CCNL area alimentare panificazione in data 19 novembre 2013 è stato firmato tra CONFARTIGIANAITO Alimentazione, CNA Alimentare, CASARTIGIANI, CLAAI e FLAI-CGIL, FAI-CISL e UILA-UIL, l’accordo per il rinnovo del CCNL 27/4/2010 per i dipendenti dalle imprese artigiane del settore Alimentare e per i dipendenti delle imprese della Panificazione.
L’accordo avrà validità dal 1 gennaio 2013 fino al 31 dicembre 2015 e si applica ai lavoratori dipendenti da imprese di panificazione, anche per attività collaterali e complementari, nonché da negozi di vendita del pane, generi alimentari vari, annessi o comunque collegati al laboratorio di panificazione, con il quale debbono, tuttavia, avere titolarità comune o ristretta nell’ambito dei gradi di parentela e di affinità previsti per l’impresa familiare.
L’accordo contiene, inoltre, una nuova sezione applicabile alle imprese non artigiane che occupano fino a 15 dipendenti del settore Alimentare.
Le parti hanno convenuto gli incrementi retributivi a partire dall’1 dicembre 2013, dall’1 novembre 2014 e dall’1 settembre 2015 così come da tabelle allegate.
Settore Alimentazione
Livello | Dal 1/12/2013 | Dal 1/11/2014 | Dal 1/9/2015 | Tot. Incremento |
| 1°S | 39,17 | 39,17 | 43,08 | 121,42 |
| 1° | 35,17 | 35,17 | 38,68 | 109,02 |
| 2° | 32,19 | 32,19 | 35,41 | 99,79 |
| 3°A | 30,00 | 30,00 | 33,00 | 93,00 |
| 3° | 28,38 | 28,38 | 31,21 | 87,97 |
| 4° | 27,22 | 27,22 | 29,94 | 84,38 |
| 5° | 25,96 | 25,96 | 28,56 | 80,48 |
| 6° | 24,29 | 24,29 | 26,72 | 75,30 |
| Livello | Minimo all’1/12/2013 | Minimo all’1/11/2014 | Minimo all’1/09/2015 |
| 1 Super | 1.983,01 | 2.022,18 | 2.065,26 |
| 1 | 1.780,43 | 1.815,60 | 1.854,28 |
| 2 | 1.629,90 | 1.662,09 | 1.697,50 |
| 3A | 1.518,85 | 1.548,85 | 1.581,85 |
| 3 | 1.436,61 | 1.464,99 | 1.496,20 |
| 4 | 1.378,02 | 1.405,24 | 1.435,18 |
| 5 | 1.314,39 | 1.340,35 | 1.368,91 |
| 6 | 1.229,75 | 1.254,04 | 1.280,76 |
Settore Panificazione
Livello | Dal 1/12/2013 | Dal 1/11/2014 | Dal 1/9/2015 | Tot. Incremento |
| A1S | 34,46 | 34,46 | 33,88 | 102,80 |
| A1 | 32,03 | 32,03 | 31,50 | 95,56 |
| A2 | 30,00 | 30,00 | 29,50 | 89,50 |
| A3 | 27,47 | 27,47 | 27,01 | 81,95 |
| A4 | 26,03 | 26,03 | 25,59 | 77,65 |
| B1 | 33,73 | 33,73 | 33,17 | 100,63 |
| B2 | 27,71 | 27,71 | 27,25 | 82,67 |
| B3 Super (NOTA) | 26,97 | 26,97 | 26,52 | 80,46 |
| B3 | 26,09 | 26,09 | 25,66 | 77,84 |
| B4 | 24,75 | 24,75 | 24,33 | 73,83 |
| Livello | Minimo all’1/12/2013 | Minimo all’1/11/2014 | Minimo all’1/09/2015 |
| A 1 Super | 1.675,76 | 1.710,22 | 1.744,10 |
| A 1 | 1.557,89 | 1.589,92 | 1.621,42 |
| A 2 | 1.459,04 | 1.489,04 | 1.518,54 |
| A 3 | 1.336,02 | 1.363,49 | 1.390,50 |
| A 4 | 1.265,79 | 1.291,82 | 1.317,41 |
| B 1 | 1.640,68 | 1.674,41 | 1.707,58 |
| B 2 | 1.347,89 | 1.375,60 | 1.402,85 |
| B 3 S | 1.311,81 | 1.338,78 | 1.365,30 |
| B 3 | 1.268,99 | 1.295,08 | 1.320,74 |
| B 4 | 1.203,50 | 1.228,25 | 1.252,58 |
– Nota –
La retribuzione del nuovo livello B3 Super alla data del 30/11/2013 è pari a 1.284,84 euro, ed è da considerarsi esclusivamente per la definizione dei nuovi minimi tabellari ad esso riferiti.
