la sottoscrizione da parte del Ministro del Welfare, in data 7 novembre 2009, del decreto attuativo delle previsioni normative contenute nel Decreto Turco (marzo 2008) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 16 gennaio 2010, che ha definito il perimetro normativo di riferimento, necessario per la definizione di un nuovo accordo sulla base della copertura stabilita in precedenza dalle parti con il verbale di accordo del 18 dicembre 2002 e sue successive modifiche e per il successivo avvio delle procedure di affidamento all’esterno della fornitura di prestazioni di assistenza sanitaria integrativa.
Le parti al fine di poter definire la compatibilità dell’importo destinato al sistema di assistenza sanitaria integrativa, anche in considerazione dell’andamento dell’attuale copertura assicurativa sanitaria fornita dalla CASBI/UNISALUTE, nonché al fine di valutare la tematica dell’assistenza sanitaria per il personale in quiescenza, stabiliscono di procedere con l’attivazione di un tavolo tecnico di confronto entro la prima settimana del mese di febbraio p.v..
Quanto sopra anche alla luce della confluenza nell’ambito del nuovo sistema di copertura di assistenza sanitaria integrativa delle prestazioni attualmente offerte con rimborso tramite i sussidi per spese sanitarie, fermo restando le prestazioni di altra natura previste dall’apposito regolamento aziendale, emanato in conformità all’ex art. 48 comma 6 e 7 C.C.N.L. ANAS.
Al fine di incentivare comportamenti e prestazioni utili al miglioramento della redditività e della produttività aziendale, mediante il coinvolgimento e la partecipazione dei lavoratori, le parti concordano di avviare, entro il mese di marzo, un confronto finalizzato all’istituzione del premio di risultato e i relativi criteri di erogazione, collegato ai risultati conseguiti da ANAS, alimentato dalle risorse generate dal miglioramento stesso e quindi compatibile con l’andamento economico dell’Azienda.
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