Una tantum
Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo verrà corrisposto un importo forfetario “una tantum” pari ad euro 110,00 lordi, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato. L’importo “una tantum” di cui sopra verrà erogato in due soluzioni: la prima pari ad euro 55,00 con la retribuzione del mese di aprile 2014, la seconda pari ad euro 55,00 con la retribuzione del mese di settembre 2014.
Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo sarà erogato a titolo di “una tantum” l’importo di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite.
Periodo di prova
Tabella Settore Alimentare
Livello | Periodo di prova |
| 1°S | 6 mesi |
| 1° | 6 mesi |
| 2° | 5 mesi |
| 3°A | 4 mesi |
| 3° | 3 mesi |
| 4° | 2 mesi |
| 5° | 1 mese e mezzo |
| 6° | 1 mese |
Tabella settore panificazione
Livello | Periodo di prova |
| A1S | 5 mesi |
| A1 | 4 mesi |
| A2 | 2 mesi e mezzo |
| A3 | 1 mese e mezzo |
| A4 | 1 mese e mezzo |
| B1 | 5 mesi |
| B2 | 3 mesi |
| B3S | 3 mesi |
| B3 | 1 mese e mezzo |
| B4 | 1 mese e mezzo |
Contratto a tempo determinato
Tenuto conto che ai sensi dell’art. 1, comma 1 bis, del D.Lgs. 368/2001, così come novellato dal D.L. 76 convertito in Legge 99/2013, il requisito delle ragioni giustificatrici dell’apposizione del termine non è richiesto nell’ipotesi di primo rapporto a tempo determinato concluso tra un datore di lavoro e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, di durata non superiore a dodici mesi, comprensiva di eventuale proroga, le parti concordano che il rapporto di lavoro a tempo determinato “acausale” possa avere una durata massima fino a 24 mesi comprensiva di proroghe e rinnovi. Tale tipologia di contratto a termine potrà essere adottata anche con soggetti che abbiano precedentemente avuto un rapporto di lavoro subordinato con la medesima impresa.
La contrattazione collettiva regionale può prevedere che ai contratti a tempo determinato stipulati ai sensi del comma precedente non si applichino le norme di cui al punto d) del presente articolo.
Ai sensi dell’art. 5, comma 4-bis, primo periodo, del D.Lgs. 368/2001, come modificato dalla Legge n. 247/2007, il contratto a tempo determinato per lo svolgimento di mansioni equivalenti tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, non può superare i 36 mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l’altro. Superato tale periodo, il rapporto si trasforma a tempo indeterminato una volta decorsi i termini previsti dal comma 2 dell’art. 5, del D.Lgs. 368 del 2001.
In deroga a quanto disposto dal comma precedente, in attuazione del rinvio legislativo previsto dall’art. 5, comma 4-bis, terzo periodo, del D.Lgs. n. 368/2001, come modificato dalla Legge n. 247/2007, un ulteriore successivo contratto a termine tra gli stessi soggetti può essere stipulato per una sola volta, per una durata massima di 12 mesi, a condizione che la stipula avvenga presso la Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio e con l’assistenza di un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato.
Ai sensi del comma 3 dell’art. 5, D.Lgs. 368/2001, così come novellato dal D.L. 76 convertito in Legge 99/2013, il periodo di intervallo tra due contratti è fissato in 10 giorni per i contratti a termine di durata fino a 6 mesi e in 20 giorni per i contratti a termine di durata superiore ai 6 mesi.
Ai sensi dell’art. 5, c. 3, del D.Lgs. 368/2001, così come novellato dal D.L. 76 convertito in Legge 99/2013, si conviene sull’assenza di intervalli temporali nel caso di assunzioni a tempo determinato di cui alla lettera a) punti 1) e 2) del presente articolo.
Lavoro a tempo parziale (part-time)
Il datore di lavoro può modificare la collocazione temporale dell’orario (clausola di flessibilità) ovvero variare, anche se solo per un periodo predeterminato o predeterminabile, in aumento la durata della prestazione lavorativa (clausola di elasticità per i part time verticali o misti):
a) comunicando al lavoratore tale modifica con preavviso di almeno 5 giorni lavorativi e comunque non inferiore a 2 giorni, in presenza di particolari esigenze organizzative e produttive;
b) erogando al lavoratore una maggiorazione del:
– 10% della retribuzione oraria, comprensiva dell’incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge, nel caso di comunicazione con almeno 5 giorni di preavviso;
– 15% della retribuzione oraria, comprensiva dell’incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge, nel caso di comunicazione comunque non inferiore a 2 giorni di preavviso.
Quanto previsto dalle lettere a) e b) non si applica ai contratti di lavoro part-time, che prevedono la clausola elastica e/o la clausola flessibile, sottoscritti per lo svolgimento di prestazioni da rendersi:
a) nel fine settimana;
b) durante le vacanze natalizie e pasquali;
c) per i periodi delle ferie estive e invernali.
In tali casi il datore di lavoro, ovvero il lavoratore, può comunicare la variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa o la variazione in aumento della stessa con un preavviso di 1 giorno. Per le predette prestazioni è prevista una maggiorazione del 3% della retribuzione oraria, comprensiva dell’incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge.
Stagionalità
Ai sensi del comma 3 dell’art. 5, D.Lgs. 368/2001, così come novellato dal D.L. 76 convertito in Legge 99/2013, nei casi di riassunzione di un lavoratore per ragioni di carattere stagionale non trovano applicazione le norme che dispongono per il datore di lavoro l’obbligo di rispettare il periodo di intervallo tra un contratto a termine ed un altro.
Indennità maneggio denaro
Estesa anche al settore della panificazione l’indennità mensile pari al 7% della retribuzione tabellare, per la riscossione e pagamenti con responsabilità per errore anche finanziario, ha diritto ad una particolare
Apprendistato professionalizzante ai sensi del D.Lgs. 167/2011
La regolamentazione si applica ai rapporti di apprendistato professionalizzante o di mestiere sottoscritti a partire dall’1/12/2013. Ai contratti di apprendistato stipulati prima di tale data continua ad applicarsi la previgente normativa fino alla naturale scadenza.
Il contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere può essere stipulato con soggetti di età compresa tra i diciotto anni ed i ventinove anni.
Può essere convenuto un periodo di prova, da indicare nella lettera di assunzione, per una durata non superiore a quanto previsto per i lavoratori inquadrati nei rispettivi livelli di destinazione dell’apprendista
Il periodo di apprendistato professionalizzante iniziato presso altri datori di lavoro deve essere computato per intero nella nuova azienda, sempre che riguardi le stesse mansioni e l’interruzione dei due periodi non sia superiore ai 12 mesi.
Analogamente sarà computato per intero il periodo di apprendistato eventualmente svolto per la qualifica e per il diploma professionale, sempreché riguardi le stesse mansioni e l’interruzione tra i due periodi non sia superiore a 12 mesi.
Per ottenere il riconoscimento del cumulo di detti periodi di apprendistato precedentemente prestati presso altre aziende dello stesso settore, l’apprendista deve documentare all’atto dell’assunzione i periodi già compiuti e la frequenza di quei corsi che siano obbligatori per legge.
La durata minima del contratto di apprendistato è fissata in 6 mesi. La durata massima del contratto professionalizzante è fissata sulla base delle seguenti misure in relazione alla qualificazione da raggiungere:
SETTORE ALIMENTARE
– 1° Gruppo (livelli 1°, 1°S) durata: 5 anni
– 2° Gruppo (livelli 2°, 3°a, 3°, 4°) durata: 5 anni
– 3° Gruppo (livello 5°) durata: 3 anni e 6 mesi
SETTORE PANIFICAZIONE
GRUPPO A – Figure professionali delle attività di produzione
– 1° Gruppo (livelli A1S, A1) durata: 5 anni
– 2° Gruppo (livello A2) durata: 4 anni e 6 mesi
– 3° Gruppo (livello A3) durata: 4 anni
GRUPPO B – Figure professionali amministrative e di vendita
– 1° Gruppo (livello B1) durata: 3 anni
– 2° Gruppo (livello B2) durata: 3 anni;
– 3° Gruppo (livello B3S) durata: 4 anni e 6 mesi
– 4° Gruppo (livello B3) durata: 3 anni
Le figure professionali presenti nei singoli Gruppi del Settore Panificazione sono le seguenti:
GRUPPO A – Figure professionali delle attività di produzione
– 1° Gruppo:
Livelli | Figure professionali |
| A1S | Operaio specializzato provetto |
| A1 | Caposquadra, Impastatore, Fornaio |
– 2° Gruppo:
Livelli | Figure professionali |
| A2 | Formatore, Aiuto impastatore, Aiuto fornaio |
– 3° Gruppo:
Livelli | Figure professionali |
| A3 | Aiuto formatore, Addetto alle attività varie |
GRUPPO B – Figure professionali amministrative e di vendita
– 1° Gruppo:
Livello | Figure professionali |
| B1 | Gerente, Gestore, Direttore |
– 2° Gruppo:
Livello | Figure professionali |
| B2 | Commesso, Cassiere, Contabile, Magazziniere, Autista |
– 3° Gruppo:
Livello | Figure professionali |
| B3S | Collaboratore alle attività di vendita e di preparazione prodotti |
| Livello | Figure professionali |
| B3 | Aiuto commesso, Confezionatore |
RETRIBUZIONE
La retribuzione dell’apprendista viene determinata mediante l’applicazione delle seguenti percentuali sulla retribuzione tabellare prevista dal presente CCNL relativa al livello salariale nel quale egli sarà inquadrato al termine del periodo di apprendistato, al lordo delle ritenute previdenziali.
La retribuzione dell’apprendista non potrà superare – per effetto delle minori trattenute contributive – la retribuzione netta del lavoratore non apprendista di analogo livello; la stessa regola si applica al lavoratore ex apprendista che continui a godere del più favorevole regime contributivo per il periodo successivo alla qualificazione.
SETTORE Alimentare
Gruppi | I sem. | II sem. | III sem. | IV sem. | V sem. | VI sem. | VII sem. | VlII sem. | IX sem. | X sem. |
| 1° | 70% | 70% | 75% | 75% | 84% | 84% | 84% | 91% | 91% | 100% |
| 2° | 70% | 70% | 75% | 75% | 90% | 95% | 95% | 95% | 100% | 100% |
| 3° | 70% | 70% | 75% | 95% | 95% | 95% | 100% |
SETTORE Panificazione
Gruppo A – Figure professionali delle attività di produzione
Gruppi | I sem. | II sem. | III sem. | IV sem. | V sem. | VI sem. | VII sem. | VlII sem. | IX sem. | X sem. |
| 1° | 70% | 70% | 75% | 75% | 84% | 84% | 90% | 90% | 100% | 100% |
| 2° | 70% | 70% | 75% | 75% | 88% | 88% | 93% | 100% | 100% | |
| 3° | 70% | 70% | 75% | 95% | 95% | 95% | 100% | 100% |
Gruppo B – Figure professionali amministrative e di vendita
Gruppi | I sem. | II sem. | III sem. | IV sem. | V sem. | VI sem. | VII sem. | VlII sem. | IX sem. |
| 1° | 70% | 70% | 75% | 75% | 84% | 84% | |||
| 2° | 70% | 70% | 75% | 75% | 88% | 88% | |||
| 3° | 70% | 70% | 75% | 75% | 88% | 88% | 93% | 95% | 100 |
| 4° | 70% | 70% | 75% | 95% | 95% | 100% |
PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE (PFI)
Il piano formativo individuale definisce il percorso formativo dell’apprendista in coerenza con la qualifica da raggiungere e con le conoscenze e competenze già possedute dallo stesso.
Esso inoltre indica i contenuti e le modalità di erogazione della formazione aziendale, nonché il nome del referente aziendale.
Il referente aziendale può essere il datore di lavoro o un lavoratore che, inserito nell’organizzazione dell’impresa, sia in possesso di adeguata professionalità.
Il piano formativo individuale può essere redatto anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva regionale o dagli enti bilaterali.
Le parti allegano al presente accordo uno “schema tipo” di piano formativo individuale.
Il piano formativo individuale dovrà essere definito entro 30 giorni di calendario dalla stipulazione del contratto di lavoro. I contenuti e le modalità di erogazione della formazione aziendale in esso previsti potranno essere indicati nel dettaglio anche una volta decorsi i suddetti 30 giorni.
Il PFI potrà essere modificato a seguito di concordi valutazioni dell’apprendista e dell’impresa anche su istanza del referente aziendale.
Lo stesso potrà essere integrato anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva regionale o dagli enti bilaterali di espressione delle Parti.
Sono fatte salve le disposizioni eventualmente previste negli accordi interconfederali regionali in materia di richiesta di parere di conformità all’Ente Bilaterale territoriale sul piano formativo individuale predisposto dall’impresa avente sede nel territorio interessato ovvero soluzioni equivalenti pattuite allo stesso livello.
FORMAZIONE DELL’APPRENDISTA
Per garantire un’idonea formazione tecnico-professionale all’apprendista, le parti concordano che l’impresa dovrà erogare, durante il periodo di apprendistato, 80 ore medie annue di formazione, ivi compresa la formazione in sicurezza prevista dall’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011. La formazione di tipo professionalizzante e di mestiere, svolta sotto la responsabilità dell’impresa, è integrata, laddove prevista, dall’offerta formativa pubblica, interna o esterna all’azienda.
L’apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative interne e/o esterne all’azienda.
APPRENDISTATO IN CICLI STAGIONALI
Ai sensi dell’art. 4, comma 5, del D.Lgs. 14/9/2011 n. 167, e fermo restando il limite massimo di durata prevista dal presente articolo, è consentito articolare lo svolgimento dell’apprendistato in più stagioni, anche nel corso dello stesso anno di calendario, attraverso più rapporti a tempo determinato, l’ultimo dei quali dovrà comunque avere inizio entro 48 e 60 mesi dalla data di prima assunzione, rispettivamente per le qualifiche la cui durata è pari o inferiore ai 3 anni e 6 mesi e per quelle la cui durata è superiore ai 3 anni e 6 mesi.
La qualifica sarà attribuita all’apprendista che abbia concluso il percorso di apprendistato per l’intera durata, fermo restando la facoltà per il datore di lavoro di riconoscerla anticipatamente.
L’apprendistato per cicli stagionali può essere svolto per il raggiungimento delle qualifiche previste nei Livelli 4° e 5° del Settore Alimentazione e nei Livelli A2, A3, B1, B2, B3S e B3 del Settore Panificazione.
La prestazione di ciascuno dei rapporti di lavoro a tempo determinato deve essere svolta nell’ambito di un unico rapporto continuativo (con le stesse modalità di svolgimento della prestazione dei lavoratori apprendisti a tempo indeterminato) e di durata non inferiore a 14 settimane di attività lavorativa per ogni 12 mesi.
In aggiunta alla retribuzione all’apprendista sarà erogata un elemento economico pari a 60,00 euro lordi mensili, frazionabili su base oraria, a titolo di “indennità apprendistato cicli stagionali”. Tale indennità incide sugli istituti indiretti e differiti, di legge e di contratto, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
Classificazione del personale del settore alimentare
E’ stata aggiornata con le seguenti figure professionali:
LIVELLO 3A:
– Primo cioccolatiere
– Primo macellaio
LIVELLO 3:
– Pastaio
– Secondo cioccolatiere
– Secondo macellaio
LIVELLO 4:
– Aiuto Pastaio
– Cioccolatiere finito
– Macellaio finito
LIVELLO 5:
– Cioccolatiere
– Macellaio
Nuovo livello B3 SUPER
A decorrere dall’1/12/2013 è introdotto il seguente livello di inquadramento che si colloca tra il livello B2 e il livello B3:
Collaboratore alle attività di vendita e di preparazione prodotti: Lavoratore che collabora, su istruzioni del titolare, dei familiari coadiuvanti il medesimo, del gestore o dei commessi, alle attività necessarie ai fini della esposizione al pubblico dell’assortimento dell’unità produttiva e, sempre in ausilio alle altre figure aziendali sopra citate, alla vendita. Sulla base di istruzioni e/o specifiche fornite dal datore di lavoro o da personale operaio specializzato, concorre alla preparazione e cottura dei prodotti da forno, pasticceria e/o gastronomia, facenti parte dell’assortimento dell’azienda e/o unità produttiva di adibizione, curando il riassetto della postazione di lavoro e dell’attrezzatura utilizzata.
L’importo relativo agli scatti di anzianità è pari a 17,64 euro.
Il periodo di preavviso in caso di licenziamento e dimissioni è pari a 1 mese.
Formazione continua e aggiornamento professionale
Le Parti, nell’individuare Fondartigianato quale strumento da utilizzare in via prioritaria per le predette attività, convengono sulla necessità di dare massima diffusione ai nuovi piani formativi settoriali al fine di evidenziare le specificità del settore e promuovere le attività di qualificazione offerte da Fondartigianato.
Pertanto, viene stabilito per i lavoratori di tutte le aziende un monte ore pari a 28 annue a condizione che il corso abbia durata almeno doppia.
Una volta ogni 3 anni il lavoratore potrà richiedere l’utilizzo delle ore previste per corsi di formazione continua con il datore di lavoro. Le ore effettuate per le attività di formazione continua al di fuori dell’orario di lavoro non comporteranno oneri aggiuntivi per le imprese. Resta inteso che, in caso di finanziamento pubblico, la totalità delle ore di formazione sarà normalmente retribuita dall’impresa.
Licenziamento senza preavviso
Esso potrà essere intimato al lavoratore qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria del rapporto, quali ad esempio: grave nocumento morale o materiale arrecato all’azienda, compimento, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, di azioni delittuose a termini di legge.